IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante «Norme  in  materia
di procreazione medicalmente assistita» e, in particolare, l'art.  7,
il  quale  prevede  che  il  Ministro   della   salute,   avvalendosi
dell'Istituto superiore di sanita'  e  previo  parere  del  Consiglio
Superiore di Sanita', definisce, con proprio decreto, le linee  guida
contenenti  l'indicazione  delle  procedure  e  delle   tecniche   di
procreazione medicalmente assistita e che le medesime sono aggiornate
periodicamente, almeno ogni  tre  anni,  in  rapporto  all'evoluzione
tecnico-scientifica; 
  Visto il decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.  191,  recante
«Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle  norme
di qualita' e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il
controllo, la lavorazione,  la  conservazione,  lo  stoccaggio  e  la
distribuzione di tessuti e cellule»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008,  recante
«Linee guida in  materia  di  procreazione  medicalmente  assistita»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101; 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 151 del  1°  aprile
2009, depositata in cancelleria l'8 maggio 2009  e  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale lª serie speciale n. 109 del 13 maggio  2009,  con
la  quale  e'  stata  dichiarata,  tra   l'altro,   «l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 14, comma 2, della legge 19  febbraio  2004,
n. 40,  limitatamente  alle  parole  "ad  un  unico  e  contemporaneo
impianto,  comunque  non  superiore   a   tre"   e   l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 14, comma 3,  della  medesima  legge  n.  40
"nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli  embrioni,
da realizzare non appena possibile, come stabilisce tale norma, debba
essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna"»; 
  Visto il decreto  legislativo  25  gennaio  2010,  n.  16,  recante
«Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che  attuano  la
direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per
la donazione,  l'approvvigionamento  e  il  controllo  di  tessuti  e
cellule umani, nonche' per quanto riguarda le prescrizioni in tema di
rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi  e
determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la
conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e  cellule
umane»; 
  Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano  nella  seduta  del  15  marzo  2012  sui  «Requisiti  minimi
organizzativi, strutturali e tecnologici  delle  strutture  sanitarie
autorizzate di cui alla legge 19 febbraio 2004, n. 40 per la qualita'
e la sicurezza nella donazione, l'approvvigionamento,  il  controllo,
la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di
cellule  umane»,  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  1,   del   decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 191 (Rep. Atti n. 59/CSR); 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 162  del  9  aprile
2014, depositata in cancelleria il 10 giugno 2014 e pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 18 giugno 2014, con la  quale  e'  stata
dichiarata l'illegittimita' costituzionale  «dell'art.  4,  comma  3,
della legge 19 febbraio 2004, n. 40 nella parte in cui stabilisce per
la coppia di cui all'art.  5,  comma  1,  della  medesima  legge,  il
divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita
di tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata una patologia  che
sia causa di sterilita' o infertilita'  assolute  ed  irreversibili»;
dell'art. 9, comma 1, della legge n. 40 del 2004, limitatamente  alle
parole «in violazione del  divieto  di  cui  all'art.  4,  comma  3»;
dell'art. 9, comma 3, della legge n. 40 del 2004, limitatamente  alle
parole «in violazione del  divieto  di  cui  all'art.  4,  comma  3»;
dell'art. 12, comma 1, della legge n. 40 del 2004; 
  Ritenuto  necessario  aggiornare  le  Linee  guida  in  materia  di
procreazione medicalmente assistita di cui al  decreto  del  Ministro
della salute 11 aprile 2008, anche al fine di adeguarne  i  contenuti
alle sentenze della Corte costituzionale 1° aprile 2009, n. 151, e  9
aprile 2014, n.  162,  e  alle  disposizioni  contenute  dei  decreti
legislativi 6 novembre 2007, n. 191, e 25 gennaio 2010, n. 16; 
  Sentito l'Istituto superiore di sanita' ai sensi dell'art. 7, comma
1, della ricordata legge n. 40 del 2004; 
  Acquisito il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore  di
sanita' nella seduta del 12 maggio 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' adottata una versione aggiornata delle Linee guida contenenti
le indicazioni delle  procedure  e  delle  tecniche  di  procreazione
medicalmente assistita, allegate come parte integrante  del  presente
decreto, che sostituisce il  decreto  ministeriale  11  aprile  2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101.