IL DIRETTORE GENERALE 
per la vigilanza sugli enti, il sistema  cooperativo  e  le  gestioni
                            commissariali 
 
  Visto il  D.D.  del  1°  aprile  2014  con  il  quale  la  societa'
«Logistica Euganea piccola societa'  cooperativa  A  R.L.  (In  forma
abbreviata logistica euganea soc. coop)»  con  sede  in  Pompei  (NA)
(c.f.   03556310296)   e'   stata   sciolta   ai   sensi    dell'art.
2545-septiesdecies c.c.  e  il  dott.  Aniello  Nocera  ne  e'  stato
nominato commissario liquidatore; 
  Visto il D.D. del 7  luglio  2014  con  il  quale  veniva  nominato
commissario liquidatore il dott. Massimo  Formisano  in  sostituzione
del dott. Aniello Nocera, rinunciatario. 
  Considerato che in data 31 ottobre 2014, da parte del dott. Massimo
Formisano, e' pervenuta a questo Ufficio una nota con cui lo  stesso,
oltre ad inviare  copia  della  sentenza  di  fallimento  emessa  dal
Tribunale di Padova in data 13 marzo 2012, dichiarava di avere  preso
contatti col curatore fallimentare della citata societa'  cooperativa
dott. Giuseppe Perencin dal quale apprendeva la «mancata  annotazione
nel registro delle imprese»; 
  Considerato che  il  concorso  tra  le  procedure  concorsuali  del
fallimento e della liquidazione coatta amministrativa e' disciplinato
dal principio di prevenzione di cui all'art. 196 del Regio decreto 16
marzo 1942, n. 267 secondo cui - per quanto di  rilevanza  in  questa
fattispecie - per cui la  dichiarazione  di  fallimento  preclude  la
liquidazione coatta amministrativa; 
  Considerato pertanto che il provvedimento di scioglimento  ex  art.
2545-septiesdecies, comma 2 cc, e' stato assunto  sulla  base  di  un
indottto   travisamento   dei   fatti:   considerato    il    profilo
dell'interesse  pubblicistico  diverso  da  quello  inteso  al   mero
ripristino della legalita' a non erogare se non  utilmente  attivita'
amministrativa provvedimentale di carattere sanzionatorio e di nomina
di professionisti quali commissari liquidatori; 
  Considerato che la brevita' del termine intercorso  tra  la  nomina
del dott. Formisano e la scoperta della esistenza di  una  precedente
sentenza di fallimento emessa dal Tribunale  di  Padova  in  data  13
marzo 2012,  concreta  il  requisito  della  ragionevolezza  previsto
dall'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Considerato altresi' che la brevita' del termine intercorso tra  la
nomina del dott. Formisano e  la  scoperta  della  esistenza  di  una
precedente sentenza di fallimento emessa dal Tribunale di  Padova  in
data 13 marzo 2012 non ha consentito che in capo allo stesso  si  sia
consolidato un legittimo affidamento nella definitivita' e stabilita'
degli atti citati; 
  Considerato infine che lo stesso dott. Formisano nella  detta  nota
del 31 ottobre 2014 ha invitato questa  Amministrazione  ad  assumere
provvedimenti di autotutela  demolitoria  nei  confronti  degli  atti
della procedura concorsuale amministrativa; 
  Ritenuta pertanto la necessita'  di  annullare  ex  art.  21-nonies
legge 7 agosto 1990, n. 241, provvedimenti di  cui  al  D.D.  del  1°
aprile 2014 ed al D.D. del 7 luglio 2014; 
 
                              Decreta: 
 
  I decreti direttoriali del 1° aprile 2014 n. 41/SAA/2014  e  del  7
luglio 2014 n. 85/SAA/2014 sono annullati ex art. 21-nonies  legge  7
agosto 1990, n. 241. 
  Per ottenere l'annullamento del presente decreto, potra' - entro 60
giorni - presentarsi ricorso giudiziale  al  T.A.R.  territorialmente
competente ovvero -  entro  120  giorni -  ricorso  Straordinario  al
Presidente della Repubblica. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 15 giugno 2015 
 
                                        Il direttore generale: Moleti