IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, e in particolare gli articoli 8 e 9; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito, con modificazioni nella legge 24 novembre 2003,  n.  326,
che  ha  istituito  l'Agenzia  italiana  del  farmaco,   di   seguito
denominata AIFA; 
  Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute di concerto con i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, datato 20
settembre 2004, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento
dell'AIFA, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come
modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute,  di  concerto
con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e
dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato il  prof.  Luca  Pani  in  qualita'  di  Direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14  gennaio  1997,
recante "Approvazione dell'atto di  indirizzo  e  coordinamento  alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano,  in  materia
di requisiti strutturali, tecnologici  ed  organizzativi  minimi  per
l'esercizio  delle  attivita'  sanitarie  da  parte  delle  strutture
pubbliche e  private",  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997; 
  Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1997, recante  "Recepimento
delle linee guida dell'Unione europea di buona pratica clinica per la
esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali", pubblicato
nel supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  191  del  18
agosto 1997; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  sanita',  19  marzo  1998  e
s.m.i., recante "Riconoscimento della idoneita'  dei  centri  per  la
sperimentazione clinica dei  medicinali"  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 122 del 28 maggio 1998 e in particolare visto che  nelle
premesse di tale decreto gli Istituti di ricovero e cura a  carattere
scientifico   (IRCCS),   qualora   privati,   sono   stati   ritenuti
equiparabili  agli  istituti   pubblici   ai   fini   della   ricerca
scientifica, compresa la sperimentazione clinica dei medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  211,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2001/20/CE  relativa  all'applicazione
della buona pratica  clinica  nell'esecuzione  delle  sperimentazioni
cliniche di medicinali per uso clinico», pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2003; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001,
n. 439, di seguito denominato decreto del Presidente della Repubblica
439/2001, recante "Regolamento di semplificazione delle procedure per
la verifica e il controllo di nuovi sistemi e protocolli  terapeutici
sperimentali"; 
  Visto,  il  decreto  ministeriale   17   dicembre   2004,   recante
"Prescrizioni  e   condizioni   di   carattere   generale,   relative
all'esecuzione delle sperimentazioni  cliniche  dei  medicinali,  con
particolare riferimento a quelle  ai  fini  del  miglioramento  della
pratica clinica, quale parte integrante  dell'assistenza  sanitaria",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2005; 
  Visto il decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.  200,  recante
"Principi e linee guida dettagliate  per  la  buona  pratica  clinica
relativa ai medicinali  in  fase  di  sperimentazione  a  uso  umano,
nonche'  requisiti  per   l'autorizzazione   alla   fabbricazione   o
importazione di tali medicinali" pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 261 del 9 novembre 2007; 
  Visto il decreto del Ministero della salute del 21  dicembre  2007,
recante «Modalita'  di  inoltro  della  richiesta  di  autorizzazione
all'Autorita'  competente,  per  la  comunicazione   di   emendamenti
sostanziali e la dichiarazione di conclusione  della  sperimentazione
clinica e per la richiesta di parere al comitato  etico»,  pubblicato
sul supplemento ordinario n. 51 della Gazzetta Ufficiale n. 53 del  3
marzo 2008, e s.m.i.; 
  Visto  il  decreto   ministeriale   15   novembre   2011,   recante
"Definizione dei requisiti minimi per le organizzazioni di ricerca  a
contratto  (CRO)  nell'ambito  delle  sperimentazioni  cliniche   dei
medicinali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio
2012; 
  Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  8  novembre  2012,  n.   189,   recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,  pubblicato  nel
supplemento ordinario n. 201/L alla Gazzetta Ufficiale n. 263 del  10
novembre 2012, e, in particolare, l'art. 12 , comma 9, con  cui  sono
trasferite all'Agenzia italiana del farmaco le competenze in  materia
di sperimentazione clinica  dei  medicinali  attribuite  dal  decreto
legislativo n. 211 del 24 giugno 2003, e successive modificazioni  ed
integrazioni, all'Istituto superiore di sanita', nonche' le  funzioni
di Autorita' competente di cui  all'art.  2,  comma  1,  lettera  t),
numeri 1) e 1-bis) del citato decreto legislativo, n. 211/2003; 
  Vista la determina n. 1 dell'AIFA, datata 7 gennaio  2013,  recante
«Modalita' di gestione delle sperimentazioni cliniche di medicinali a
seguito del trasferimento della  funzione  dell'Autorita'  competente
all'Agenzia  italiana  del  farmaco»,   pubblicata   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 10 del 12 gennaio 2013; 
  Visti, in particolare, l'art. 31, comma 3, del  richiamato  decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 200, che: 
    a) al comma 3 prevede  che  su  proposta  dell'Ufficio  attivita'
ispettive GCP , con provvedimento del Direttore  generale  dell'AIFA,
siano  stabiliti  i  requisiti  minimi  necessari  per  le  strutture
sanitarie, di cui  all'art.  11  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 21 settembre 2001, n. 439, che eseguono sperimentazioni di
fase I; 
    b) al comma 4 prevede che con le medesime  modalita'  di  cui  al
comma 3 vengano aggiornati i requisiti tecnici di cui all'allegato al
decreto 19 marzo 1998 del Ministero della sanita'; 
    c) al comma 5 prevede che nel medesimo provvedimento  di  cui  ai
commi 3 e 4 vengano indicate le modalita' per il  riconoscimento  del
possesso dei requisiti ivi previsti e che in  ogni  caso  l'esito  di
eventuali verifiche dell'Ufficio attivita'  ispettive  GCP  dell'AIFA
prevale, ai fini del riconoscimento, su ogni diversa modalita'; 
  Vista la  proposta  presentata  al  Direttore  generale  dell'AIFA,
dall'Ufficio attivita' ispettive GCP conformemente a quanto  previsto
dall'art. 31, comma 3 del richiamato decreto legislativo  6  novembre
2007, n. 200, per la definizione dei suddetti requisiti minimi; 
  Considerato necessario, in attuazione della disposizione  normativa
del richiamato art. 31 del decreto legislativo 6  novembre  2007,  n.
200, provvedere alla definizione dei requisiti minimi  necessari  per
il funzionamento delle strutture sanitarie, di cui  all'art.  11  del
decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre  2001,  n.  439,
che eseguono sperimentazioni  cliniche  dei  medicinali  di  fase  I,
nonche' provvedere ad aggiornare i requisiti di cui  all'allegato  al
decreto del Ministro della sanita' 19 marzo  1998,  limitatamente  ai
requisiti per i centri  che  conducono  sperimentazioni  di  fase  I,
rinviando  a  successivo  provvedimento  l'aggiornamento   di   detto
allegato relativo ai requisiti necessari per i centri  che  conducono
sperimentazioni di bioequivalenze e biodisponibilita'; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini della presente Determinazione si applicano  le  seguenti
definizioni: 
    a) "sperimentazione clinica di  Fase  I  o  studio  di  Fase  I":
sperimentazione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439 e di cui all'art. 2, comma
1, lettera t), punto 3 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211
e s.m.i., richiamati in premessa; 
    b) "unita', centro o struttura di Fase I": struttura, incluso  il
laboratorio di analisi, che conduce  sperimentazioni  di  Fase  I  in
maniera esclusiva o parziale, permanente o temporanea; 
    c)  "deviazioni  critiche  dalle  GCP":   condizioni,   pratiche,
processi o deviazioni dalle GCP  che  influiscono  negativamente  sui
diritti, la sicurezza, la salute e  il  benessere  dei  soggetti  e/o
sulla qualita' e integrita' dei dati.