IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Visto l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonche' le relative modalita' di riscossione; Visto l'art. 1, comma 65, della predetta legge, che pone le spese di funzionamento dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato; Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 con il quale l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, con sede in Roma, istituita dall'art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, assume la denominazione di Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; Visto l'art. 8, comma 12, dello stesso decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede che all'attuazione dei nuovi compiti l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Visto l'art. 1, comma 416, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con il quale viene disposto che: per gli anni 2014, 2015 e 2016 dovra' essere attribuita all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali una quota pari ad 2 milioni di euro delle entrate di cui all'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; per gli anni 2014 e 2015 dovra' essere attribuita alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali una quota pari a 0,17 milioni di euro delle entrate di cui all'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Visto l'art. 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede la restituzione delle somme trasferite all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato nel triennio 2010 - 2012 ai sensi dell'art. 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ed, in particolare, la restituzione di € 7,7 milioni di euro per l'anno 2014 e le restanti somme, pari a 14,7 milioni di euro, in 10 annualita' costanti a partire dal 2015; Visto l'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha disposto la soppressione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture i cui compiti e le funzioni sono stati trasferiti all'Autorita' nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, ridenominata dalla stessa normativa Autorita' nazionale anticorruzione (A.N.AC.), di seguito Autorita'; Visto l'art. 19, comma 6, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha disposto che "Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 5 lett. b), restano nella disponibilita' dell'Autorita' nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attivita' istituzionali."; Visto l'art. 19, comma 8, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha disposto che "Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell'ANAC provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"; Visto il disegno di legge di bilancio 2015 - 2017, in corso di approvazione, ed, in particolare, lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze da cui risulta (cap. 2116) da assegnare all'Autorita' la somma di € 5.175.207 per l'anno 2015, di € 5.087.255 per l'anno 2016 e di € 5.082.548 per l'anno 2017; Ritenuta la necessita' di coprire, per l'anno 2015, i costi di funzionamento dell'Autorita', per la parte non finanziata dal bilancio dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza nel rispetto comunque del limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato stesso cosi' come previsto, dall'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Considerato che l'art. 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dispone che le deliberazioni con le quali sono fissati i termini e le modalita' di versamento sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento e che, decorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni, dette deliberazioni divengono esecutive; Delibera: Art. 1 Soggetti tenuti alla contribuzione 1. Sono obbligati alla contribuzione a favore dell'Autorita', nell'entita' e con le modalita' previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti pubblici e privati: a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche nel caso in cui la procedura di affidamento sia espletata all'estero; b) gli operatori economici, nazionali e esteri, che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a); c) le societa' organismo di attestazione di cui all'art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.