IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                                  e 
 
 
                IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI 
                             E AUTONOMIE 
 
 
  Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante  norme
comuni per il mercato interno del gas, ed in particolare gli articoli
14 e 15 sull'attivita' di distribuzione del gas naturale e il  regime
di transizione; 
  Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore
energetico, ed in particolare l'articolo  1,  comma  2,  lettera  c),
secondo cui le attivita' di distribuzione di gas sono  attribuite  in
concessione secondo le disposizioni di legge; 
  Visto il decreto-legge 1°  ottobre  2007,  n.  159  convertito  con
modificazioni in legge 29 novembre 2007, n. 222,  recante  interventi
urgenti in materia economico-finanziaria per lo sviluppo e  l'equita'
sociale  ed,  in  particolare,  l'articolo  46-bis,  comma   1,   che
stabilisce che con decreto dei Ministri dello  sviluppo  economico  e
per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata  e  su
parere  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas,   sono
individuati i criteri di  gara  e  di  valutazione  dell'offerta  per
l'affidamento  del  servizio  di  distribuzione  del   gas   previsto
dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni  per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia; 
  Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009 -  ed,
in particolare, l'articolo 17, comma 4, che prevede che il Governo e'
tenuto a seguire  il  criterio  direttivo  di  prevedere  che,  nella
situazione a regime, al termine della durata delle nuove  concessioni
di distribuzione del gas naturale affidate ai sensi dell'articolo  14
del decreto legislativo 23 maggio  2000,  n.  164,  i  meccanismi  di
valorizzazione delle reti siano coerenti con  i  criteri  posti  alla
base della definizione delle rispettive tariffe; 
  Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n.  93,  recante,  fra
l'altro, attuazione della direttiva 2009/73/CE concernente il mercato
interno del gas naturale ed, in particolare, l'articolo  24  relativo
al valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas; 
  Visto il decreto  19  gennaio  2011  del  Ministro  dello  sviluppo
economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e
la Coesione Territoriale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  31
marzo 2011 n. 74, sulla determinazione degli ambiti territoriali  nel
settore della distribuzione del gas naturale; 
  Visto il decreto 12 novembre  2011,  n.  226,  del  Ministro  dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con  le
regioni e la coesione territoriale, recante regolamento concernente i
criteri di gara e per la valutazione dell'offerta  per  l'affidamento
del servizio della distribuzione del gas naturale, ed in  particolare
l'articolo 13, comma 1, che prevede,  tra  le  condizioni  economiche
oggetto  di  gara,  alla  lettera  e),  investimenti  di   efficienza
energetica  riguardanti  gli  usi  finali  del  gas  da   effettuarsi
nell'ambito gestito; 
  Visto il decreto del 28 dicembre 2012 del Ministro  dello  sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche  agricole
alimentari e forestali, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  2
gennaio 2013 n. 1 - S.O. n. 1, recante determinazione degli obiettivi
quantitativi nazionali di  risparmio  energetico  che  devono  essere
perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il
gas per gli anni  dal  2013  al  2016  e  per  il  potenziamento  del
meccanismo dei certificati bianchi; 
  Visto il decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito  con
modificazioni in legge 9 agosto 2013,  n.  98,  ed,  in  particolare,
l'articolo 4 sulla distribuzione del gas naturale; 
  Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013,  n.  145,  convertito  con
modificazioni in legge 21 febbraio 2014,  n.  9,  ed  in  particolare
l'articolo 1, comma 16 che  modifica  l'articolo  15,  comma  5,  del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164  e  visto  l'articolo  1,
comma 16-quater del medesimo decreto-legge; 
  Visto il decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,  convertito  con
modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 116,  ed,  in  particolare,
l'articolo 30-bis sulla distribuzione del gas naturale; 
  Ritenuto che nel caso in cui due o piu' ambiti confinanti  decidano
di effettuare una gara unica ai sensi dell'articolo 2, comma  4,  del
decreto ministeriale 19 gennaio 2011, il termine di scadenza  per  la
pubblicazione del bando di gara debba  tenere  conto  delle  maggiori
complessita',  evitando  che  l'applicazione   delle   penalizzazioni
previste dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 giugno  2013,
n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto  2013,  n.  98,
ostacoli il processo di aggregazione volontaria degli ambiti; 
  Considerato che l'articolo 4, comma 3 del decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013,  n.
98 - con lo scopo di favorire l'indizione delle gare - stabilisce che
la stazione appaltante negli ambiti in cui non vi e' il capoluogo  di
provincia  sia  nominata  a  maggioranza   qualificata   dei   comuni
appartenenti all'ambito; 
  Ritenuto necessario rimuovere, in coerenza  con  la  norma  di  cui
sopra, le previsioni specifiche contenute nel decreto ministeriale 12
novembre  2011,  n.  226,  richiedenti  l'unanimita'  per  gli   atti
operativi successivi alla nomina della  stazione  appaltante  per  lo
svolgimento della gara d'ambito; 
  Considerato che i rapporti periodici dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica il gas ed il sistema idrico (Autorita') sul meccanismo  dei
titoli di efficienza energetica hanno  evidenziato  nel  passato  una
minore disponibilita' di titoli di efficienza energetica derivati  da
interventi  sugli  usi  finali  del   gas   naturale   e   che   tale
disponibilita' potrebbe diminuire in futuro  con  l'introduzione  del
nuovo  meccanismo  di  incentivazione  della  produzione  di  energia
termica  da  fonti  rinnovabili  e  degli  interventi  di  efficienza
energetica di piccole dimensioni di  cui  al  decreto  del  Ministero
dello sviluppo economico del 28 dicembre 2012; 
  Ritenuto che sia opportuno, accogliendo anche le segnalazioni delle
associazioni di categoria, introdurre la previsione che gli  obblighi
assunti dal distributore in sede di gara sugli interventi addizionali
di efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera
e), del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, possano essere
soddisfatti tramite interventi che danno luogo a titoli di efficienza
energetica di qualunque tipologia; 
  Ritenuto  che  il  Gestore  dei  Servizi  Energetici  (GSE)   debba
provvedere al processo di  gestione  e  certificazione  dei  risparmi
generati dai suddetti progetti, in analogia con quanto  previsto  dal
decreto del Ministero dello sviluppo economico del 28  dicembre  2012
per il rispetto degli obiettivi quantitativi nazionali  di  risparmio
energetico; 
  Considerato che ai sensi dell'articolo 23,  comma  4,  del  decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le tariffe per  la  distribuzione
gas tengono conto anche della  necessita'  di  remunerare  iniziative
volte ad innalzare l'efficienza di utilizzo dell'energia; 
  Considerato che dall'entrata in vigore del decreto ministeriale  12
novembre 2011, n. 226, la  valutazione  del  valore  di  rimborso  al
gestore uscente deve essere conforme a quanto previsto  nello  stesso
decreto, a meno che  differenti  metodologie  di  calcolo  non  siano
previste in documenti contrattuali stipulati precedentemente; 
  Considerato che le valutazioni del  valore  di  rimborso  producono
effetti solo all'atto della pubblicazione del bando di gara, per cui,
per le concessioni in cui non sono previste metodologie differenti in
documenti  contrattuali  stipulati  precedentemente  all'entrata   in
vigore del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226,  il  valore
da inserire nel bando di gara deve essere conforme  con  la  versione
vigente  del  regolamento  sui  criteri  di   gara   alla   data   di
pubblicazione del bando; 
  Considerato che l'articolo 5, del decreto ministeriale 12  novembre
2011, n. 226, sul  valore  di  rimborso,  fa  esplicito  riferimento,
relativamente al calcolo dei contributi pubblici e  del  degrado  dei
cespiti, a quanto previsto dalla regolazione tariffaria fino al terzo
periodo regolatorio e che avendo l'Autorita'  introdotto  nel  quarto
periodo di regolazione modifiche su tali aspetti, le nuove previsioni
debbano essere considerate per il  calcolo  del  valore  di  rimborso
relativamente agli anni interessati; 
  Considerato che in base allo  schema  di  contratto  tipo  relativo
all'attivita'   di   distribuzione   del   gas    naturale,    emesso
dall'Autorita' con deliberazione 514/2012/R/GAS del 6  dicembre  2012
ed approvato dal Ministero dello sviluppo economico con decreto del 5
febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  15  febbraio
2013 n. 39, il distributore  e'  responsabile  dell'effettuazione  di
tutti gli interventi di manutenzione ordinaria,  straordinaria  e  di
investimenti di cui al piano di sviluppo degli  impianti,  avendo  la
facolta' di avvalersi di soggetti terzi per l'esecuzione materiale di
tali interventi; 
  Considerato che i  prezziari  provinciali  e  regionali  menzionati
nell'articolo 5, comma 7, del decreto ministeriale 12 novembre  2011,
n. 226, contengono i prezzi  base  di  riferimento  per  le  gare  di
appalto e non gli effettivi prezzi dei  contratti  come  esito  della
gara; 
  Ritenuto opportuno chiarire le previsioni dell'articolo 5, commi  6
e 7, del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, per cui,  sia
nel caso in cui i documenti contrattuali facciano riferimento  a  uno
specifico prezzario provinciale o regionale  sia  in  assenza  di  un
prezzario nella  specifica  concessione,  si  utilizza  la  voce  del
prezzario  provinciale  o  regionale  solo  se  ritenuta   idonea   a
rappresentare le lavorazioni della costruzione  dell'intero  impianto
di distribuzione gas e con l'obiettivo di  valorizzare  le  effettive
lavorazioni in termine di manodopera, materiali  e  noli,  al  netto,
quindi, dell'eventuale utile  di  impresa  della  ditta  appaltatrice
contenuto in alcune voci dei prezziari; 
  Ritenuto altresi' opportuno chiarire che l'articolo 5, comma 9, del
decreto  suddetto,  intende  considerare  nel  calcolo   del   valore
industriale di rimborso una sola volta le spese generali, aggiungendo
la percentuale addizionale del 13%, contenuta nell'articolo medesimo,
solo se la specifica voce del prezzario non l'abbia gia' inclusa; 
  Considerato che una parte significativa degli oneri  di  gara  sono
utilizzati per la verifica del valore di rimborso delle reti e per la
predisposizione del bando di gara precedente alla sua pubblicazione; 
  Ritenuto  necessario  regolamentare  la  gestione  di  porzioni  di
impianti attualmente interconnessi situati  su  territori  di  Comuni
appartenenti ad ambiti contigui, al fine di assicurare la continuita'
e l'efficienza del servizio sia  a  regime  sia  durante  il  periodo
precedente all'aggiudicazione  delle  gare  in  entrambi  gli  ambiti
interessati; 
  Ritenuto necessario eliminare  alcuni  refusi  negli  allegati  del
decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226; 
  Vista la sentenza del Tar Lazio, Sez. Terza ter, N. 3555/2014,  che
annulla la disposizione contenuta all'articolo 2, comma 7, di cui  al
decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Acquisito il parere dell'Autorita' ai sensi  dell'articolo  46-bis,
comma 1, della  legge  29  novembre  2007,  n.  222,  concernente  la
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre
2007, n. 159,  acquisito  con  deliberazione  217/2014/I/Gas  del  16
maggio 2014; 
  Sentita la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 10 luglio 2014; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 6 novembre 2014; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
effettuata con nota protocollo n. 1145 del 19 gennaio 2015; 
 
                           A d o t t a n o 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Modifiche al decreto ministeriale 
                      12 novembre 2011, n. 226 
 
  1. All'articolo 2, alla fine del comma 1 sono aggiunte  le  parole:
"La convenzione fra i Comuni facenti parte dell'ambito  e'  approvata
con  la  maggioranza  qualificata  dei   Comuni   d'ambito   di   cui
all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,
convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98". 
  2. All'articolo 2, comma 2, dopo le parole "entro la  data  di  cui
all'allegato  1"  sono  aggiunte  le  parole  ",  come  espressamente
prorogata dalle norme vigenti,". 
  3. All'articolo 2, comma 3, dopo le parole "decorsi  6  mesi  dalla
data  di  cui  all'allegato  1"  sono  aggiunte  le  parole  ",  come
espressamente prorogata dalle norme vigenti,". 
  4. All'articolo 2, comma 5, la parola "espressa" e' soppressa. 
  5. All'articolo 2, alla fine del comma 6 sono aggiunte le  seguenti
parole:  "Trascorsi  i  termini  di  cui  sopra  senza  ricevere   le
informazioni utili  per  la  pubblicazione  del  bando  di  gara,  la
stazione appaltante, previa diffida ai Comuni inadempienti contenente
un termine perentorio a provvedere, provvede al  reperimento  diretto
delle informazioni, anche nei confronti  dei  gestori  uscenti,  e  a
tutti gli atti necessari alla preparazione e pubblicazione del  bando
di gara di  cui  all'articolo  9,  in  sostituzione  dei  Comuni  che
dovessero rimanere inadempienti. In questo caso l'Allegato B al bando
di gara riporta l'eventuale evidenza delle informazioni  non  fornite
direttamente dal Comune.". 
  6. All'articolo 2, il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  "7. Il soggetto di cui al comma 5, previa determinazione  che  puo'
essere assunta  dalla  maggioranza  dei  comuni  dell'ambito  di  cui
all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, puo'
- ricorrendone le condizioni - chiedere la risoluzione del  contratto
di affidamento al gestore dell'ambito, ai  sensi  dell'articolo  1455
del codice civile.". 
  7. All'articolo 3, il comma 1 e' modificato aggiungendo  all'inizio
le seguenti parole: 
  "Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, commi 2, 3, 3-bis, 4 e
5  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.   69,   convertito   con
modificazioni in legge 9 agosto 2013, n.  98,  e  dalle  altre  norme
vigenti che espressamente prorogano i termini,". 
  8. All'articolo 3 e' aggiunto il seguente comma 1-bis: 
  "1-bis. Nel caso in cui gli  enti  locali  di  due  o  piu'  ambiti
confinanti decidano di effettuare la gara  in  maniera  congiunta  ai
sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale  19  gennaio
2011, si considera come termine di scadenza per la pubblicazione  del
bando di gara la data piu' lontana tra le scadenze degli  ambiti  che
si uniscono, con la condizione vincolante che la  decisione  di  gara
congiunta, nonche'  la  nomina  della  stazione  appaltante,  vengano
formalizzate entro il termine piu' ravvicinato  fra  quelli  previsti
per la nomina della stazione appaltante in ciascun ambito.". 
  9. All'articolo 5, comma 2, dopo le parole "in  particolare  per  i
casi di cessazione anticipata del contratto  rispetto  alla  scadenza
naturale" sono aggiunte le parole ", purche' i documenti contrattuali
siano stati stipulati prima dell'11 febbraio 2012 e contengano  tutti
gli elementi metodologici, quali le  voci  di  prezzario  applicabili
alle  diverse  tipologie  di  cespiti  da  applicare  allo  stato  di
consistenza aggiornato e il trattamento del degrado  fisico,  incluse
le durate utili per le diverse tipologie di cespiti, per il calcolo e
per  la  verifica   del   valore   di   rimborso   anche   da   parte
dell'Autorita'.". 
  10. All'articolo 5 e' aggiunto il seguente comma 2-bis: 
  "2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, indipendentemente da quanto
contenuto nei documenti contrattuali, vengono detratti  i  contributi
privati relativi ai cespiti di localita', relativi alla  porzione  di
impianto di  proprieta'  del  gestore  uscente  che  non  sia  ceduta
all'ente locale concedente a devoluzione gratuita, valutati  in  base
alla metodologia della regolazione tariffaria vigente,  ed  assumendo
le vite utili dei cespiti a cui si riferiscono, di cui al comma 10.". 
  11. L'articolo 5, comma 3, e' sostituito come segue: 
  "3. Nel caso in  cui  la  metodologia  di  calcolo  del  valore  di
rimborso ai titolari  di  cui  al  comma  2  non  sia  desumibile  da
documenti contrattuali stipulati prima dell'11 febbraio 2012, inclusi
i casi in cui sia genericamente indicato che il  valore  di  rimborso
debba essere calcolato in base al regio decreto 15  ottobre  1925  n.
2578, senza precisare la  metodologia,  o  debba  essere  valutato  a
prezzi di mercato, si applicano le modalita' specificate nei commi da
5 a 13, limitatamente alla porzione di  impianto  di  proprieta'  del
gestore  che,  alla  scadenza  naturale  dell'affidamento,  non   sia
prevista essere trasferita in devoluzione  gratuita  all'Ente  locale
concedente, con le modalita' operative specificate nelle linee  guida
su criteri e modalita' operative per la  valutazione  del  valore  di
rimborso, di cui all'articolo 4, comma 6 del decreto-legge 21  giugno
2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9  agosto  2013,
n. 98. Le modalita' di cui sopra si applicano per  la  determinazione
del valore di  rimborso  anche  nel  caso  in  cui  atti  aggiuntivi,
successivi all'entrata in vigore del decreto  legislativo  23  maggio
2000, n. 164, definiscano solo un  valore  economico  del  valore  di
rimborso, anche se rivalutabile, senza riportare  la  metodologia  di
calcolo.". 
  12. All'articolo 5, comma 4, dopo le parole "si applica il comma  o
i commi pertinenti tra quelli da 5 a 13 per la  determinazione  degli
elementi mancanti" sono aggiunte le parole "e le sezioni  applicabili
delle linee guida su criteri e modalita' operative per la valutazione
del  valore  di  rimborso  di  cui  all'articolo  4   comma   6   del
decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69  convertito  con  modificazioni
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98". 
  13. All'articolo 5,  comma  6,  secondo  periodo,  dopo  le  parole
"oggetto  di  finanziamenti  pubblici"   e'   eliminata   la   parola
"realizzati"  che  viene   sostituita   dalle   parole   "con   prima
metanizzazione". 
  14. All'articolo 5, il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  "7. Qualora i documenti contrattuali non contengano il prezzario di
cui al comma 6, si utilizzano i  prezzari  per  lavori  edili  e  per
installazione di impianti  tecnologici  della  Camera  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura della provincia dell'ambito,  o,
in assenza di questi, gli  analoghi  prezzari  regionali,  purche'  i
valori non siano considerati inidonei per la specifica  applicazione.
Le voci contenute in prezziari vigenti  il  cui  prezzo  e'  ritenuto
inidoneo per la costruzione di  impianti  di  distribuzione  del  gas
naturale sono evidenziate nelle linee guida su  criteri  e  modalita'
operative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di
distribuzione  del  gas  naturale  del   Ministero   dello   sviluppo
economico, di cui all'articolo 4, comma 6 del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013,  n.
98, unitamente a suggerimenti sui prezzi alternativi da utilizzare. I
prezzi da derivare dai prezzari devono essere la valorizzazione delle
effettive  prestazioni  di  manodopera,  materiali  e  noli  per   le
lavorazioni previste, al netto dell'eventuale utile di  impresa.  Per
il valore di acquisto e installazione dei componenti specifici  della
distribuzione  gas,  come  impianti   principali   e   secondari   di
regolazione e misura, gruppi di misura gas,  impianti  di  protezione
catodica, tubazioni per reti di  distribuzione  di  gas  di  notevole
estensione, si utilizza il prezzario emanato  dall'Autorita'  per  la
valutazione degli investimenti  e,  in  sua  mancanza,  i  valori  di
mercato come risultano  dai  contratti  piu'  recenti.  I  valori  di
mercato per  le  tipologie  di  componenti  piu'  diffuse  e  per  le
installazioni piu' comuni sono riportati nelle linee guida su criteri
e modalita' operative per la valutazione del valore di  rimborso,  di
cui  all'articolo  4,  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito con modificazioni in  legge  9  agosto  2013,  n.  98.  Le
previsioni  contenute  nel  presente   comma   si   applicano   anche
all'eventuale prezzario previsto nei documenti contrattuali,  di  cui
al comma 6, qualora sia un prezzario regionale o provinciale.". 
  15. All'articolo 5, il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
  "9. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti o la voce  del
prezzario di cui ai commi 6 e 7 non contengano le spese generali,  si
incrementa il valore ottenuto, come previsto nei commi 6 e  7,  della
percentuale minima di cui all'articolo 32, comma  2  lettera  b,  del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, pari al 13%, per tener conto sia degli
oneri   amministrativi    relativi    alle    autorizzazioni,    alla
progettazione, alla direzione lavori, alla  redazione  del  piano  di
sicurezza e controllo in fase di  progettazione  e  di  coordinamento
esecuzione lavori e ai collaudi, sia delle spese generali.  Nel  caso
in cui la voce del prezzario contenga gia' una percentuale  di  spese
generali  uguale  o  maggiore  del  13%  si  mantiene  unicamente  la
percentuale del prezzario, senza ulteriore incremento, anche nel caso
in cui la descrizione, riportata nel prezzario, del  contenuto  delle
spese generali  non  dovesse  esplicitare  tutti  gli  oneri  di  cui
sopra.". 
  16. All'articolo 5, comma 10, dopo le parole "contenute  nel  Testo
Unico  della  regolazione  tariffaria  allegato  alla   deliberazione
ARG/Gas 159/08 dell'Autorita',"  si  aggiungono  le  parole  "con  la
modifica della vita utile dei cespiti relativi  a  gruppi  di  misura
tradizionali di classe fino a G6, in coerenza con le disposizioni  di
cui all'articolo 30, comma 21, della legge 23 luglio 2009, n. 99,". 
  17. All'articolo 5, comma 11, dopo le parole  "le  anticipazioni  e
sussidi concessi dai Comuni e  da  altri  finanziatori  pubblici"  si
aggiungono le parole "e i contributi privati relativi ai  cespiti  di
localita', limitatamente alla porzione di impianto che non sia ceduta
all'ente locale concedente a devoluzione gratuita,". 
  18. L'articolo 5, comma 12 e' sostituito dal seguente: 
  "12. I valori da detrarre per le anticipazioni e  sussidi  concessi
dai Comuni e da altri finanziatori pubblici e  i  contributi  privati
relativi ai cespiti di  localita',  limitatamente  alla  porzione  di
impianto che non sia ceduta all'ente locale concedente a  devoluzione
gratuita, sono, al netto di  eventuali  imposte  pagate  direttamente
connesse con tali  anticipazioni  e  sussidi,  con  esclusione  dalla
detrazione  dell'IRES  e  delle  altre  imposte  legate  al   reddito
d'impresa, rivalutati  applicando  il  deflatore  degli  investimenti
fissi lordi utilizzato nella regolazione  tariffaria.  I  valori  dei
contributi pubblici e privati si degradano secondo le regole previste
dalle  disposizioni  dell'Autorita'  in  materia   di   tariffe,   ma
utilizzando le durate utili di cui  al  comma  10.  Pertanto  per  la
determinazione del valore netto  residuo  al  31  dicembre  2011  dei
contributi percepiti fino  all'anno  2011  si  applicano  le  formule
dell'articolo 16, commi 16.3, 16.4  e  16.5  del  Testo  Unico  della
regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e  misura  del
gas  per  il  periodo   di   regolazione   2009-2012,   emanato   con
deliberazione ARG/Gas 159/08, assumendo le durate utili dei cespiti a
cui si riferiscono, di cui al comma 10. Per i periodi  successivi  al
31 dicembre 2011 il degrado dello stock  di  contributi  esistente  a
tale data si calcola in coerenza con l'opzione adottata dalle imprese
ai sensi  delle  disposizioni  dell'articolo  2  della  deliberazione
dell'Autorita' 573/2013/R/gas. In ogni  caso  ai  fini  del  presente
regolamento non si applicano le disposizioni dei commi  13.2  e  13.3
della regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura
(RTDG 2014-2019),  Allegato  A  della  deliberazione  573/2013/R/gas.
Tutti i contributi percepiti successivamente al 31 dicembre 2011 sono
soggetti a degrado, secondo quanto disposto  dall'articolo  39  della
RTDG 2014-2019 di cui sopra.". 
  19.  All'articolo  5,  comma  14,  gli  ultimi  due  periodi   sono
sostituiti dai due periodi seguenti: "Qualora il valore  di  rimborso
risulti maggiore del 10 per cento del valore  delle  immobilizzazioni
nette di localita', relative alla porzione di impianto  che  non  sia
ceduta all'ente locale concedente a devoluzione  gratuita,  calcolate
nella regolazione tariffaria, al netto  dei  contributi  pubblici  in
conto capitale e  dei  contributi  privati  relativi  ai  cespiti  di
localita', come calcolati ai fini tariffari ma senza applicazione dei
commi 13.2 e 13.3 dell'allegato A della deliberazione 573/2013/R/gas,
l'ente  locale  concedente  trasmette  le  relative  valutazioni   di
dettaglio del valore di rimborso all'Autorita' per la verifica  prima
della pubblicazione del bando di gara, motivando l'eventuale  mancato
utilizzo o  eventuali  scostamenti  dai  parametri  utilizzati  nella
metodologia riportata  nelle  linee  guida  su  criteri  e  modalita'
operative  del  Ministero   dello   sviluppo   economico   ai   sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,  convertito
con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98.  L'Autorita'  esegue
la  verifica  secondo  modalita'  da  essa  stabilite.  I  tempi   di
istruttoria dell'Autorita' oltre i 90 giorni sospendono i termini  ai
fini del rispetto delle date limite per la pubblicazione del bando di
gara previste dall'articolo 3, comma 1  relativamente  all'intervento
sostitutivo della Regione e all'applicazione della penalizzazione  di
cui all'articolo 4, comma 5 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,
convertito con modificazioni in  legge  9  agosto  2013,  n.  98.  La
stazione appaltante deve tenere conto  delle  eventuali  osservazioni
dell'Autorita' ai fini della determinazione del valore di rimborso da
inserire nel bando di gara.". 
  20. All'articolo 5, il comma 15 e' sostituito dal seguente: 
  "15.  Il   gestore   subentrante   acquisisce   la   disponibilita'
dell'impianto dalla data in  cui  esegue  il  pagamento,  al  gestore
uscente, del valore di rimborso residuo dell'impianto e  subentra  in
eventuali obbligazioni finanziarie, in conformita' con l'articolo 14,
comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000,  n.  164,  detraendo
dal  valore  di  rimborso  i  debiti  relativi  a  tali  obbligazioni
finanziarie, e, se applicabile,  dalla  data  in  cui  l'Ente  locale
concedente esegue il pagamento  al  gestore  uscente  del  valore  di
rimborso per la porzione di impianto a cui e' applicabile il comma 14
lettera b.". 
  21. All'articolo 5,  al  comma  16,  dopo  il  primo  periodo  sono
aggiunte le seguenti parole: "Inoltre il bando di gara riporta sia  i
principali punti di divergenza nel calcolo  fra  le  valutazioni  del
valore di rimborso effettuate dall'ente locale  concedente  e  quelle
del gestore uscente,  sia  eventuali  previsioni  su  metodologie  di
calcolo  particolari   contenute   nei   documenti   concessori   che
differiscono dalle metodologie contenute nel presente articolo.". 
  22. All'articolo 7 e' aggiunto il seguente comma 1-bis. 
  "1-bis Nel caso in cui vi sia una porzione di  rete  soggetta  alle
condizioni di cui all'articolo 5, comma 14, lettera b, l'Ente  locale
concedente puo'  optare  per  il  passaggio  di  proprieta'  di  tale
porzione  di  rete  direttamente  dal  gestore  uscente  al   gestore
subentrante, previo pagamento da parte  del  gestore  subentrante  al
gestore uscente del valore di rimborso di cui all'articolo  5,  comma
14, lettera b e all'Ente locale concedente di  una  somma  pari  alla
differenza tra il valore di rimborso calcolato secondo l'articolo  5,
commi da 5 a 13, e il valore di rimborso di cui all'articolo 5, comma
14, lettera b. Come ulteriore alternativa, l'Ente  locale  concedente
puo' optare che una frazione di tale porzione di  rete,  con  valore,
calcolato secondo l'articolo 5, commi da 5 a 13, pari  al  valore  di
rimborso  di  cui  all'articolo  5,  comma  14,  lettera  b  relativo
all'intera porzione di rete, passi  di  proprieta'  direttamente  dal
gestore uscente al gestore subentrante, previo pagamento da parte del
gestore subentrante al gestore uscente del valore di rimborso di  cui
all'articolo 5, comma 14, lettera b. In questa ultima alternativa  la
rimanente frazione della porzione di rete, soggetta  alle  condizioni
di cui all'articolo 5, comma  14,  lettera  b,  passa  di  proprieta'
dell'Ente locale concedente a titolo gratuito.". 
  23. All'articolo 7, comma 2, alla fine del primo periodo,  dopo  le
parole "previo pagamento da parte di  questo  ultimo  del  valore  di
rimborso di cui all'articolo 5 o 6" sono aggiunte  le  parole  ",  al
netto degli eventuali debiti relativi alle  obbligazioni  finanziarie
in essere del gestore  uscente,  di  cui  all'articolo  9,  comma  6,
lettera d, nelle quali il nuovo gestore deve subentrare". 
  24. All'articolo 8, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1. I  gestori  uscenti  anticipano  alla  stazione  appaltante  il
corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri  di  gara,  ivi
inclusi gli oneri di funzionamento della commissione di gara  di  cui
all'articolo  11,  comma  1,  come  definito  dall'Autorita'  con  le
deliberazioni  n.  407/2012/R/gas  e  230/2013/R/gas   e   successive
modifiche  e  integrazioni.  Il  90%  del  corrispettivo  e'  versato
diciotto mesi prima del termine di scadenza della  pubblicazione  del
bando di gara, di cui all'articolo 3, comma 1,  come  pubblicato  nel
sito internet del Ministero dello sviluppo economico, e il  saldo  e'
versato entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando  di  gara.  Nel
caso di due o piu' gestori, l'anticipazione e' proporzionale ai punti
di  riconsegna  serviti  nei  Comuni  dell'ambito   territoriale   di
riferimento,  come  risultanti  dai  dati  di  riferimento   per   la
formazione degli ambiti pubblicati nel sito  internet  del  Ministero
dello  sviluppo  economico.  Il  gestore  aggiudicatario  della  gara
rimborsa ai gestori  uscenti  l'importo,  comprensivo  di  interessi,
entro 15 giorni dall'atto dell'avvenuta  aggiudicazione  della  gara,
con modalita' definite dall'Autorita'. In caso di ritardato pagamento
degli oneri all'ente locale interessato, il  gestore  uscente  dovra'
corrispondere altresi' gli interessi relativi a tali oneri in ragione
del ritardo maturato.". 
  25. All'articolo 8, comma 4 le parole "fino al 5%" sono  sostituite
con "fino al 10%". 
  26. All'articolo 8, il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  "6. Il gestore e' tenuto ad effettuare gli interventi di efficienza
energetica  di  cui  all'articolo  13,  comma  1,  lettera  e),  come
risultato dell'esito di  gara;  il  valore  dei  relativi  titoli  di
efficienza energetica e' corrisposto agli Enti locali concedenti,  in
proporzione al gas distribuito in ciascun Comune nell'anno precedente
all'ultimo trascorso. Ciascun anno  il  gestore  anticipa  agli  Enti
locali concedenti una somma pari al valore dei titoli  di  efficienza
degli interventi su cui si e' impegnato in sede di gara per l'anno in
corso, valutati secondo il prezzo  unitario  previsto  dall'Autorita'
nell'anno precedente. Qualora  l'anno  successivo,  quando  i  titoli
devono essere presentati al GSE per  soddisfare  l'impegno  preso  in
sede di gara, il prezzo unitario del titolo stabilito  dall'Autorita'
aumenti, il gestore versa il conguaglio agli Enti locali  concedenti;
nessun aggiustamento e' dovuto nel caso in  cui  il  prezzo  unitario
diminuisca. A fronte  di  tali  versamenti,  i  titoli  rimangono  di
proprieta' del gestore. A tali titoli e'  riconosciuta  la  copertura
dei  costi  prevista  dalle  normative  in  materia   di   efficienza
energetica  emanate  dal  Ministero  dello   sviluppo   economico   e
dall'Autorita' ai sensi dell'articolo 16, comma  4,  e  dell'articolo
23, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000,  n.  164,  nella
percentuale del  50%.  Tale  percentuale  sara'  innalzata  al  100%,
qualora  i  decreti  ministeriali,  che  fisseranno   gli   obiettivi
quantitativi  nazionali  di  efficienza  energetica  da  parte  delle
imprese di distribuzione del gas per  gli  anni  successivi  all'anno
2016, considereranno i titoli offerti in  sede  di  gara  contribuire
agli impegni presi dall'Italia in sede europea, riducendo  il  valore
degli  obiettivi  quantitativi  nazionali  stessi,  in  modo  da  non
introdurre ulteriori oneri per i clienti gas.". 
  27. All'articolo 9, alla fine del comma 1 e' aggiunto  il  seguente
periodo: "La gara e' effettuata adottando la procedura ristretta,  ad
eccezione degli ambiti in cui un gestore uscente  gestisca  piu'  del
60% dei punti di riconsegna dell'ambito, per i  quali  si  adotta  la
procedura aperta.". 
  28. All'articolo 9, comma 2, il primo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente periodo "La stazione appaltante invia all'Autorita', secondo
modalita' stabilite dall'Autorita', il bando di gara, il disciplinare
di gara e le linee guida programmatiche d'ambito  con  le  condizioni
minime di sviluppo, insieme alla nota giustificativa di cui al  comma
1.". 
  29. All'articolo 9, comma 3, alla fine del secondo periodo dopo  le
parole "da un'analisi dei benefici  per  i  consumatori  rispetto  ai
costi da sostenere" sono aggiunte le  parole  ",  rispetto  anche  ad
eventuali soluzioni alternative all'uso del gas  naturale  negli  usi
finali, come il teleriscaldamento". 
  30. All'articolo 9 viene aggiunto il comma 6-bis seguente: 
  "6-bis Il bando di gara deve  contenere  le  informazioni  relative
alle porzioni di  impianti  interconnessi  situati  su  territori  di
Comuni di ambiti adiacenti, quali il numero e le tipologie di clienti
dei due impianti, i volumi di gas scambiati e le  caratteristiche  di
pressione delle condotte di  collegamento  tra  le  due  porzioni  di
impianto, oltre allo stato di consistenza e  il  relativo  valore  di
rimborso delle due porzioni  di  impianto.  Il  bando  di  gara  deve
specificare che la gestione tecnica delle due  porzioni  di  impianto
sara' oggetto di accordi, anche variabili nel tempo,  fra  i  gestori
degli ambiti interessati, sentiti i soggetti di cui  all'articolo  2,
comma 5, dei medesimi  ambiti,  mentre,  a  regime,  ciascun  gestore
d'ambito sara' proprietario della porzione di  impianto  situato  nel
territorio del proprio  ambito.  Il  bando  di  gara  deve,  inoltre,
prevedere l'obbligo per il gestore d'ambito che entrera' in  servizio
per primo, di assumere temporaneamente la gestione anche di  porzioni
di reti non prevalenti  dei  Comuni  adiacenti,  per  assicurarne  la
continuita' di servizio, anticipando anche il pagamento del valore di
rimborso al gestore uscente. Come eccezione a quanto sopra, nei  casi
in cui la porzione di impianto di sconfinamento abbia  un  numero  di
punti di riconsegna inferiore a 30, con attraversamenti con  condotte
in bassa pressione del confine degli ambiti, le  stazioni  appaltanti
interessate possono  prevedere  nei  rispettivi  bandi  di  gara  che
l'intero impianto rimanga di proprieta', e in gestione,  del  gestore
dell'ambito sul cui territorio e' situata la porzione di impianto con
il maggior numero di punti di riconsegna.". 
  31. All'articolo 10, comma 6, lettera d, le parole  "come  previste
nell'articolo 32, comma 32.2 della  Regolazione  della  qualita'  dei
servizi di distribuzione e misura del gas allegata alla deliberazione
dell'Autorita' ARG/GAS 120/08 e s.m.i." sono sostituite dalle  parole
"come previste all'articolo 12, comma 12.8, della  Regolazione  della
qualita' dei servizi di distribuzione e  misura  del  gas  2014-2019,
Allegato A della deliberazione 574/2013/R/gas e successive  modifiche
e integrazioni.". 
  32. All'articolo 13, comma 1, lettera a), punto i., sono  soppresse
le parole ", nella misura riconosciuta in tariffa,". 
  33. Al termine dell'articolo 13, comma 1, lettera a), punto i. sono
aggiunte le seguenti parole  "tale  termine  ha  valore  zero  se  la
sopracitata differenza e' negativa;". 
  34. All'articolo 13, comma 1, lettera d) le parole  "con  un  tetto
del 5%" sono sostituite dalle parole "con un tetto del 10%". 
  35. All'articolo 13, comma 1, la lettera e),  e'  sostituita  dalla
seguente: 
  "e) investimenti di efficienza energetica da effettuare nell'ambito
gestito, addizionali rispetto agli eventuali  obiettivi  annuali  del
distributore di gas naturale previsti dall'articolo 4, comma  4,  del
decreto ministeriale 28 dicembre 2012 e sue successive  modificazioni
e integrazioni, che danno luogo all'emissione di titoli di efficienza
energetica il cui valore e' riconosciuto agli Enti locali  concedenti
con le modalita'  di  cui  all'articolo  8,  comma  6.  I  titoli  di
efficienza energetica, associati ai  risparmi  certificati  dal  GSE,
utilizzabili per soddisfare gli impegni assunti dal  distributore  in
sede di gara, devono derivare da progetti di riduzione dei consumi di
energia primaria nel territorio dell'ambito oggetto di  gara,  aventi
data  di  prima  attivazione  successiva  al  10  febbraio  2012.  Il
distributore puo' anche  acquistare,  tramite  specifici  accordi,  i
titoli relativi ai risparmi  di  energia  primaria  ottenuti  in  uno
specifico periodo  di  rendicontazione  da  progetti  eseguiti,  alle
medesime condizioni, da altri soggetti.  Sono  ammissibili  tutte  le
tipologie di titoli,  in  particolare  quelle  previste  dai  decreti
ministeriali  20  luglio   2004   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni, dal decreto legislativo 3  marzo  2011,  n.  28  e  dal
decreto ministeriale 28  dicembre  2012,  relative  a  riduzione  dei
consumi sugli usi finali di gas naturale o di energia elettrica, o in
riduzione di altri combustibili, dal decreto ministeriale 5 settembre
2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 2011, n. 218,
relativamente a impianti di cogenerazione ad alto rendimento, in caso
di titoli non ritirati direttamente dal GSE, nonche'  i  risparmi  di
energia primaria derivati da interventi per rendere  piu'  efficienti
le reti elettriche o del gas naturale di cui all'articolo  29,  comma
3, del decreto legislativo 3  marzo  2011,  n.  28.  Il  distributore
trasmette  annualmente  i  volumi   di   gas   naturale   distribuiti
all'Autorita', per la determinazione  degli  obiettivi  annuali,  che
vengono comunicati ai distributori dal GSE. Il GSE,  in  qualita'  di
soggetto responsabile dell'attivita' di gestione  del  meccanismo  di
certificazione  dei  titoli  di  efficienza   energetica,   definisce
apposite procedure operative per la  valutazione,  certificazione  ed
annullamento su base annuale dei risparmi associati  agli  interventi
di  efficienza  energetica  che   possono   essere   utilizzati   dal
distributore d'ambito per l'assolvimento dell'obbligo assunto in sede
di gara, nonche' definisce le procedure relative agli accordi tra  il
distributore  d'ambito  e  gli  altri  soggetti  per  l'acquisto  dei
relativi titoli di efficienza energetica. Le procedure sono approvate
dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorita'.  Il  GSE
verifica il rispetto degli obiettivi annuali e  comunica  l'esito  al
distributore, al Ministero dello sviluppo economico, all'Autorita'  e
al soggetto individuato  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  5,  del
presente regolamento.". 
  36. All'articolo 13, comma 5, le parole "E'  previsto  un  anno  di
tolleranza" sono sostituite dalle parole: "Sono previsti due anni  di
tolleranza". 
  37. All'articolo 14, comma  1,  sono  soppresse  le  parole  "o  al
livello generale, per il tempo di pronto intervento,". 
  38. All'articolo 14, comma 1, punto i., le  parole:  "deliberazione
dell'Autorita' ARG/GAS 120/08 e s.m.i." sono sostituite dalle parole:
"deliberazione dell'Autorita' 574/2013/R/gas e successive modifiche e
integrazioni.". 
  39. All'articolo 14, comma 1, punto ii., le parole:  "deliberazione
dell'Autorita' ARG/GAS 120/08 e s.m.i." sono sostituite dalle parole:
"deliberazione dell'Autorita' 574/2013/R/gas e successive modifiche e
integrazioni.". 
  40. All'articolo 14, comma 1, punto iii., le parole: "deliberazione
dell'Autorita' ARG/GAS 120/08 e s.m.i." sono sostituite dalle parole:
"deliberazione dell'Autorita' 574/2013/R/gas e successive modifiche e
integrazioni.". 
  41. All'articolo 14, comma 1, punto iv., le parole "e dall'articolo
32.2, lettera a)" sono soppresse. 
  42. All'articolo 14, comma 1, punto iv., le parole:  "deliberazione
dell'Autorita' ARG/GAS 120/08 e s.m.i." sono sostituite dalle parole:
"deliberazione dell'Autorita' 574/2013/R/gas e successive modifiche e
integrazioni.". 
  43. All'articolo 14, comma 5 le parole "di cui al  comma  1,  punto
iv" sono sostituite dalle parole "di cui al comma 1 punto iii.". 
  44. All'articolo 15, comma 2, al termine del comma sono aggiunte le
seguenti parole "Il piano  degli  investimenti  deve  evidenziare  le
richieste di modifica delle condizioni di interfaccia con la rete  di
trasporto nazionale e/o con le eventuali reti di trasporto regionali,
che potrebbero richiedere modifiche impiantistiche.". 
  45. All'articolo 16, comma 3, la  percentuale  "5%"  e'  sostituita
dalla percentuale "4%". 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, commi 2 e 3, del D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.
          1092 "Testo unico delle  disposizioni  sulla  promulgazione
          delle leggi, sulla emanazione dei  decreti  del  Presidente
          della Repubblica  e  sulle  pubblicazioni  ufficiali  della
          Repubblica italiana", al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni di legge  modificate  o  alle  quali  e'
          operato  il  rinvio.  Restano   invariati   il   valore   e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CE e  per  i  regolamenti  CE  vengono
          forniti  gli  estremi  di  pubblicazione   nella   Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 14, 15 e 23, comma
          4  del  Decreto  Legislativo  23  maggio  2000,  n.  164  -
          Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni
          per il mercato interno del gas naturale, a norma  dell'art.
          41 della legge 17 maggio 1999, n. 144: 
              "Art. 14. Attivita' di distribuzione. 
              1. L'attivita' di  distribuzione  di  gas  naturale  e'
          attivita' di servizio pubblico.  Il  servizio  e'  affidato
          esclusivamente mediante gara per periodi  non  superiori  a
          dodici anni. Gli enti  locali  che  affidano  il  servizio,
          anche in forma associata, svolgono attivita' di  indirizzo,
          di  vigilanza,  di  programmazione  e  di  controllo  sulle
          attivita' di distribuzione,  ed  i  loro  rapporti  con  il
          gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di
          servizio, sulla  base  di  un  contratto  tipo  predisposto
          dall'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas   ed
          approvato dal Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato entro sei mesi dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              2. Ai fini del presente decreto,  per  enti  locali  si
          intendono comuni, unioni di comuni e comunita' montane. 
              3. Nell'ambito dei contratti  di  servizio  di  cui  al
          comma  1  sono  stabiliti  la  durata,  le   modalita'   di
          espletamento  del  servizio,  gli  obiettivi   qualitativi,
          l'equa  distribuzione  del  servizio  sul  territorio,  gli
          aspetti economici del rapporto, i diritti degli  utenti,  i
          poteri di verifica dell'ente che  affida  il  servizio,  le
          conseguenze degli inadempimenti, le condizioni del  recesso
          anticipato dell'ente stesso per inadempimento  del  gestore
          del servizio. 
              4.  Alla  scadenza  del  periodo  di  affidamento   del
          servizio, le reti, nonche'  gli  impianti  e  le  dotazioni
          dichiarati    reversibili,    rientrano     nella     piena
          disponibilita'  dell'ente  locale.  Gli  stessi  beni,   se
          realizzati  durante  il  periodo   di   affidamento,   sono
          trasferiti all'ente locale alle  condizioni  stabilite  nel
          bando di gara e nel contratto di servizio. 
              5. Alle gare di cui al  comma  1  sono  ammesse,  senza
          limitazioni  territoriali,  societa'   per   azioni   o   a
          responsabilita' limitata, anche a partecipazione  pubblica,
          e societa' cooperative a  responsabilita'  limitata,  sulla
          base  di   requisiti   oggettivi,   proporzionati   e   non
          discriminatori, con  la  sola  esclusione  delle  societa',
          delle loro controllate, controllanti e controllate  da  una
          medesima controllante, che, in  Italia  e  in  altri  Paesi
          dell'Unione europea, o in Paesi non appartenenti all'Unione
          europea, gestiscono di fatto, o per disposizioni di  legge,
          di atto amministrativo o per  contratto,  servizi  pubblici
          locali in virtu' di affidamento diretto o di una  procedura
          non ad evidenza pubblica. Alle gare sono ammessi inoltre  i
          gruppi europei di interesse economico. La esclusione di cui
          al primo periodo non si applica alle  societa'  quotate  in
          mercati   regolamentati   e   alle   societa'   da   queste
          direttamente  o   indirettamente   controllate   ai   sensi
          dell'art.  2359  del  codice  civile,  nonche'   al   socio
          selezionato  ai  sensi   dell'art.   4,   comma   12,   del
          decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138,  convertito  nella
          legge  14  settembre  2011,  n.  148,  e  alle  societa'  a
          partecipazione mista, pubblica  e  privata,  costituite  ai
          sensi del medesimo comma. 
              6.   Nel   rispetto   degli    standard    qualitativi,
          quantitativi,  ambientali,  di   equa   distribuzione   sul
          territorio e di sicurezza, la  gara  e'  aggiudicata  sulla
          base delle migliori condizioni economiche e di  prestazione
          del servizio, del livello  di  qualita'  e  sicurezza,  dei
          piani di investimento per lo sviluppo  e  il  potenziamento
          delle  reti  e  degli  impianti,  per  il  loro  rinnovo  e
          manutenzione,  nonche'   dei   contenuti   di   innovazione
          tecnologica   e   gestionale   presentati   dalle   imprese
          concorrenti.  Tali  elementi  fanno  parte  integrante  del
          contratto di servizio. 
              7. Gli enti locali avviano la  procedura  di  gara  non
          oltre un anno prima  della  scadenza  dell'affidamento,  in
          modo da evitare soluzioni di continuita' nella gestione del
          servizio. Il gestore uscente  resta  comunque  obbligato  a
          proseguire  la   gestione   del   servizio,   limitatamente
          all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza
          del nuovo affidamento. Ove l'ente locale non provveda entro
          il termine indicato, la regione, anche attraverso la nomina
          di un commissario ad acta, avvia la procedura di gara. 
              8. Il nuovo gestore, con riferimento agli  investimenti
          realizzati  sugli  impianti  oggetto  di  trasferimento  di
          proprieta' nei precedenti  affidamenti  o  concessioni,  e'
          tenuto a subentrare nelle  garanzie  e  nelle  obbligazioni
          relative ai contratti  di  finanziamento  in  essere  o  ad
          estinguere queste ultime e a  corrispondere  una  somma  al
          distributore uscente in misura pari al valore  di  rimborso
          per gli  impianti  la  cui  proprieta'  e'  trasferita  dal
          distributore uscente al nuovo gestore. Nella  situazione  a
          regime, al termine della durata delle nuove concessioni  di
          distribuzione del gas naturale affidate ai sensi del  comma
          1, il valore di rimborso al  gestore  uscente  e'  pari  al
          valore  delle  immobilizzazioni  nette  di  localita'   del
          servizio di distribuzione e misura, relativo agli  impianti
          la cui proprieta' viene trasferita dal distributore uscente
          al nuovo gestore, incluse le immobilizzazioni in  corso  di
          realizzazione, al netto dei contributi  pubblici  in  conto
          capitale e dei contributi privati relativi  ai  cespiti  di
          localita',   calcolato   secondo   la   metodologia   della
          regolazione  tariffaria  vigente   e   sulla   base   della
          consistenza degli impianti  al  momento  del  trasferimento
          della proprieta'. 
              9. Gli oneri gravanti sul nuovo gestore  ai  sensi  del
          comma 8 sono indicati nel bando di gara stimando il  valore
          di   rimborso   delle   immobilizzazioni   previste    dopo
          l'emissione del bando di gara. Il bando di gara riporta  le
          modalita' per regolare il valore  di  rimborso  relativo  a
          queste  ultime  immobilizzazioni.  Il  gestore  subentrante
          acquisisce la disponibilita' degli impianti dalla data  del
          pagamento della somma corrispondente agli  oneri  suddetti,
          ovvero dalla data di offerta reale della stessa. 
              10. Le imprese  di  gas  che  svolgono  l'attivita'  di
          distribuzione sono tenute alla certificazione di bilancio a
          decorrere dal 1° gennaio 2002." 
              "Art. 15 -  Regime  di  transizione  nell'attivita'  di
          distribuzione. 
              1. Entro il 1° gennaio 2003 sono  adottate  dagli  enti
          locali le deliberazioni di  adeguamento  alle  disposizioni
          del presente decreto.  Tale  adeguamento  avviene  mediante
          l'indizione di gare per l'affidamento del  servizio  ovvero
          attraverso la trasformazione delle gestioni in societa'  di
          capitali  o  in  societa'  cooperative  a   responsabilita'
          limitata, anche tra dipendenti. Detta  trasformazione  puo'
          anche   comportare   il   frazionamento   societario.   Ove
          l'adeguamento di cui al presente comma non avvenga entro il
          termine indicato, provvede nei successivi tre  mesi,  anche
          attraverso  la  nomina   di   un   proprio   delegato,   il
          rappresentante  dell'ente  titolare   del   servizio.   Per
          gestioni associate o per ambiti a dimensione sovracomunale,
          in caso di  inerzia,  la  regione  procede  all'affidamento
          immediato del servizio mediante gara, nominando a tal  fine
          un commissario ad acta. 
              2. La trasformazione  in  societa'  di  capitali  delle
          aziende che gestiscono il  servizio  di  distribuzione  gas
          avviene con le modalita' di cui all'art. 17, commi 51,  52,
          53, 56 e 57, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le  stesse
          modalita' si applicano anche alla trasformazione di aziende
          consortili, intendendosi sostituita al  consiglio  comunale
          l'assemblea consortile. In  questo  caso  le  deliberazioni
          sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali
          che non intendono partecipare alla societa'  hanno  diritto
          alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a
          bilancio della relativa quota di capitale. L'ente  titolare
          del servizio puo' restare socio unico delle societa' di cui
          al presente comma per un periodo non superiore a  due  anni
          dalla trasformazione. 
              3.  Per  la  determinazione  della  quota  di  capitale
          sociale  spettante  a  ciascun  ente  locale,  socio  della
          societa'  risultante  dalla  trasformazione  delle  aziende
          consortili, si tiene conto esclusivamente  dei  criteri  di
          ripartizione  del  patrimonio  previsti  per  il  caso   di
          liquidazione dell'azienda consortile. 
              4. Con riferimento al  servizio  di  distribuzione  del
          gas, l'affidamento diretto a societa' controllate dall'ente
          titolare del servizio prosegue per i  periodi  indicati  ai
          commi 5 e 6, anche nel  caso  in  cui  l'ente  locale,  per
          effetto di operazioni di privatizzazione, abbia perduto  il
          controllo della societa'. 
              5.  Per  l'attivita'  di  distribuzione  del  gas,  gli
          affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata
          in  vigore  del  presente  decreto,  nonche'  quelli   alle
          societa'  derivate  dalla  trasformazione   delle   attuali
          gestioni,  proseguono  fino  alla  scadenza  stabilita,  se
          compresa entro i  termini  previsti  dal  comma  7  per  il
          periodo transitorio. Gli affidamenti e  le  concessioni  in
          essere per i quali non e' previsto un termine di scadenza o
          e' previsto un termine che supera il  periodo  transitorio,
          proseguono fino al completamento  del  periodo  transitorio
          stesso. In quest'ultimo caso, ai titolari degli affidamenti
          e delle concessioni in essere e' riconosciuto un  rimborso,
          a carico del nuovo gestore ai sensi del comma  8  dell'art.
          14,  calcolato  nel  rispetto  di  quanto  stabilito  nelle
          convenzioni o nei contratti, purche' stipulati prima  della
          data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto
          del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per  i
          rapporti con le  regioni  e  la  coesione  territoriale  12
          novembre 2011, n. 226, e, per quanto non  desumibile  dalla
          volonta'  delle  parti  nonche'   per   gli   aspetti   non
          disciplinati dalle medesime  convenzioni  o  contratti,  in
          base alle linee guida su criteri e modalita' operative  per
          la valutazione del valore di rimborso di  cui  all'art.  4,
          comma  6,  del  decreto-legge  21  giugno  2013,   n.   69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98. In ogni caso, dal rimborso di cui al presente  comma
          sono detratti i contributi privati relativi ai  cespiti  di
          localita',   valutati   secondo   la   metodologia    della
          regolazione  tariffaria  vigente.  Qualora  il  valore   di
          rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle
          immobilizzazioni  nette  di   localita'   calcolate   nella
          regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in
          conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti
          di  localita',  l'ente  locale  concedente   trasmette   le
          relative valutazioni di dettaglio del  valore  di  rimborso
          all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema
          idrico per la verifica prima della pubblicazione del  bando
          di gara. La stazione appaltante tiene conto delle eventuali
          osservazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas
          ed il sistema  idrico  ai  fini  della  determinazione  del
          valore di rimborso da inserire nel bando di gara. I termini
          di  scadenza  previsti  dal  comma  3   dell'art.   4   del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,  sono
          prorogati di ulteriori quattro mesi. Le date limite di  cui
          all'allegato  1  al  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226,
          relative agli ambiti  ricadenti  nel  terzo  raggruppamento
          dello stesso allegato 1, nonche' i  rispettivi  termini  di
          cui all'art. 3 del medesimo regolamento, sono prorogati  di
          quattro mesi.  Resta  sempre  esclusa  la  valutazione  del
          mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del
          rapporto di gestione. 
              6.  Decorso  il  periodo  transitorio,  l'ente   locale
          procede all'affidamento del servizio secondo  le  modalita'
          previste dall'art. 14. 
              7. Il periodo transitorio di cui al comma 5 e'  fissato
          in cinque anni a  decorrere  dal  31  dicembre  2000.  Tale
          periodo puo' essere  incrementato,  alle  condizioni  sotto
          indicate, in misura non superiore a: 
              a) un anno nel caso in cui, almeno un anno prima  dello
          scadere dei cinque anni, si realizzi una fusione societaria
          che consenta  di  servire  un'utenza  complessivamente  non
          inferiore a due volte quella originariamente servita  dalla
          maggiore delle societa' oggetto di fusione; 
              b) due anni nel caso in cui, entro il  termine  di  cui
          alla lettera  a),  l'utenza  servita  risulti  superiore  a
          centomila clienti finali, o  il  gas  naturale  distribuito
          superi i cento  milioni  di  metri  cubi  all'anno,  ovvero
          l'impresa  operi  in  un   ambito   corrispondente   almeno
          all'intero territorio provinciale; 
              c) due anni nel caso in cui, entro il  termine  di  cui
          alla lettera a), il capitale privato costituisca almeno  il
          40% del capitale sociale. 
              8. 
              9. Gli affidamenti e le concessioni in essere alla data
          di entrata in vigore del presente  decreto  sono  mantenuti
          per la durata in essi  stabilita  ove  questi  siano  stati
          attribuiti mediante gara, e comunque  per  un  periodo  non
          superiore a dodici anni a partire dal 31 dicembre 2000. 
              10. I  soggetti  titolari  degli  affidamenti  o  delle
          concessioni di cui al comma 5 del presente articolo possono
          partecipare  alle  prime  gare  per  ambiti   territoriali,
          indette a  norma  dell'art.  14,  comma  1,  successive  al
          periodo transitorio, su tutto  il  territorio  nazionale  e
          senza limitazioni, anche se, in Italia o  all'estero,  tali
          soggetti o le loro controllate, controllanti o  controllate
          da una medesima controllante  gestiscono  servizi  pubblici
          locali, anche diversi dalla distribuzione di gas  naturale,
          in virtu' di affidamento diretto o di una procedura non  ad
          evidenza pubblica. Per le prime gare di cui  sopra  non  si
          applicano  le  disposizioni  dell'art.  4,  comma  33,  del
          decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,  convertito  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre  2011,  n.  148,  e
          successive modifiche e integrazioni.  Per  i  soggetti  che
          devono essere costituiti o trasformati ai sensi  dei  commi
          1, 2, e 3 del presente  articolo,  la  partecipazione  alle
          prime gare successive al periodo transitorio, su  tutto  il
          territorio nazionale e' consentita  a  partire  dalla  data
          dell'avvenuta costituzione o trasformazione. 
              10-bis. Per le concessioni e gli affidamenti in  essere
          per  la  realizzazione  delle  reti  e  la  gestione  della
          distribuzione del gas metano ai sensi  dell'art.  11  della
          legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni,
          e dell'art. 9 della legge  7  agosto  1997,  n.  266,  come
          modificato dall'art. 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
          il periodo  transitorio  disciplinato  dal  comma  7  e  il
          periodo di cui al comma 9 del presente articolo  decorrono,
          tenuto conto del tempo necessario  alla  costruzione  delle
          reti, decorsi quattro anni dalla data di entrata in  vigore
          del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e  della
          programmazione economica di concessione del contributo." 
              "4. Le tariffe per la distribuzione tengono conto della
          necessita' di  remunerare  iniziative  volte  ad  innalzare
          l'efficienza di utilizzo dell'energia e a promuovere  l'uso
          delle  fonti  rinnovabili,  la  qualita',  la   ricerca   e
          l'innovazione finalizzata al miglioramento del servizio, di
          non penalizzare le aree in corso di metanizzazione e quelle
          con elevati costi unitari; a tal  fine  dall'Autorita'  per
          l'energia  elettrica  e  il  gas   puo'   disporre,   anche
          transitoriamente, appositi strumenti di perequazione." 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della Legge
          del 23.8.2004, n. 239 - Riordino  del  settore  energetico,
          nonche'  delega  al  Governo   per   il   riassetto   delle
          disposizioni vigenti in materia di energia: 
              "2. Le attivita'  del  settore  energetico  sono  cosi'
          disciplinate: 
              a)   le   attivita'   di   produzione,    importazione,
          esportazione, stoccaggio non in sotterraneo  anche  di  oli
          minerali, acquisto e vendita di energia ai clienti  idonei,
          nonche' di trasformazione delle materie fonti  di  energia,
          sono libere su tutto il territorio nazionale, nel  rispetto
          degli  obblighi  di  servizio  pubblico   derivanti   dalla
          normativa comunitaria e dalla legislazione vigente; 
              b) le attivita' di trasporto e dispacciamento  del  gas
          naturale a rete, nonche' la gestione di  infrastrutture  di
          approvvigionamento di energia connesse  alle  attivita'  di
          trasporto e dispacciamento  di  energia  a  rete,  sono  di
          interesse pubblico  e  sono  sottoposte  agli  obblighi  di
          servizio pubblico derivanti  dalla  normativa  comunitaria,
          dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le
          autorita' competenti; 
              c) le attivita' di distribuzione di energia elettrica e
          gas  naturale  a  rete,  di   esplorazione,   coltivazione,
          stoccaggio   sotterraneo   di   idrocarburi,   nonche'   di
          trasmissione e dispacciamento  di  energia  elettrica  sono
          attribuite  in  concessione  secondo  le  disposizioni   di
          legge." 
              - Si riporta il testo dell'art.  46-bis,  comma  1  del
          decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,  recante  interventi
          urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e
          l'equita'  sociale  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 29 novembre 2007 n. 222: 
              "Art. 46-bis: Disposizioni in materia di concorrenza  e
          qualita'  dei  servizi   essenziali   nel   settore   della
          distribuzione del gas 
              1. Al fine di garantire al settore della  distribuzione
          di gas naturale maggiore concorrenza e  livelli  minimi  di
          qualita' dei servizi essenziali, i Ministri dello  sviluppo
          economico e per gli affari regionali e le autonomie locali,
          sentita la Conferenza unificata e su parere  dell'Autorita'
          per l'energia elettrica e il  gas,  individuano  entro  tre
          mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto i criteri  di  gara  e  di
          valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio  di
          distribuzione di gas previsto dall'art. 14,  comma  1,  del
          decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,  tenendo  conto
          in maniera adeguata, oltre che delle condizioni  economiche
          offerte,  e  in  particolare  di  quelle  a  vantaggio  dei
          consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza  del
          servizio, dei piani di investimento  e  di  sviluppo  delle
          reti e degli impianti." 
              - Si riporta l'art. 17, comma 4 della  legge  4  giugno
          2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009 
              "4. Nella predisposizione del  decreto  legislativo  di
          attuazione  della  direttiva  2009/73/CE   del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 13  luglio  2009,  relativa  a
          norme comuni per il mercato interno del gas naturale e  che
          abroga la direttiva 2003/55/CE,  il  Governo  e'  tenuto  a
          seguire, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  di  cui
          all'art. 2 della presente  legge,  in  quanto  compatibili,
          anche i seguenti principi e criteri direttivi: 
              a)  prevedere   misure   per   aumentare   gli   scambi
          transfrontalieri,  in  modo  da  conseguire  una   maggiore
          efficienza, prezzi competitivi e piu'  elevati  livelli  di
          servizio,   contribuendo   anche   alla   sicurezza   degli
          approvvigionamenti e allo sviluppo sostenibile; 
              b) prevedere, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, misure per la cooperazione  bilaterale  e
          regionale, in uno spirito di  solidarieta'  tra  gli  Stati
          membri,  in  particolare  in  casi  di  crisi  del  sistema
          energetico; 
              c)   promuovere   la   realizzazione    di    capacita'
          bidirezionale ai punti di interconnessione, anche  al  fine
          di realizzare una piattaforma di scambio di gas nell'ambito
          del sistema italiano; 
              d) assicurare che i gestori dei  sistemi  di  trasporto
          dispongano di sistemi integrati a livello  di  due  o  piu'
          Stati membri per l'assegnazione della capacita'  e  per  il
          controllo della sicurezza delle reti; 
              e) prevedere che i gestori  dei  sistemi  di  trasporto
          presentino un piano decennale di sviluppo della rete basato
          sulla  domanda  e  sull'offerta   esistenti   e   previste,
          contenente  misure  atte  a  garantire  l'adeguatezza   del
          sistema e la sicurezza di approvvigionamento; 
              f) promuovere, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, una  concorrenza  effettiva  e  garantire
          l'efficiente funzionamento del mercato, anche predisponendo
          misure in favore della concorrenza con effetti analoghi  ai
          programmi di cessione del gas; 
              g)  assoggettare  le  transazioni   su   contratti   di
          fornitura di gas e su strumenti  derivati  ad  obblighi  di
          trasparenza nella disciplina degli scambi; 
              h) assicurare una efficace separazione tra le attivita'
          di trasporto, bilanciamento, distribuzione e  stoccaggio  e
          le altre attivita' del settore del gas naturale; 
              i) prevedere misure che assicurino maggiore trasparenza
          ed efficienza nel settore del  gas  naturale,  ottimizzando
          l'utilizzo del  gas  naturale  e  introducendo  sistemi  di
          misurazione   intelligenti,    anche    ai    fini    della
          diversificazione dei prezzi di fornitura; 
              l) prevedere misure che tengano conto, nel procedimento
          autorizzativo per la realizzazione di un'infrastruttura del
          sistema del gas, della rilevanza dell'infrastruttura stessa
          per il  mercato  interno  del  gas  naturale  e  della  sua
          coerenza con gli obiettivi di politica energetica nazionali
          e comunitari; 
              m) garantire, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza  pubblica,  il  controllo  della  sicurezza   degli
          approvvigionamenti, l'equilibrio tra domanda e offerta,  il
          livello della domanda attesa in futuro  e  degli  stoccaggi
          disponibili, la prevista capacita' addizionale in corso  di
          programmazione e in costruzione, l'adeguata  copertura  dei
          picchi della domanda nonche'  delle  possibili  carenze  di
          fornitura; 
              n)  introdurre   misure   che   garantiscano   maggiore
          disponibilita' di capacita' di stoccaggio di gas  naturale,
          anche favorendo l'accesso a parita' di  condizioni  di  una
          pluralita'  di  operatori  nella   gestione   delle   nuove
          attivita' di stoccaggio  e  valutando  la  possibilita'  di
          ampliare le modalita' di accesso al servizio previste dalla
          normativa vigente; 
              o) prevedere che le sanzioni amministrative  pecuniarie
          applicabili in caso di mancato rispetto delle  disposizioni
          del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del  13  luglio  2009,  nonche'  di  mancato
          rispetto  degli  obblighi  imposti  alle  imprese  di   gas
          naturale dalla direttiva 2009/73/CE del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del  13  luglio  2009,  nelle  fattispecie
          assegnate  alla  competenza  dell'Autorita'  per  l'energia
          elettrica e il gas, siano non inferiori nel minimo  a  euro
          2.500 e non superiori a euro 154.937.069,73; 
              p) prevedere che  i  clienti  non  civili  con  consumi
          inferiori o pari a 50.000 metri cubi annui e tutti i civili
          siano definiti clienti vulnerabili e pertanto meritevoli di
          apposita tutela in termini di  condizioni  economiche  loro
          applicate e di continuita' e sicurezza della fornitura; 
              q) promuovere l'efficienza e la concorrenza nel settore
          del  gas  naturale,  anche  demandando  all'Autorita'   per
          l'energia elettrica e il gas la definizione, sulla base  di
          appositi indirizzi del Ministero dello sviluppo  economico,
          della disciplina del bilanciamento di merito economico; 
              r) prevedere, ai sensi degli articoli  13  e  17  della
          direttiva  2009/73/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio,  del  13  luglio  2009,  misure  che,  ai   fini
          dell'accesso ai servizi di trasporto  e  bilanciamento  del
          gas  naturale,  consentano  la  definizione   di   un'unica
          controparte indipendente a livello nazionale; 
              s) prevedere la rimozione degli ostacoli, anche di tipo
          normativo,  al  processo  di  aggregazione  delle   piccole
          imprese di distribuzione del gas  naturale,  per  favorirne
          l'efficienza e la terzieta'; 
              t) prevedere misure atte a  garantire  che  imprese  di
          distribuzione  verticalmente   integrate   non   siano   in
          condizione di trarre impropri vantaggi dalla loro attivita'
          di gestione delle  reti  di  distribuzione  ostacolando  le
          dinamiche concorrenziali del mercato; 
              u) prevedere, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  il
          bilancio dello Stato, che, nella situazione  a  regime,  al
          termine   della   durata   delle   nuove   concessioni   di
          distribuzione del gas naturale affidate ai sensi  dell'art.
          14 del decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  i
          meccanismi di valorizzazione delle reti siano coerenti  con
          i  criteri  posti  alla  base   della   definizione   delle
          rispettive tariffe; 
              v) prevedere che l'Autorita' per l'energia elettrica  e
          il  gas  disponga  di  risorse  finanziarie   idonee   allo
          svolgimento delle proprie attivita', attraverso il  sistema
          di totale autofinanziamento previsto dall'art. 2, comma 38,
          della  legge  14  novembre  1995,  n.  481,   mediante   il
          contributo versato dai soggetti  operanti  nei  settori  di
          competenza, da utilizzarsi esclusivamente per gli oneri  di
          funzionamento della stessa; 
              z)  prevedere  che,  nell'osservanza  delle  rispettive
          competenze, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  e
          l'Autorita' garante della  concorrenza  e  del  mercato  si
          prestino reciproca assistenza, agiscano in modo coordinato,
          stipulando a tale fine appositi  protocolli  di  intesa,  e
          collaborino  tra  loro  anche  mediante   lo   scambio   di
          informazioni,  senza  che   sia   opponibile   il   segreto
          d'ufficio." 
              - Si  riporta  il  testo  dell'  art.  24  del  decreto
          legislativo 1 giugno 2011 n. 93 "Attuazione delle direttive
          2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni
          per il mercato  interno  dell'energia  elettrica,  del  gas
          naturale e ad una procedura comunitaria  sulla  trasparenza
          dei prezzi al consumatore finale industriale di  gas  e  di
          energia  elettrica,  nonche'  abrogazione  delle  direttive
          2003/54/CE e 2003/55/CE": 
              "Art.  24  Valore  di  rimborso   degli   impianti   di
          distribuzione 
              1. All' art. 14 del  decreto  legislativo  n.  164  del
          2000, il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
              «8. Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti
          realizzati  sugli  impianti  oggetto  di  trasferimento  di
          proprieta' nei precedenti  affidamenti  o  concessioni,  e'
          tenuto a subentrare nelle  garanzie  e  nelle  obbligazioni
          relative ai contratti  di  finanziamento  in  essere  o  ad
          estinguere queste ultime e a  corrispondere  una  somma  al
          distributore uscente in misura pari al valore  di  rimborso
          per gli  impianti  la  cui  proprieta'  e'  trasferita  dal
          distributore uscente al nuovo gestore. Nella  situazione  a
          regime, al termine della durata delle nuove concessioni  di
          distribuzione del gas naturale affidate ai sensi del  comma
          1, il valore di rimborso al  gestore  uscente  e'  pari  al
          valore  delle  immobilizzazioni  nette  di  localita'   del
          servizio di distribuzione e misura, relativo agli  impianti
          la cui proprieta' viene trasferita dal distributore uscente
          al nuovo gestore, incluse le immobilizzazioni in  corso  di
          realizzazione, al netto dei contributi  pubblici  in  conto
          capitale e dei contributi privati relativi  ai  cespiti  di
          localita',   calcolato   secondo   la   metodologia   della
          regolazione  tariffaria  vigente   e   sulla   base   della
          consistenza degli impianti  al  momento  del  trasferimento
          della proprieta'.». 
              2. All' art. 14, comma 9, del  decreto  legislativo  n.
          164 del 2000, primo periodo, dopo le parole: «indicati  nel
          bando di gara» sono  inserite  le  seguenti:  «stimando  il
          valore di rimborso  delle  immobilizzazioni  previste  dopo
          l'emissione del bando di gara. Il bando di gara riporta  le
          modalita' per regolare il valore  di  rimborso  relativo  a
          queste ultime immobilizzazioni.». 
              3.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas,
          limitatamente  al  primo   periodo   di   esercizio   delle
          concessioni assegnate per ambiti territoriali minimi di cui
          all' art. 46-bis, comma 2,  del  decreto-legge  1°  ottobre
          2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          novembre 2007, n. 222,  riconosce  in  tariffa  al  gestore
          entrante l'ammortamento della differenza tra il  valore  di
          rimborso, come determinato ai sensi del decreto di cui all'
          art. 46-bis, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
          159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
          2007, n. 222, e il valore delle immobilizzazioni nette,  al
          netto dei contributi  pubblici  in  conto  capitale  e  dei
          contributi privati relativi ai cespiti di localita'. 
              4. Gli enti locali che, per l'affidamento del  servizio
          di distribuzione di gas naturale, alla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto, in caso di procedura  di  gara
          aperta, abbiano pubblicato bandi di gara,  o,  in  caso  di
          procedura di  gara  ristretta,  abbiano  inviato  anche  le
          lettere  di  invito,  includenti  in  entrambi  i  casi  la
          definizione dei criteri di valutazione dell'offerta  e  del
          valore  di  rimborso  al  gestore  uscente,  e  non   siano
          pervenuti   all'aggiudicazione   dell'impresa   vincitrice,
          possono   procedere   all'affidamento   del   servizio   di
          distribuzione  di  gas  naturale   secondo   le   procedure
          applicabili alla data di  indizione  della  relativa  gara.
          Fatto salvo  quanto  previsto  dal  periodo  precedente,  a
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto  le  gare  per  l'affidamento   del   servizio   di
          distribuzione  sono  effettuate   unicamente   per   ambiti
          territoriali  di  cui  all'  art.  46-bis,  comma  2,   del
          decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.  159,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222." 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, commi da 2 a  6  del
          decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, (Disposizioni  urgenti
          per   il   rilancio   dell'economia),    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98: 
              "2. I termini previsti dall'art. 3 del  regolamento  di
          cui al decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  12
          novembre 2011, n. 226, come modificati ai sensi del comma 3
          del presente articolo, relativi all'avvio  delle  procedure
          di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del
          gas naturale, sono da intendersi di natura  perentoria.  In
          particolare,  scaduti  tali   termini,   la   Regione   con
          competenza  sull'ambito,  avvia  la   procedura   di   gara
          attraverso la nomina di un commissario ad  acta,  ai  sensi
          dell'art. 14, comma 7, del decreto  legislativo  23  maggio
          2000, n. 164. 
              3. Le date limite di cui all'Allegato 1 del regolamento
          di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico  12
          novembre 2011, n. 226, relative agli ambiti  ricadenti  nel
          primo e secondo raggruppamento dello stesso Allegato 1, che
          sono scadute o che verrebbero a scadere entro  il  mese  di
          ottobre 2013, sono  prorogate  di  quattro  mesi,  con  uno
          spostamento dei rispettivi termini di cui  all'art.  3  del
          medesimo regolamento relativi  alla  mancata  nomina  della
          stazione appaltante comunque a data  non  anteriore  al  1°
          gennaio 2014. Per tutti gli ambiti dello stesso Allegato in
          cui  non  e'  presente  il  capoluogo  di   provincia,   la
          designazione della stazione appaltante di cui  all'art.  2,
          comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo  economico
          12 novembre 2011, n. 226, avviene a maggioranza qualificata
          dei  due  terzi  dei  comuni  appartenenti  all'ambito  che
          rappresentino almeno i due terzi dei  punti  di  riconsegna
          dell'ambito, come risultanti dai dati di riferimento per la
          formazione degli ambiti pubblicati sul  sito  internet  del
          Ministero dello sviluppo economico. 
              3-bis. Le date stabilite  dall'Allegato  1  annesso  al
          regolamento di cui al decreto del Ministro  dello  sviluppo
          economico 12 novembre  2011,  n.  226,  sono  prorogate  di
          ventiquattro mesi, comprensivi delle proroghe disposte  dal
          comma 3 del presente articolo, per gli ambiti in cui almeno
          il 15 per cento dei punti  di  riconsegna  e'  situato  nei
          comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012
          e inseriti nell'elenco di cui  all'Allegato  1  annesso  al
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  1°
          giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del
          6 giugno 2012, e successive modificazioni. 
              4. Decorsi quattro mesi dalla scadenza dei  termini  di
          cui al comma  2  senza  che  la  Regione  competente  abbia
          proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero
          dello sviluppo economico, sentita  la  Regione,  interviene
          per dare avvio alla gara, nominando un commissario ad acta. 
              5. Nei casi in  cui  gli  Enti  locali  concedenti  non
          abbiano rispettato i termini di cui all'art. 3 del  decreto
          del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011,  n.
          226, come modificati ai sensi  del  comma  3  del  presente
          articolo, il venti per cento delle somme di cui all'art. 8,
          comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo  economico
          12 novembre 2011, n. 226, ad essi spettanti a seguito della
          gara,  e'  versato  dal  concessionario  subentrante,   con
          modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia  elettrica
          e il gas, in uno specifico capitolo della Cassa  conguaglio
          per  il  settore  elettrico  per  essere   destinato   alla
          riduzione  delle  tariffe  di   distribuzione   dell'ambito
          corrispondente. 
              6. Al fine di facilitare lo svolgimento delle  gare  di
          cui al comma 2 e di ridurre i costi per gli enti  locali  e
          per le imprese, il Ministero dello sviluppo economico  puo'
          emanare linee guida su criteri e modalita' operative per la
          valutazione  del  valore  di  rimborso  degli  impianti  di
          distribuzione del gas naturale, in conformita' con l'art. 5
          del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  12
          novembre 2011, n. 226." 
              - Si  riporta  il  testo  dell'  art.  1,  commi  16  e
          16-quater del  decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  145,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21  febbraio
          2014, n. 9: 
              "16. All'art. 15, comma 5, del decreto  legislativo  23
          maggio 2000, n. 164, le parole: ", con  i  criteri  di  cui
          alle lettere a) e b) dell'art.  24  del  Regio  decreto  15
          ottobre 1925, n.  2578"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "nonche' per gli aspetti non  disciplinati  dalle  medesime
          convenzioni o  contratti,  in  base  alle  linee  guida  su
          criteri e modalita' operative per la valutazione del valore
          di rimborso di cui all'art. 4, comma 6,  del  decreto-legge
          21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98. In ogni caso, dal  rimborso  di
          cui al presente comma sono detratti  i  contributi  privati
          relativi ai  cespiti  di  localita',  valutati  secondo  la
          metodologia della regolazione tariffaria  vigente.  Qualora
          il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del
          valore delle immobilizzazioni nette di localita'  calcolate
          nella  regolazione  tariffaria,  al  netto  dei  contributi
          pubblici  in  conto  capitale  e  dei  contributi   privati
          relativi ai cespiti di localita', l'ente locale  concedente
          trasmette le relative valutazioni di dettaglio  del  valore
          di rimborso all'Autorita' per l'energia elettrica,  il  gas
          ed  il  sistema  idrico  per  la   verifica   prima   della
          pubblicazione del bando di  gara.  La  stazione  appaltante
          tiene conto delle eventuali osservazioni dell'Autorita' per
          l'energia elettrica, il gas ed il sistema  idrico  ai  fini
          della determinazione del valore di rimborso da inserire nel
          bando di gara. I termini di scadenza previsti dal  comma  3
          dell'art. 4  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98, sono prorogati di ulteriori quattro  mesi.  Le  date
          limite di cui all'allegato  1  al  regolamento  di  cui  al
          decreto del Ministro dello sviluppo economico  12  novembre
          2011, n. 226, relative  agli  ambiti  ricadenti  nel  terzo
          raggruppamento  dello  stesso   allegato   1,   nonche'   i
          rispettivi  termini  di  cui  all'art.   3   del   medesimo
          regolamento, sono prorogati di quattro mesi"." 
              "16-quater. Al fine di dare impulso all'indizione delle
          gare   d'ambito   per   l'affidamento   del   servizio   di
          distribuzione del gas naturale previste dal regolamento  di
          cui al decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  12
          novembre 2011, n. 226, i gestori  uscenti  anticipano  alla
          stazione appaltante l'importo equivalente al  corrispettivo
          una tantum per la  copertura  degli  oneri  di  gara,  come
          riconosciuto dall'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il
          gas con le delibere n. 407/2012/R/gas dell'11 ottobre  2012
          e 230/2013/R/gas del 30 maggio 2013. Nel caso di due o piu'
          gestori,  l'anticipazione  e'  proporzionale  ai  punti  di
          riconsegna serviti nei comuni dell'ambito  territoriale  di
          riferimento, come risultanti dai dati di riferimento per la
          formazione degli ambiti, pubblicati nel sito  internet  del
          Ministero  dello  sviluppo  economico.  La   corresponsione
          dell'importo  e'  effettuata  a  titolo  di  anticipo  alla
          stazione  appaltante  di  cui   all'art.   2   del   citato
          regolamento di cui al decreto del Ministro  dello  sviluppo
          economico n. 226 del 2011 ed e' rimborsata, comprensiva  di
          interessi,   dal   concessionario   subentrante    all'atto
          dell'avvenuta aggiudicazione del  servizio,  con  modalita'
          definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas." 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'art.   30-bis   del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
          modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116: 
              "Art. 30-bis  Interventi  urgenti  per  la  regolazione
          delle gare  d'ambito  per  l'affidamento  del  servizio  di
          distribuzione del gas naturale 
              1. All'art. 15, comma 5,  del  decreto  legislativo  23
          maggio 2000, n. 164, e successive  modificazioni,  dopo  le
          parole: «calcolato nel rispetto di quanto  stabilito  nelle
          convenzioni o nei contratti» sono inserite le seguenti:  «,
          purche' stipulati prima della data di entrata in vigore del
          regolamento di cui al decreto del Ministro  dello  sviluppo
          economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la
          coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226,». 
              2.  I  termini  di  cui  all'art.  3,  comma   1,   del
          regolamento di cui al decreto del Ministro  dello  sviluppo
          economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la
          coesione territoriale 12 novembre 2011,  n.  226,  relativi
          alla  mancata  pubblicazione  del  bando  di   gara,   sono
          prorogati  di  otto  mesi  per   gli   ambiti   del   primo
          raggruppamento di cui all'allegato 1 dello stesso  decreto,
          di sei mesi per gli ambiti  del  secondo,  terzo  e  quarto
          raggruppamento e di quattro mesi per gli ambiti del  quinto
          e sesto raggruppamento, in aggiunta alle  proroghe  di  cui
          all'art. 1, comma 16, del decreto-legge 23  dicembre  2013,
          n. 145,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21
          febbraio 2014, n. 9. 
              3. Le proroghe di cui al comma 2 non si applicano  agli
          ambiti di cui all'art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98. 
              4. La previsione  di  cui  all'art.  4,  comma  5,  del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si applica
          al superamento dei nuovi termini previsti dal comma 2." 
              - Si riporta il testo dell'art. 5, commi da 6 a 9,  del
          decreto 12 novembre 2011, n. 226 recante Regolamento per  i
          criteri di gara  e  per  la  valutazione  dell'offerta  per
          l'affidamento del  servizio  della  distribuzione  del  gas
          naturale, in attuazione dell'art. 46-bis del  decreto-legge
          1°  ottobre  2007,  n.  159,  convertito  in   legge,   con
          modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 
              "6. Il costo per la ricostruzione a  nuovo  di  cui  al
          comma 5 e' calcolato partendo dallo  stato  di  consistenza
          dell'impianto,  applicando  il  prezzario   contenuto   nei
          documenti contrattuali,  qualora  esplicitamente  previsto,
          unitamente ad  un  meccanismo  di  indicizzazione,  per  la
          valorizzazione  dell'impianto   in   caso   di   cessazione
          anticipata del contratto, ed aggiungendo gli oneri generali
          di cui al comma 9, qualora non  siano  gia'  contenuti  nel
          prezzario  utilizzato.  Per   gli   impianti   oggetto   di
          finanziamenti pubblici  realizzati  dopo  l'anno  2000,  il
          costo per la ricostruzione a nuovo e' calcolato sulla  base
          dei  costi  effettivamente  sostenuti,  aggiornati  con  il
          deflatore degli investimenti fissi lordi, se le  condizioni
          di posa e di accessibilita' non si sono modificate. 
              7. Qualora i documenti contrattuali non  contengano  il
          prezzario di cui al comma 6, si utilizzano i  prezzari  per
          lavori edili e per installazione  di  impianti  tecnologici
          della  Camera  di  commercio,  industria,   artigianato   e
          agricoltura della provincia dell'ambito, o, in  assenza  di
          questi, gli analoghi prezzari regionali. Per il  valore  di
          acquisto dei componenti specifici della distribuzione  gas,
          come impianti  principali  e  secondari  di  regolazione  e
          misura,  gruppi  di  misura  gas,  impianti  di  protezione
          catodica, qualora non desumibili dai prezzari indicati,  si
          utilizza  il  prezzario  emanato  dall'Autorita'   per   la
          valutazione degli investimenti e, in sua mancanza, i valori
          di mercato come risultano dalle offerte piu' recenti. 
              8. Nell'applicazione del prezzario di cui ai commi 6  e
          7, in particolare per la rete, si considerano: 
              a. eventuali pezzi speciali o opere particolari,  quali
          sovra e sottopassi in corrispondenza delle interferenze con
          altri sottoservizi; 
              b.  le  modalita'  di  posa  che  tengano  conto  della
          tipologia  delle  condizioni  morfologiche  del   suolo   e
          sottosuolo,  della  loro  accessibilita'  e  di   eventuali
          particolari prescrizioni realizzative; 
              c.  la  tipologia  dei   ripristini   delle   superfici
          interessate     dalla     posa,     sempre     considerando
          l'accessibilita' dei luoghi di posa. 
              9. Per  tener  conto  degli  oneri  amministrativi  per
          autorizzazioni, per  la  progettazione,  per  la  direzione
          lavori  e  per  i  collaudi  e  delle  spese  generali,  si
          incrementa il valore, ottenuto come previsto nei commi 6  e
          7, di un fattore pari a 13%, valore minimo di cui all' art.
          34, comma  2.c,  del  D.P.R.  21  dicembre  1999,  n.  554,
          Regolamento di attuazione della legge quadro in materia  di
          lavori pubblici, purche' i costi effettivamente sostenuti o
          il prezzario utilizzato non  tengano  gia'  conto  di  tali
          oneri." 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e  4  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
              "3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale." 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 5, 7, 8 , 9,
          10, 13, 14, 15 e 16 del citato decreto 12 novembre 2011, n.
          226, come modificato dal presente regolamento: 
              "Art. 2. (Soggetto che gestisce la gara) 
              1. Gli Enti locali concedenti  appartenenti  a  ciascun
          ambito demandano al Comune capoluogo di provincia il  ruolo
          di stazione appaltante  per  la  gestione  della  gara  per
          l'affidamento  del  servizio  di  distribuzione   del   gas
          naturale in forma associata secondo la normativa vigente in
          materia di Enti locali, ferma restando la  possibilita'  di
          demandare in alternativa  tale  ruolo  a  una  societa'  di
          patrimonio delle reti, costituita ai sensi  dell'art.  113,
          comma 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,
          ove presente. Nel  caso  in  cui  il  Comune  capoluogo  di
          provincia non appartenga all'ambito, i  sopra  citati  Enti
          locali individuano un Comune capofila, o la Provincia, o un
          altro  soggetto  gia'  istituito,  quale  una  societa'  di
          patrimonio delle reti,  al  quale  demandare  il  ruolo  di
          stazione appaltante. La convenzione fra  i  Comuni  facenti
          parte  dell'ambito  e'   approvata   con   la   maggioranza
          qualificata dei Comuni d'ambito di cui all'art. 4, comma 3,
          del decreto legge 21 giugno 2013,  n.  69,  convertito  con
          modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98. 
              2.  Il   Comune   capoluogo   di   provincia,   qualora
          appartenente all'ambito, o la Provincia, negli altri  casi,
          convoca,  entro  la  data  di  cui  all'allegato  1,   come
          espressamente prorogata dalle norme vigenti, per  il  primo
          periodo  di  applicazione,  gli  Enti   locali   concedenti
          appartenenti all'ambito per gli adempimenti di cui al comma
          1. 
              3. Nel primo periodo di applicazione,  decorsi  6  mesi
          dalla  data  di  cui  all'allegato  1,  come  espressamente
          prorogata dalle norme vigenti, senza che si  sia  proceduto
          all'individuazione del soggetto di cui al  secondo  periodo
          del comma 1, il Comune con il maggior numero di abitanti  o
          la  Provincia  competente  trasmette   alla   Regione   una
          relazione sulla situazione e sulle  attivita'  svolte,  per
          l'eventuale intervento di cui all'art. 3. Negli altri casi,
          il ruolo  di  stazione  appaltante  e'  svolto  dal  Comune
          capoluogo di provincia. 
              4. La stazione appaltante prepara e pubblica  il  bando
          di gara e il disciplinare di gara, svolge  e  aggiudica  la
          gara per delega degli Enti locali concedenti. 
              5. Salvo l'individuazione, da parte degli  Enti  locali
          concedenti, di un diverso soggetto, sempre con le modalita'
          di cui al comma 1, la stazione appaltante cura  anche  ogni
          rapporto con il gestore, in particolare svolge la  funzione
          di controparte del contratto di servizio, per delega  degli
          Enti locali concedenti, ed e' coadiuvata, nella funzione di
          vigilanza e  controllo,  da  un  comitato  di  monitoraggio
          costituito dai rappresentanti degli Enti locali  concedenti
          appartenenti all'ambito, per un massimo di 15 membri. 
              6. Entro  6  mesi  dall'individuazione  della  stazione
          appaltante, gli  Enti  locali  concedenti  forniscono  alla
          stazione appaltante medesima la  documentazione  necessaria
          alla  preparazione  del  bando  di  gara.   L'Ente   locale
          concedente puo' delegare  la  stazione  appaltante  per  il
          reperimento diretto delle informazioni  presso  il  gestore
          uscente. Trascorsi i termini di cui sopra senza ricevere le
          informazioni utili per la pubblicazione del bando di  gara,
          la  stazione   appaltante,   previa   diffida   ai   Comuni
          inadempienti contenente un termine perentorio a provvedere,
          provvede al reperimento diretto delle  informazioni,  anche
          nei confronti dei gestori  uscenti,  e  a  tutti  gli  atti
          necessari alla preparazione e pubblicazione  del  bando  di
          gara di cui all'art. 9,  in  sostituzione  dei  Comuni  che
          dovessero rimanere inadempienti. In questo caso  l'Allegato
          B al bando  di  gara  riporta  l'eventuale  evidenza  delle
          informazioni non fornite direttamente dal Comune. 
              7. Il soggetto di cui al comma 5, previa determinazione
          che  puo'  essere  assunta  dalla  maggioranza  dei  Comuni
          dell'ambito di cui all'art. 4, comma 3, del  decreto  legge
          21 giugno 2013, n.  69,  convertito  con  modificazioni  in
          legge  9  agosto  2013,  n.  98,  puo'  -  ricorrendone  le
          condizioni -  chiedere  la  risoluzione  del  contratto  di
          affidamento del gestore  dell'ambito,  ai  sensi  dell'art.
          1455 del codice civile." 
              "Art. 3. (Intervento della Regione) 
              1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 4, commi 2,  3,
          3-bis, 4 e 5 del decreto  legge  21  giugno  2013,  n.  69,
          convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98,
          e dalle altre norme vigenti che espressamente  prorogano  i
          termini,  nel  primo  periodo  di  applicazione,   qualora,
          trascorsi 7 mesi dal termine fissato nell'allegato  1,  gli
          Enti locali concedenti non abbiano identificato la stazione
          appaltante, di cui all'art. 2, comma 1, secondo periodo,  o
          qualora,  nel  caso  di  presenza  nell'ambito  del  Comune
          capoluogo di provincia, trascorsi 15 mesi  o,  negli  altri
          casi, 18 mesi  dal  termine  fissato  nell'allegato  1,  la
          stazione appaltante non abbia pubblicato il bando di  gara,
          la Regione con competenza sull'ambito,  previa  diffida  ai
          soggetti inadempienti contenente un  termine  perentorio  a
          provvedere, avvia la procedura di gara ai  sensi  dell'art.
          14, comma 7, del decreto legislativo  23  maggio  2000,  n.
          164. 
              1-bis. Nel caso in cui gli enti locali di  due  o  piu'
          ambiti confinanti decidano di effettuare la gara in maniera
          congiunta ai sensi dell'art. 2, comma 4, del DM 19  gennaio
          2011,  si  considera  come  termine  di  scadenza  per   la
          pubblicazione del bando di gara la data piu' lontana tra le
          scadenze degli ambiti che si uniscono,  con  la  condizione
          vincolante che la decisione di gara congiunta,  nonche'  la
          nomina  della  stazione  appaltante,  vengano  formalizzate
          entro il termine piu' ravvicinato fra quelli  previsti  per
          la nomina della stazione appaltante in ciascun ambito. 
              2. A regime valgono i termini e le  modalita'  indicate
          nell'art. 14, comma 7, del decreto  legislativo  23  maggio
          2000, n. 164, per l'intero ambito." 
              "Art.  5.  (Rimborso  al  gestore  uscente  nel   primo
          periodo) 
              1. Il valore di rimborso ai titolari degli  affidamenti
          e concessioni cessanti, per i quali e' previsto un  termine
          di scadenza naturale non posteriore alla data di cessazione
          del  servizio  prevista  nel  bando  di  gara   del   nuovo
          affidamento, viene calcolato in  base  a  quanto  stabilito
          dalle convenzioni o dai contratti  alla  scadenza  naturale
          dell'affidamento. 
              2. Il valore di rimborso ai titolari degli  affidamenti
          e concessioni cessanti, per i  quali  non  e'  previsto  un
          termine di scadenza o e' previsto un  termine  di  scadenza
          naturale che supera la  data  di  cessazione  del  servizio
          prevista nel bando di gara  del  nuovo  affidamento,  viene
          calcolato in base a quanto stabilito  nelle  convenzioni  o
          nei contratti, conformemente a  quanto  previsto  nell'art.
          15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
          e  sue  modificazioni,  in  particolare  per  i   casi   di
          cessazione anticipata del contratto rispetto alla  scadenza
          naturale, purche'  i  documenti  contrattuali  siano  stati
          stipulati prima dell'11 febbraio 2012  e  contengano  tutti
          gli elementi  metodologici,  quali  le  voci  di  prezzario
          applicabili alle diverse tipologie di cespiti da  applicare
          allo stato di consistenza aggiornato e il  trattamento  del
          degrado fisico, incluse le  durate  utili  per  le  diverse
          tipologie di cespiti, per il calcolo e per la verifica  del
          valore di rimborso anche da parte dell'Autorita'. 
              2-bis.  Nei   casi   di   cui   ai   commi   1   e   2,
          indipendentemente  da  quanto   contenuto   nei   documenti
          contrattuali,  vengono  detratti   i   contributi   privati
          relativi ai cespiti di localita', relativi alla porzione di
          impianto di proprieta' del  gestore  uscente  che  non  sia
          ceduta all'ente locale concedente a  devoluzione  gratuita,
          valutati  in  base  alla  metodologia   della   regolazione
          tariffaria vigente, ed assumendo le vite utili dei  cespiti
          a cui si riferiscono, di cui al comma 10. 
              3. Nel caso in cui la metodologia di calcolo del valore
          di  rimborso  ai  titolari  di  cui  al  comma  2  non  sia
          desumibile  dai  documenti  contrattuali  stipulati   prima
          dell'11  febbraio  2012,  inclusi  i  casi   in   cui   sia
          genericamente indicato che  il  valore  di  rimborso  debba
          essere calcolato in base al regio decreto 15  ottobre  1925
          n. 2578, senza precisare la  metodologia,  o  debba  essere
          valutato a prezzi di mercato,  si  applicano  le  modalita'
          specificate  nei  commi  da  5  a  13,  limitatamente  alla
          porzione di impianto di proprieta' del gestore,  che,  alla
          scadenza naturale dell'affidamento, non sia prevista essere
          trasferita  in   devoluzione   gratuita   all'Ente   locale
          concedente, con le modalita'  operative  specificate  nelle
          linee  guida  su  criteri  e  modalita'  operative  per  la
          valutazione del valore di  rimborso,  di  cui  all'art.  4,
          comma 6 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69  convertito
          con modificazioni dalla legge 9  agosto  2013,  n.  98.  Le
          modalita' di cui sopra si applicano per  la  determinazione
          del  valore  di  rimborso  anche  nel  caso  in  cui   atti
          aggiuntivi, successivi all'entrata in  vigore  del  decreto
          legislativo 23 maggio 2000, n.  164,  definiscano  solo  un
          valore  economico  del  valore  di   rimborso,   anche   se
          rivalutabile, senza riportare la metodologia di calcolo. 
              4. Nel  caso  in  cui  le  convenzioni  o  i  contratti
          contengano la  metodologia  generale  di  calcolo,  ma  non
          prevedano uno o piu' dettagli applicativi,  si  applica  il
          comma o i commi pertinenti tra quelli da  5  a  13  per  la
          determinazione degli elementi  applicativi  mancanti  e  le
          sezioni  applicabili  delle  linee  guida  su   criteri   e
          modalita'  operative  per  la  valutazione  del  valore  di
          rimborso di cui all'art. 4 comma 6  del  decreto  legge  21
          giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge
          9 agosto 2013, n. 98, mentre per  gli  altri  parametri  si
          considerano i dati e le modalita' desumibili dai  documenti
          contrattuali. Cio' vale anche nel caso di cui al  comma  1,
          qualora la modalita' di  rimborso  alla  scadenza  naturale
          dell'affidamento prevista nella convenzione o nel contratto
          faccia riferimento all'art. 24, comma 4 del  regio  decreto
          15 ottobre 1925 n. 2578. 
              5. Il valore industriale della  parte  di  impianto  di
          proprieta' del gestore  uscente  di  cui  alla  lettera  a)
          dell'art. 24, comma 4, del regio decreto 15  ottobre  1925,
          n. 2578 e' pari al costo che dovrebbe essere sostenuto  per
          la sua ricostruzione a  nuovo,  decurtato  del  valore  del
          degrado fisico di cui al  comma  10,  includendo  anche  le
          immobilizzazioni  in  corso  come   risultano   dai   libri
          contabili. 
              6. Il costo per la ricostruzione  a  nuovo  di  cui  al
          comma 5 e' calcolato partendo dallo  stato  di  consistenza
          dell'impianto,  applicando  il  prezzario   contenuto   nei
          documenti contrattuali,  qualora  esplicitamente  previsto,
          unitamente ad  un  meccanismo  di  indicizzazione,  per  la
          valorizzazione  dell'impianto   in   caso   di   cessazione
          anticipata del contratto, ed aggiungendo gli oneri generali
          di cui al comma 9, qualora non  siano  gia'  contenuti  nel
          prezzario  utilizzato.  Per   gli   impianti   oggetto   di
          finanziamenti pubblici con prima metanizzazione dopo l'anno
          2000, il costo per la ricostruzione a  nuovo  e'  calcolato
          sulla base dei costi effettivamente  sostenuti,  aggiornati
          con il deflatore degli  investimenti  fissi  lordi,  se  le
          condizioni  di  posa  e  di  accessibilita'  non  si   sono
          modificate. 
              7. Qualora i documenti contrattuali non  contengano  il
          prezzario di cui al comma 6, si utilizzano i  prezzari  per
          lavori edili e per installazione  di  impianti  tecnologici
          della  Camera  di  commercio,  industria,   artigianato   e
          agricoltura della provincia dell'ambito, o, in  assenza  di
          questi, gli analoghi prezzari regionali, purche'  i  valori
          non   siano   considerati   inidonei   per   la   specifica
          applicazione. Le voci contenute in prezziari vigenti il cui
          prezzo e' ritenuto inidoneo per la costruzione di  impianti
          di distribuzione del gas naturale  sono  evidenziate  nelle
          linee  guida  su  criteri  e  modalita'  operative  per  la
          valutazione  del  valore  di  rimborso  degli  impianti  di
          distribuzione del gas naturale del Ministero dello sviluppo
          economico, di cui all'art. 4, comma 6 del decreto legge  21
          giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9
          agosto 2013, n. 98, unitamente a  suggerimenti  sui  prezzi
          alternativi  da  utilizzare.  I  prezzi  da  derivare   dai
          prezzari devono essere la  valorizzazione  delle  effettive
          prestazioni  di  manodopera,  materiali  e  noli   per   le
          lavorazioni previste,  al  netto  dell'eventuale  utile  di
          impresa. Per il valore di acquisto dei componenti specifici
          della  distribuzione  gas,  come  impianti   principali   e
          secondari di regolazione e misura, gruppi  di  misura  gas,
          impianti di protezione  catodica,  tubazioni  per  reti  di
          distribuzione di gas di notevole estensione, si utilizza il
          prezzario emanato dall'Autorita' per la  valutazione  degli
          investimenti e, in sua mancanza, i valori di  mercato  come
          risultano dalle offerte piu' recenti. I valori  di  mercato
          per le tipologie  di  componenti  piu'  diffuse  e  per  le
          installazioni piu' comuni sono riportati nelle linee  guida
          su criteri e modalita' operative  per  la  valutazione  del
          valore di rimborso, di cui all'art. 4, del decreto legge 21
          giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9
          agosto 2013, n. 98. Le previsioni  contenute  nel  presente
          comma si applicano anche all'eventuale  prezzario  previsto
          nei documenti contrattuali, di cui al comma 6, qualora  sia
          un prezzario regionale o provinciale. 
              8. Nell'applicazione del prezzario di cui ai commi 6  e
          7, in particolare per la rete, si considerano: 
              a. eventuali pezzi speciali o opere particolari,  quali
          sovra e sottopassi in corrispondenza delle interferenze con
          altri sottoservizi; 
              b.  le  modalita'  di  posa  che  tengano  conto  della
          tipologia  delle  condizioni  morfologiche  del   suolo   e
          sottosuolo,  della  loro  accessibilita'  e  di   eventuali
          particolari prescrizioni realizzative; 
              c.  la  tipologia  dei   ripristini   delle   superfici
          interessate     dalla     posa,     sempre     considerando
          l'accessibilita' dei luoghi di posa. 
              9. Nel caso in cui i costi effettivamente  sostenuti  o
          la voce del prezzario di cui ai commi 6 e 7 non  contengano
          le spese generali, si incrementa il valore  ottenuto,  come
          previsto nei commi 6 e 7, della percentuale minima  di  cui
          all'art. 32, comma 2 lettera b, del DPR 5 ottobre 2010,  n.
          207,  pari  al  13%,  per  tener  conto  sia  degli   oneri
          amministrativi   relativi   alle    autorizzazioni,    alla
          progettazione, alla direzione lavori,  alla  redazione  del
          piano di sicurezza e controllo in fase di  progettazione  e
          di coordinamento esecuzione lavori e ai collaudi, sia delle
          spese generali. Nel caso  in  cui  la  voce  del  prezzario
          contenga gia' una percentuale di spese  generali  uguale  o
          maggiore del 13% si mantiene unicamente la percentuale  del
          prezzario, senza ulteriore incremento, anche  nel  caso  in
          cui la descrizione, riportata nel prezzario, del  contenuto
          delle spese generali  non  dovesse  esplicitare  tutti  gli
          oneri di cui sopra. 
              10.  Il  valore  del  degrado  fisico  e'   determinato
          considerando durate utili degli impianti  come  specificate
          nei documenti contrattuali o, in  assenza  di  indicazioni,
          considerando fino al 30 settembre 2004  durate  utili  come
          riportate nella tabella 1 di cui  all'allegato  A,  facente
          parte integrante del presente regolamento, e dal 1° ottobre
          2004 le vite utili ai fini regolatori contenute  nel  Testo
          Unico   della   regolazione   tariffaria   allegato    alla
          deliberazione  ARG/Gas  159/08   dell'Autorita',   con   la
          modifica della vita utile dei cespiti relativi a gruppi  di
          misura tradizionali di classe fino a G6, in coerenza con le
          disposizioni di cui all'art. 30, comma 21, della  legge  23
          luglio  2009,  n.  99,  e  tenendo   conto   dell'anno   di
          installazione dei componenti e di realizzazione dei singoli
          tratti di rete come risulta  dallo  stato  di  consistenza.
          Qualora lo stato di consistenza  non  riporti  la  data  di
          realizzazione dei componenti o delle condotte e questa  non
          sia  desumibile  da  documenti   amministrativi   o   altri
          riferimenti, la data da assumere  per  le  valutazioni  del
          valore residuo deve essere coerente con i  dati  presentati
          all'Autorita' ai fini della determinazione  delle  tariffe,
          o, in loro mancanza, e' calcolata sulla base  del  rapporto
          tra fondo di ammortamento e valore del cespite riportato in
          bilancio,   opportunamente   rettificato    da    eventuali
          operazioni straordinarie, moltiplicato per la durata  utile
          del cespite. 
              11.  Il  valore  di  rimborso  al  gestore  uscente  e'
          ottenuto deducendo dal valore industriale di cui al comma 5
          le anticipazioni e sussidi concessi dai Comuni e  da  altri
          finanziatori pubblici e i contributi  privati  relativi  ai
          cespiti  di  localita',  limitatamente  alla  porzione   di
          impianto che non sia ceduta all'ente  locale  concedente  a
          devoluzione gratuita, e aggiungendo eventuali premi  pagati
          agli Enti locali concedenti, valutati con le  modalita'  di
          cui ai commi 12 e 13. 
              12. I valori da detrarre per le anticipazioni e sussidi
          concessi dai Comuni e da altri finanziatori  pubblici  e  i
          contributi  privati  relativi  ai  cespiti  di   localita',
          limitatamente alla porzione di impianto che non sia  ceduta
          all'ente locale concedente a devoluzione gratuita, sono, al
          netto di eventuali imposte pagate direttamente connesse con
          tali  anticipazioni  e  sussidi,   con   esclusione   dalla
          detrazione  dell'IRES  e  delle  altre  imposte  legate  al
          reddito d'impresa, rivalutati applicando il deflatore degli
          investimenti  fissi  lordi  utilizzato  nella   regolazione
          tariffaria. I valori dei contributi pubblici e  privati  si
          degradano secondo le  regole  previste  dalle  disposizioni
          dell'Autorita' in materia di  tariffe,  ma  utilizzando  le
          durate  utili  di  cui  al  comma  10.  Pertanto   per   la
          determinazione del valore netto residuo al 31 dicembre 2011
          dei contributi percepiti fino all'anno 2011 si applicano le
          formule dell'art. 16, commi 16.3, 16.4 e  16.5,  del  Testo
          Unico  della  regolazione  delle  tariffe  dei  servizi  di
          distribuzione  e  misura  del  gas  per   il   periodo   di
          regolazione 2009-2012, emanato  con  deliberazione  ARG/Gas
          159/08, assumendo le durate utili  dei  cespiti  a  cui  si
          riferiscono, di cui al comma 10. Per i  periodi  successivi
          al 31 dicembre 2011 il degrado dello  stock  di  contributi
          esistente a tale data si calcola in coerenza con  l'opzione
          adottata  dalle  imprese  ai   sensi   delle   disposizioni
          dell'art.    2    della    deliberazione     dell'Autorita'
          573/2013/R/gas.  In  ogni  caso  ai   fini   del   presente
          regolamento non si applicano le disposizioni dei commi 13.2
          e 13.3 della  regolazione  delle  tariffe  dei  servizi  di
          distribuzione e misura (RTDG 2014-2019), Allegato  A  della
          deliberazione 573/2013/R/gas. Tutti i contributi  percepiti
          successivamente  al  31  dicembre  2011  sono  soggetti   a
          degrado, secondo quanto disposto dall'art.  39  della  RTDG
          2014-2019 di cui sopra. 
              13. Nel caso in cui il  gestore  abbia  versato,  prima
          dell'entrata in vigore del decreto  legislativo  23  maggio
          2000, n. 164, un  premio  all'Ente  locale  concedente  per
          l'affidamento, la prosecuzione o il rinnovo della  gestione
          con una scadenza naturale che supera la data  di  effettiva
          cessazione del servizio,  il  valore  di  rimborso  include
          anche  le  quote  residue  del  premio  versato,  calcolate
          rivalutando i premi con l'applicazione del deflatore  degli
          investimenti  fissi  lordi  utilizzato  nella   regolazione
          tariffaria e degradandoli  considerando  una  durata  utile
          pari alla differenza fra la data di scadenza naturale della
          concessione e l'anno di versamento del premio. 
              14. Qualora la concessione preveda, alla  sua  scadenza
          naturale,   la   devoluzione   gratuita   all'Ente   locale
          concedente di  una  porzione  di  impianto  e  la  data  di
          scadenza naturale superi la data  di  effettiva  cessazione
          del servizio, il valore di rimborso al gestore  uscente  di
          tale porzione di impianto e' valutato: 
              a.  secondo   quanto   desumibile   dal   contratto   o
          concessione in caso di cessazione anticipata del contratto;
          in particolare, nel caso di riferimento al regio decreto 15
          ottobre 1925, n.  2578,  valgono  i  commi  pertinenti  tra
          quelli da 5 a 13, per gli  elementi  applicativi  mancanti;
          resta sempre esclusa la valutazione  del  mancato  profitto
          derivante dalla  conclusione  anticipata  del  rapporto  di
          gestione; 
              b. nel caso in  cui  le  modalita'  per  la  cessazione
          anticipata  del  contratto  non  siano   desumibili   nelle
          convenzioni o nei contratti, valgono i commi da 5 a 9 e  da
          11 a 13,  considerando,  per  il  calcolo  del  valore  del
          degrado fisico, una durata utile  convenzionale  pari  alla
          differenza  fra  la  data  di   scadenza   naturale   della
          concessione e la data di  realizzazione  dell'investimento,
          qualora tale differenza sia inferiore alla presunta  durata
          utile della tipologia di cespite di cui al comma 10. 
              Il  valore  di  rimborso  relativo  alla  porzione   di
          impianto per cui la concessione non prevede la  devoluzione
          gratuita viene determinato seguendo i commi pertinenti da 1
          a 13. Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10
          per  cento  del  valore  delle  immobilizzazioni  nette  di
          localita', , relative alla porzione di impianto che non sia
          ceduta all'ente locale concedente a  devoluzione  gratuita,
          calcolate  nella  regolazione  tariffaria,  al  netto   dei
          contributi pubblici in  conto  capitale  e  dei  contributi
          privati relativi ai cespiti di localita', come calcolati ai
          fini tariffari ma senza applicazione dei commi 13.2 e  13.3
          dell'allegato A della deliberazione 573/2013/R/gas,  l'Ente
          locale concedente  trasmette  le  relative  valutazioni  di
          dettaglio del  valore  di  rimborso  all'Autorita'  per  la
          verifica prima  della  pubblicazione  del  bando  di  gara,
          motivando  l'eventuale   mancato   utilizzo   o   eventuali
          scostamenti  dai  parametri  utilizzati  nella  metodologia
          riportata  nelle  linee  guida  su  criteri   e   modalita'
          operative del Ministero dello sviluppo economico  ai  sensi
          dell'art. 4 del  decreto  legge  21  giugno  2013,  n.  69,
          convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98.
          L'Autorita' esegue la verifica secondo  modalita'  da  essa
          stabilite. I tempi di istruttoria dell'Autorita' oltre i 90
          giorni sospendono i termini ai fini del rispetto delle date
          limite per la pubblicazione  del  bando  di  gara  previste
          dall'art.   3,   comma   1   relativamente   all'intervento
          sostitutivo  della   Regione   e   all'applicazione   della
          penalizzazione di cui all'art. 4, comma 5 del decreto legge
          21 giugno 2013, n.  69,  convertito  con  modificazioni  in
          legge 9 agosto 2013, n. 98.  La  stazione  appaltante  deve
          tenere conto delle eventuali osservazioni dell'Autorita' ai
          fini  della  determinazione  del  valore  di  rimborso   da
          inserire nel bando di gara. 
              15. Il gestore subentrante acquisisce la disponibilita'
          dell'impianto dalla data in cui  esegue  il  pagamento,  al
          gestore   uscente,   del   valore   di   rimborso   residuo
          dell'impianto  e   subentra   in   eventuali   obbligazioni
          finanziarie, in conformita' con l'art.  14,  comma  9,  del
          decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,  detraendo  dal
          valore di rimborso i debiti relativi  a  tali  obbligazioni
          finanziarie,  e,  se  applicabile,  in  cui  l'Ente  locale
          concedente esegue  il  pagamento  al  gestore  uscente  del
          valore di rimborso per la porzione di  impianto  a  cui  e'
          applicabile il comma 14 lettera b. 
              16. Qualora, trascorso il periodo di tempo  disponibile
          per emettere il bando di gara  d'ambito,  si  manifesti  un
          disaccordo  tra  l'Ente  locale  concedente  e  il  gestore
          uscente con riferimento alla determinazione del  valore  di
          rimborso del gestore uscente, il bando di gara riporta, per
          l'impianto oggetto del disaccordo e soggetto a passaggio di
          proprieta'  al  gestore  subentrante,  oltre   alla   stima
          dell'Ente locale concedente e la stima del gestore uscente,
          un valore di riferimento da utilizzare ai fini della  gara,
          in  particolare  per   la   verifica   dei   requisiti   di
          partecipazione   e   della   valutazione   delle   offerte,
          determinato come il piu' grande fra i seguenti valori: 
              a. la stima dell'Ente locale concedente; 
              b. il valore delle immobilizzazioni nette di localita',
          al netto dei contributi pubblici in conto  capitale  e  dei
          contributi  privati  relativi  ai  cespiti  di   localita',
          riconosciuto dal sistema tariffario. 
              Inoltre il bando di gara riporta sia i principali punti
          di divergenza nel calcolo fra le valutazioni del valore  di
          rimborso effettuate dall'ente locale  concedente  e  quelle
          del  gestore   uscente,   sia   eventuali   previsioni   su
          metodologie di calcolo particolari contenute nel  documenti
          concessori che differiscono dalle metodologie contenute nel
          presente articolo. Il gestore subentrante versa al  gestore
          uscente il valore di riferimento,  previsto  nel  bando  di
          gara all'atto del passaggio  di  proprieta'  dell'impianto.
          L'eventuale differenza tra il  valore  accertato  in  esito
          alla definitiva risoluzione del  contenzioso  e  quello  di
          riferimento versato dal gestore subentrante e' regolata fra
          il gestore entrante e il gestore uscente." 
              "Art. 7 (Proprieta' degli impianti) 
              1. Nel caso  in  cui  la  concessione  preveda  a  fine
          affidamento la devoluzione  gratuita  di  una  porzione  di
          impianto, l'Ente locale concedente acquisisce la proprieta'
          di tale porzione di impianto se: 
              a. alla data di cessazione  effettiva  dell'affidamento
          si e' raggiunta la scadenza naturale del contratto; 
              b. o si e' nelle condizioni previste nell'art. 5, comma
          14,  lettera  b),  previo  pagamento,  da  parte  dell'Ente
          locale, del valore  di  rimborso  al  gestore  uscente  ivi
          determinato. 
              1-bis Nel caso in cui  vi  sia  una  porzione  di  rete
          soggetta alle condizioni  di  cui  all'art.  5,  comma  14,
          lettera b, l'Ente locale  concedente  puo'  optare  per  il
          passaggio  di  proprieta'  di   tale   porzione   di   rete
          direttamente dal gestore uscente  al  gestore  subentrante,
          previo  pagamento  da  parte  del  gestore  subentrante  al
          gestore uscente del valore di rimborso di cui  all'art.  5,
          comma 14, lettera b e all'Ente  locale  concedente  di  una
          somma pari  alla  differenza  tra  il  valore  di  rimborso
          calcolato secondo l'art. 5, commi da 5 a 13, e il valore di
          rimborso di cui all'art.  5,  comma  14,  lettera  b.  Come
          ulteriore alternativa, l'Ente locale concedente puo' optare
          che una frazione di tale  porzione  di  rete,  con  valore,
          calcolato secondo l'art. 5, commi da 5 a 13, pari al valore
          di rimborso di cui all'art. 5, comma 14, lettera  b,  passi
          di proprieta' direttamente dal gestore uscente  al  gestore
          subentrante,  previo  pagamento  da   parte   del   gestore
          subentrante al gestore uscente del valore  di  rimborso  di
          cui all'art. 5, comma  14,  lettera  b.  In  questa  ultima
          alternativa la rimanente frazione della porzione  di  rete,
          soggetta alle condizioni  di  cui  all'art.  5,  comma  14,
          lettera b, passa di proprieta' dell'Ente locale  concedente
          a titolo gratuito. 
              2. Nei casi differenti da  quelli  del  comma  1  e  di
          quelli  in  cui  la  proprieta'  dell'impianto   era   gia'
          dell'Ente locale concedente o di una societa'  patrimoniale
          delle reti, il gestore uscente  cede  la  proprieta'  della
          propria porzione di impianto al gestore subentrante, previo
          pagamento da parte di questo ultimo del valore di  rimborso
          di cui all'art. 5 o 6,  al  netto  degli  eventuali  debiti
          relativi  alle  obbligazioni  finanziarie  in  essere   del
          gestore uscente, di cui all'art. 9,  comma  6,  lettera  d,
          nelle quali il nuovo gestore deve  subentrare.  Il  gestore
          subentrante mantiene la proprieta' di tale porzione per  la
          durata dell'affidamento, con il vincolo di farla  rientrare
          nella  piena  disponibilita'  funzionale  dell'Ente  locale
          concedente  alla  fine  del  periodo  di  affidamento,  nel
          rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e  dal
          contratto di servizio." 
              "Art.  8.  (Oneri  da   riconoscere   all'Ente   locale
          concedente e ai proprietari di impianti) 
              1.  I  gestori   uscenti   anticipano   alla   stazione
          appaltante il corrispettivo una  tantum  per  la  copertura
          degli oneri di gara, ivi inclusi gli oneri di funzionamento
          della commissione di gara di cui all'art. 11, comma 1, come
          definito   dall'Autorita'   con   le    deliberazioni    n.
          407/2012/R/gas e 230/2013/R/gas e  successive  modifiche  e
          integrazioni. Il 90% del corrispettivo e' versato  diciotto
          mesi prima del termine di scadenza della pubblicazione  del
          bando di gara, di cui all'art. 3, comma 1, come  pubblicato
          nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico, e
          il saldo e' versato entro 15 giorni dalla pubblicazione del
          bando  di  gara.  Nel  caso  di   due   o   piu'   gestori,
          l'anticipazione e' proporzionale  ai  punti  di  riconsegna
          serviti nei Comuni dell'ambito territoriale di riferimento,
          come risultanti dai dati di riferimento per  la  formazione
          degli ambiti pubblicati nel  sito  internet  del  Ministero
          dello sviluppo economico. Il gestore  aggiudicatario  della
          gara rimborsa ai gestori uscenti l'importo, comprensivo  di
          interessi,  entro   15   giorni   dall'atto   dell'avvenuta
          aggiudicazione   della   gara,   con   modalita'   definite
          dall'Autorita'. In caso di ritardato pagamento degli  oneri
          all'ente locale  interessato,  il  gestore  uscente  dovra'
          corrispondere altresi' gli interessi relativi a tali  oneri
          in ragione del ritardo maturato. 
              2. Il gestore corrisponde annualmente  al  soggetto  di
          cui all'art. 2, comma 5, un corrispettivo pari all'1% della
          somma  della  remunerazione  del  capitale   di   localita'
          relativi ai servizi  di  distribuzione  e  misura  e  della
          relativa  quota  di  ammortamento  annuale,  a  titolo   di
          rimborso forfettario degli  oneri  sostenuti  dal  soggetto
          medesimo e dagli Enti locali concedenti per lo  svolgimento
          delle attivita' di controllo e vigilanza  sulla  conduzione
          del servizio. 
              3. Il gestore corrisponde annualmente agli Enti  locali
          e alle  societa'  patrimoniali  delle  reti  che  risultino
          proprietarie di una parte  degli  impianti  dell'ambito  la
          remunerazione del relativo  capitale  investito  netto  che
          l'Autorita' riconosce ai fini tariffari sulla base dei dati
          relativi alla parte di impianto di loro proprieta',  che  i
          proprietari stessi devono fornire al gestore,  da  inserire
          nella proposta tariffaria all'Autorita' e a condizione  che
          tale parte concorra quindi effettivamente all'ammontare del
          capitale  investito   netto   di   localita'   riconosciuto
          dall'Autorita'. 
              4. Il gestore corrisponde annualmente agli Enti  locali
          una  quota  parte  della  remunerazione  del  capitale   di
          localita' relativo ai servizi di  distribuzione  e  misura,
          relativa al proprio territorio comunale sia nel caso in cui
          la rete sia di proprieta' dell'Ente locale sia nel caso  in
          cui sia di proprieta' del gestore, nonche'  della  relativa
          quota di ammortamento annuale di cui all'art. 13, comma  1,
          lettera d), fino al 10%, come  risultato  dell'esito  della
          gara. 
              5. Il gestore e' tenuto al pagamento  della  tassa  e/o
          canone di occupazione del suolo e sottosuolo della porzione
          di impianto di sua proprieta', a meno  che  la  concessione
          preveda la devoluzione gratuita all'Ente  locale  alla  sua
          scadenza. 
              6. Il gestore e' tenuto ad effettuare gli interventi di
          efficienza energetica di cui all'art. 13, comma 1,  lettera
          e), come  risultato  dell'esito  di  gara;  il  valore  dei
          relativi titoli di  efficienza  energetica  e'  corrisposto
          agli  Enti  locali  concedenti,  in  proporzione   al   gas
          distribuito  in   ciascun   Comune   nell'anno   precedente
          all'ultimo trascorso. Ciascun anno il gestore anticipa agli
          Enti locali concedenti una somma pari al valore dei  titoli
          di efficienza degli interventi su cui si  e'  impegnato  in
          sede di gara per  l'anno  in  corso,  valutati  secondo  il
          prezzo   unitario   previsto    dall'Autorita'    nell'anno
          precedente. Qualora  l'anno  successivo,  quando  i  titoli
          devono essere presentati al GSE  per  soddisfare  l'impegno
          preso in sede  di  gara,  il  prezzo  unitario  del  titolo
          stabilito  dall'Autorita'  aumenti,  il  gestore  versa  il
          conguaglio   agli   Enti    locali    concedenti;    nessun
          aggiustamento e' dovuto nel caso in cui il prezzo  unitario
          diminuisca. A fronte di tali versamenti, i titoli  sono  di
          proprieta' del gestore. A tali titoli  e'  riconosciuta  la
          copertura dei costi prevista dalle normative in materia  di
          efficienza energetica emanate dal Ministero dello  sviluppo
          economico e dall'Autorita' ai sensi dell'art. 16, comma  4,
          e dell'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 23  maggio
          2000,  n.  164  per  una  percentuale  pari  al  50%.  Tale
          percentuale sara' innalzata  al  100%,  qualora  i  decreti
          ministeriali, che  fisseranno  gli  obiettivi  quantitativi
          nazionali di efficienza energetica da parte  delle  imprese
          di distribuzione del gas per gli anni successivi  al  2016,
          considereranno i titoli offerti in sede di gara contribuire
          agli impegni presi dall'Italia in sede  europea,  riducendo
          il valore degli obiettivi quantitativi nazionali stessi, in
          modo di non introdurre nuovi oneri per i clienti gas." 
              "Art. 9. (Bando di gara e Disciplinare di gara) 
              1. La stazione  appaltante  predispone  e  pubblica  il
          bando di gara e il disciplinare di  gara  attenendosi  agli
          schemi e alle indicazioni del  bando  di  gara  tipo  e  il
          disciplinare di gara tipo  di  cui,  rispettivamente,  agli
          allegati 2 e 3. Eventuali scostamenti  dal  bando  di  gara
          tipo e dal disciplinare di gara tipo, nonche' la scelta dei
          punteggi utilizzati nei criteri di valutazione della  gara,
          devono essere giustificati in una apposita nota. La gara e'
          effettuata adottando la procedura ristretta,  ad  eccezione
          degli ambiti in cui un gestore uscente  gestisca  piu'  del
          60% dei punti di riconsegna dell'ambito,  per  i  quali  si
          adotta la procedura aperta. 
              2.  La  stazione  appaltante  invia  i   all'Autorita',
          secondo modalita' stabilite  dall'Autorita',  il  bando  di
          gara,  il  disciplinare  di   gara   e   le   linee   guida
          programmatiche  d'ambito  con  le  condizioni   minime   di
          sviluppo, insieme alla nota giustificativa di cui al  comma
          1.  L'Autorita'  puo'  inviare  entro  30  giorni   proprie
          osservazioni alla stazione appaltante. 
              3. Al fine di uniformare la preparazione dei  documenti
          guida per gli  interventi  di  estensione,  manutenzione  e
          potenziamento da allegare al bando  di  gara,  la  stazione
          appaltante prepara le linee guida  programmatiche  d'ambito
          con le condizioni minime  di  sviluppo,  differenziate,  se
          necessario, rispetto al grado di  metanizzazione  raggiunto
          nel Comune,  alla  vetusta'  dell'impianto,  all'espansione
          territoriale  e  alle  caratteristiche   territoriali,   in
          particolare alla  prevalenza  orografica  e  alla  densita'
          abitativa.  Le  condizioni  minime  di   sviluppo   e   gli
          interventi  contenuti  nelle  linee  guida   programmatiche
          d'ambito devono  essere  tali  da  consentire  l'equilibrio
          economico  e  finanziario  del  gestore  e  devono   essere
          giustificati da un'analisi dei benefici per  i  consumatori
          rispetto ai costi da sostenere, rispetto anche ad eventuali
          soluzioni alternative all'uso del gas  naturale  negli  usi
          finali, come il teleriscaldamento. Le condizioni minime  di
          sviluppo possono comprendere: 
              a. la densita' minima di nuovi punti di riconsegna  per
          chilometro di rete, in nuove aree, che rendono obbligatorio
          lo sviluppo dell'impianto di distribuzione  (estensione  di
          rete e eventualmente potenziamento della rete esistente); 
              b. il volume di gas distribuito per chilometro di rete,
          che, in seguito a incrementi sulle  reti  esistenti,  rende
          obbligatorio    il    potenziamento    dell'impianto     di
          distribuzione; 
              c.   gli   interventi   per   la   sicurezza   e    per
          l'ammodernamento  degli  impianti   come   previsti   dalla
          regolazione, quale  la  sostituzione  o  risanamento  delle
          tubazioni in ghisa con giunti in piombo e canapa, la  messa
          in protezione catodica efficace delle condotte in  acciaio,
          la introduzione dei misuratori elettronici; 
              d. la vita residua media ponderata dell'impianto, al di
          sotto della quale, qualora si superi anche un valore limite
          del tasso di dispersione per km di rete, e' obbligatoria la
          sostituzione di alcuni tratti di rete e/o impianti. 
              4. Ciascun Ente locale concedente fornisce gli elementi
          programmatici  di  sviluppo  del  proprio  territorio   nel
          periodo di durata dell'affidamento e lo stato  del  proprio
          impianto  di  distribuzione,  in  modo  che   la   stazione
          appaltante,  in  collaborazione   con   gli   Enti   locali
          concedenti interessati dal  medesimo  impianto,  possa,  in
          conformita' con le  linee  guida  programmatiche  d'ambito,
          preparare  il  documento  guida  per  gli   interventi   di
          estensione,  manutenzione  e  potenziamento   nei   singoli
          Comuni, in base a cui i concorrenti redigono  il  piano  di
          sviluppo dell'impianto di cui all'art. 15.  In  particolare
          il documento guida contiene: 
              a. gli interventi di massima di estensione  della  rete
          ritenuti  compatibili  con  lo  sviluppo  territoriale  del
          Comune e con il periodo di affidamento; 
              b. le zone con eventuali problematiche di fornitura che
          necessitano di  interventi  di  potenziamento  della  rete,
          anche in funzione della potenziale  acquisizione  di  nuove
          utenze in base al grado di metanizzazione della zona e  dei
          piani urbanistici comunali; 
              c.  la  relazione  sullo   stato   dell'impianto,   con
          indicazione delle zone con  maggiore  carenza  strutturale,
          supportata dai dati di ricerca fughe degli ultimi tre  anni
          per tipologia di impianti e per modalita' di individuazione
          della fuga, necessari ad identificare  eventuali  priorita'
          negli interventi di sostituzione. 
              5. Il bando di gara e' unico per ciascun ambito  ed  e'
          costituito  dalla  parte  generale,  con  le   informazioni
          dettagliate per la partecipazione alla gara e  informazioni
          di massima per  la  sua  gestione,  nonche'  gli  oneri  da
          riconoscere  una  tantum  ed  annualmente   alla   stazione
          appaltante, la cauzione provvisoria per i partecipanti alla
          gara e la  cauzione  definitiva  da  produrre  in  caso  di
          aggiudicazione, all'atto della  stipula  del  contratto  di
          servizio,  e  da  una  serie  di  allegati  contenente   le
          informazioni  specifiche  per  ogni   Comune   appartenente
          all'ambito. 
              6.  Le  informazioni  specifiche   per   ogni   Comune,
          contenute negli  allegati  di  cui  al  comma  5,  sono  le
          seguenti: 
              a. i dati dell'impianto di distribuzione, costituiti da
          un sommario dei dati piu' significativi della rete e  degli
          impianti,  e  dallo  stato  di   consistenza   diviso   per
          proprietario, dal numero dei punti di riconsegna articolato
          per tipologia di utenza e da una loro ipotesi di  tasso  di
          crescita  annua  sulla  rete   esistente   e   dai   volumi
          distribuiti; 
              b. i  valori  delle  immobilizzazioni  lorde  e  nette,
          valutati con il  metodo  del  costo  storico  rivalutato  e
          utilizzati nel calcolo del vincolo dei ricavi in base  alla
          regolazione tariffaria, articolati per tipologia di cespite
          e ripartiti per soggetto proprietario, e le  corrispondenti
          vite utili ai fini tariffari, oltre i  contributi  pubblici
          in conto  capitale  e  i  contributi  privati  relativi  ai
          cespiti  di  localita'.  In   particolare   devono   essere
          disponibili su formato elettronico le schede  con  tutti  i
          dati rilevanti per il calcolo delle tariffe con riferimento
          all'ultimo anno tariffario, oltre i dati sugli investimenti
          realizzati successivamente; 
              c. il documento guida per gli interventi di estensione,
          manutenzione e potenziamento di cui al comma 4; 
              d. l'eventuale valore di  rimborso  da  riconoscere  al
          gestore uscente,  le  obbligazioni  finanziarie  in  essere
          relative  agli  investimenti  realizzati   nel   precedente
          periodo di affidamento e i contratti pubblici e privati dei
          gestori uscenti, relativi allo svolgimento del servizio  di
          distribuzione e connessi con la proprieta' degli  impianti,
          quali servitu' e concessioni di attraversamento; 
              e. in presenza di Enti locali concedenti proprietari  o
          di societa' patrimoniali delle reti, gli oneri  annuali  di
          cui all'art. 8, comma 3; 
              f. le informazioni sul  personale  di  cui  all'art.  4
          comma 1, lettera g); 
              g. per  gli  impianti  con  scadenza  ope  legis  della
          concessione successiva alla gara: 
              i. la data di subentro; 
              ii. i contratti di concessione in vigore e i  piani  di
          sviluppo  degli  impianti   gestiti,   relativamente   agli
          obblighi previsti  in  concessione,  per  l'intero  periodo
          residuo di concessione; 
              iii. oltre alle informazioni di cui ai punti precedenti
          al  momento  della  pubblicazione  del  bando,   anche   le
          informazioni prevedibili al  momento  di  trasferimento  di
          gestione; 
              h.  il   regolamento   comunale   e   provinciale   per
          l'esecuzione dei lavori stradali; 
              i. L'entita' della tassa o canone  di  occupazione  del
          suolo e sottosuolo (TOSAP o COSAP) comunale e  provinciale,
          nonche' i relativi regolamenti. 
              6-bis Il bando di gara deve contenere  le  informazioni
          relative alle porzioni di impianti interconnessi situati su
          territori di Comuni di ambiti adiacenti, quali il numero  e
          le tipologie di clienti dei due impianti, i volumi  di  gas
          scambiati e le caratteristiche di pressione delle  condotte
          di collegamento tra le due porzioni di impianto, oltre allo
          stato di consistenza e il relativo valore di rimborso delle
          due porzioni di impianto. Il bando di gara deve specificare
          che la gestione tecnica  delle  due  porzioni  di  impianto
          sara' oggetto di accordi, anche variabili nel tempo, fra  i
          gestori degli ambiti interessati, sentiti i soggetti di cui
          all'art. 2, comma 5 dei medesimi ambiti, mentre, a  regime,
          ciascun gestore d'ambito sara' proprietario della  porzione
          di impianto situato nel territorio del proprio  ambito.  Il
          bando di gara deve, inoltre,  prevedere  l'obbligo  per  il
          gestore d'ambito che entrera' in  servizio  per  primo,  di
          assumere temporaneamente la gestione anche di  porzioni  di
          reti non prevalenti dei Comuni adiacenti,  per  assicurarne
          la continuita' di servizio, anticipando anche il  pagamento
          del valore di rimborso al gestore uscente. Come eccezione a
          quanto sopra, nei casi in cui la porzione  di  impianto  di
          sconfinamento  abbia  un  numero  di  punti  di  riconsegna
          inferiore a 30, con attraversamenti con condotte  in  bassa
          pressione del confine degli ambiti, le stazioni  appaltanti
          interessate possono prevedere nei rispettivi bandi di  gara
          che l'intero impianto rimanga di proprieta', e in gestione,
          del gestore dell'ambito sul cui territorio  e'  situata  la
          porzione di impianto con il  maggior  numero  di  punti  di
          riconsegna. 
              7. Il bando di gara esplicita l'obbligo per il  gestore
          di  provvedere  alla  costruzione  della  rete  nei  Comuni
          dell'ambito non  ancora  metanizzati,  qualora  durante  il
          periodo di affidamento si rendano disponibili finanziamenti
          pubblici in conto capitale di  almeno  il  50%  del  valore
          complessivo dell'opera e gli interventi siano programmabili
          tre anni prima del termine  di  scadenza  dell'affidamento,
          anche se l'intervento non e' previsto nel piano di sviluppo
          iniziale. Eventuali  interventi  in  condizioni  differenti
          possono essere oggetto di negoziazione tra le parti. 
              8. Il bando di gara riporta in  allegato  la  bozza  di
          contratto di servizio, preparato dalla stazione  appaltante
          sulla base del  contratto  di  servizio  tipo,  predisposto
          dall'Autorita' ed approvato  dal  Ministro  dello  sviluppo
          economico,  di  cui  all'art.  14,  comma  1,  del  decreto
          legislativo  23  maggio  2000,  n.  164.  Il  contratto  di
          servizio    e'    finalizzato,     successivamente     alla
          aggiudicazione della gara, con il piano di  sviluppo  degli
          impianti di cui all'art. 15 e  gli  altri  impegni  assunti
          dall'impresa  aggiudicataria  in  sede   di   offerta.   ll
          contratto di servizio deve prevedere il  diritto  da  parte
          del gestore di alienare eventuali beni di proprieta'  degli
          Enti locali concedenti o della societa' patrimoniale  delle
          reti qualora il piano di sviluppo degli impianti preveda la
          loro sostituzione. 
              9. Il disciplinare  di  gara  e'  unico  per  ambito  e
          riporta  i  criteri  di  valutazione  della   gara   e   le
          informazioni  dettagliate  per   la   presentazione   delle
          offerte. 
              10.  Tutti  i  documenti   presentati   dalle   imprese
          concorrenti per la gara sono  trasmessi  con  dichiarazione
          sottoscritta   dal   legale   rappresentante   di   ciascun
          concorrente o partecipante ai raggruppamenti temporanei  di
          imprese o consorzi, come precisato negli allegati 2 e 3." 
              "Art. 10. (Requisiti per la partecipazione alla gara) 
              1. I soggetti partecipanti alla gara devono  soddisfare
          le  disposizioni  dell'art.  14,  comma  5,   del   decreto
          legislativo 23 maggio 2000, n.  164.  Per  la  prima  gara,
          indetta dopo il periodo transitorio  di  cui  all'art.  15,
          comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164  e
          sue modificazioni, si applicano le  disposizioni  dell'art.
          15,  comma  10,  del  sopracitato  decreto  legislativo   e
          dell'art. 46-bis, comma  4-bis,  della  legge  29  novembre
          2007, n. 222, concernente  la  conversione  in  legge,  con
          modificazioni, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159. 
              2.  Sono  esclusi  dalla  partecipazione  alla  gara  i
          soggetti che sono incorsi in una delle cause di  esclusione
          di cui all'art. 38 del decreto legislativo 12 aprile  2006,
          n. 163, come da ultimo modificato  dall'art.  4,  comma  2,
          lettera b) del decreto legge 13 maggio  2011,  n.  70.  Non
          rientra   nelle   cause   di   esclusione   automatica   la
          applicazione   di   sanzioni   da   parte    dell'Autorita'
          dell'energia elettrica e il gas. 
              3.  Non  possono   partecipare   alla   medesima   gara
          concorrenti  che  si  trovino,   rispetto   ad   un   altro
          partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
          situazione di controllo di cui  all'art.  2359  del  codice
          civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se  la
          situazione di controllo o  la  relazione  comporti  che  le
          offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.  E'
          fatto anche divieto ai concorrenti di partecipare alla gara
          in  piu'  di  un  raggruppamento  temporaneo  o   consorzio
          ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare  alla  gara
          anche  in  forma  individuale  qualora  partecipino  in  un
          raggruppamento  temporaneo   o   consorzio   ordinario   di
          concorrenti. 
              4. I partecipanti alla gara devono essere in regola con
          l'assolvimento degli  obblighi  previsti  dalle  norme  che
          disciplinano il diritto al lavoro di disabili di  cui  alla
          legge 12 marzo 1999, n. 68, devono dichiarare  che  non  si
          sono avvalsi dei piani individuali di emersione del  lavoro
          sommerso di cui alla legge 18 ottobre 2001,  n.  383  e  al
          decreto legislativo  25  settembre  2002,  n.  210  o  che,
          qualora se ne siano avvalsi, i piani si  sono  conclusi,  e
          dimostrare il possesso da almeno un  anno  di  un  adeguato
          codice etico. 
              5. I soggetti partecipanti alla gara devono possedere i
          seguenti requisiti di capacita' economica e finanziaria: 
              a. un fatturato medio  annuo  nel  triennio  precedente
          all'indizione della gara, almeno pari  al  50%  del  valore
          annuo del servizio oggetto di gara,  da  dimostrare  con  i
          dati di bilancio della societa' partecipante  alla  gara  o
          con i dati del bilancio consolidato della sua controllante,
          relativi agli ultimi tre anni; 
              b. in alternativa, possedere  garanzie  finanziarie  da
          due primari istituti di credito  attestanti  che  l'impresa
          negli ultimi tre anni ha fatto fronte ai propri  impegni  e
          che ha la possibilita' di accedere al credito per un valore
          pari o superiore alla somma del 50% del  valore  annuo  del
          servizio oggetto di  gara  e  del  valore  di  rimborso  ai
          gestori  uscenti  nell'ambito  di  gara,   inclusi   quelli
          relativi agli impianti con scadenza  ope  legis  successiva
          alla gara. 
              6. I soggetti partecipanti alla gara devono possedere i
          seguenti requisiti di capacita' tecnica: 
              a. Iscrizione al registro delle imprese della Camera di
          commercio,  industria,  artigianato   e   agricoltura   con
          capacita'   di   operare   nell'ambito   dei   servizi   di
          distribuzione gas; oppure, per i soggetti  aventi  sede  in
          uno Stato dell'Unione Europea diverso dall'Italia,  analoga
          iscrizione   in   registri   professionali   di   organismi
          equivalenti; 
              b. Esperienza gestionale da dimostrare in base a: 
              b1.  titolarita'  di   concessioni   di   impianti   di
          distribuzione del gas naturale per un numero complessivo di
          clienti pari almeno al 50% del numero di clienti  effettivi
          dell'ambito oggetto della gara,  da  possedere  al  momento
          della partecipazione alla gara o  precedentemente,  purche'
          in data non  anteriore  a  18  mesi  dalla  scadenza  della
          presentazione della domanda di  partecipazione  alla  gara.
          Nella  prima  gara  di  ciascun  ambito   le   imprese   di
          distribuzione di gas naturale che alla data di  entrata  in
          vigore  del   presente   regolamento   sono   titolari   di
          concessioni che  servono  il  50%  del  numero  di  clienti
          effettivi  dell'ambito  oggetto  di  gara   soddisfano   il
          presente requisito; 
              b2. in alternativa al punto b1. rispetto di tutti e tre
          i seguenti requisiti: 
              b.2.1.  titolarita'  di  concessioni  di  impianti   di
          distribuzione   di   gas   naturale,   da   possedere   non
          anteriormente a 36 mesi dalla scadenza della  presentazione
          della domanda di partecipazione alla gara, o, da almeno  18
          mesi dalla scadenza della presentazione  della  domanda  di
          partecipazione alla gara,  titolarita'  di  concessioni  di
          impianti  di  distribuzione  di  GPL,  oppure  di   miscela
          aria-propano, di energia elettrica, o di acqua  o  di  reti
          urbane di teleriscaldamento Nella  prima  gara  di  ciascun
          ambito le imprese di distribuzione di gas naturale che alla
          data di entrata in vigore  del  presente  regolamento  sono
          titolari di  concessioni  di  gas  naturale  soddisfano  il
          presente requisito; 
              b.2.2.   dimostrazione   di    avere,    dal    momento
          dell'affidamento  del  primo  impianto,  la  capacita'   di
          gestire  gli  impianti  di  distribuzione  gas  dell'ambito
          oggetto di gara, fornendo in particolare  la  dimostrazione
          di: 
              b.2.2.1. disponibilita' di strutture, mezzi e personale
          a livello manageriale per la gestione delle  situazioni  di
          emergenze gas (pronto intervento e incidenti gas); 
              b.2.2.2.  disponibilita'   di   personale   a   livello
          manageriale e di funzione  centrale,  di  strutture,  quali
          sale controllo, di mezzi tecnici e di  sistemi  informativi
          adeguati a garantire il monitoraggio,  il  controllo  e  lo
          sviluppo della rete gas dell'ambito di gara e a gestire  le
          operazioni  previste   dal   codice   di   rete   tipo   di
          distribuzione   gas   approvato    dall'Autorita',    quali
          l'allacciamento e l'attivazione di nuove utenze, il  cambio
          di fornitore,  gli  altri  servizi  richiesti  dall'utenza,
          l'allocazione del gas  alle  societa'  di  vendita  e  alle
          singole utenze, per un numero  di  clienti  pari  a  quello
          dell'ambito oggetto di gara; 
              b.2.3. esperienza di almeno cinque anni nel settore gas
          e  nella  funzione  specifica  per  i  responsabili   delle
          funzioni  di  ingegneria,   vettoriamento,   qualita'   del
          servizio e gestione operativa dell'impresa, risultante  dai
          curriculum vitae allegati all'offerta; 
              c. Possesso di certificazione di qualita' aziendale UNI
          ISO 9001 conseguita nella gestione di infrastrutture a rete
          energetiche o idriche; 
              d.  Esperienza  di  operare  in  conformita'   con   la
          regolazione   di   sicurezza,   da   dimostrare    mediante
          predisposizione di procedure di gestione  delle  operazioni
          di sicurezza nel rispetto  delle  norme  tecniche  vigenti,
          come previste nell'art. 12, comma 12.8,  della  Regolazione
          della qualita' dei servizi di distribuzione  e  misura  del
          gas   2014-2019,    Allegato    A    della    deliberazione
          574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni. 
              7. Per i raggruppamenti temporanei di impresa e  per  i
          consorzi ordinari  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
          I singoli partecipanti al raggruppamento  devono  possedere
          individualmente i requisiti di cui ai commi  1,  2,  3,  4,
          alle lettere a), c) e d) del comma 6. I requisiti di cui al
          comma 5 e  alla  lettera  b)  del  comma  6  devono  essere
          posseduti cumulativamente  dalle  imprese  partecipanti  al
          raggruppamento temporaneo o al consorzio, con l'obbligo per
          l'impresa mandataria di possedere tali requisiti in  misura
          minima del 40%. Nel caso di  partecipazione  di  una  nuova
          societa' di capitali  costituita  dalla  partecipazione  di
          differenti imprese, questa puo' far valere i  requisiti  di
          cui al comma 5 e alla lettera  b)  del  comma  6  posseduti
          cumulativamente dalle imprese  partecipanti  alla  medesima
          societa'. 
              8.  I  rappresentanti  legali  di   un   raggruppamento
          temporaneo di imprese o di un consorzio ordinario si devono
          impegnare,  in  caso  di  aggiudicazione  della   gara,   a
          costituire, entro un mese dall'aggiudicazione medesima,  un
          soggetto giuridico unitario avente la forma di societa'  di
          capitali e ad adempiere solidalmente a tutti  gli  obblighi
          assunti dal nuovo soggetto. Il nuovo  soggetto  sottoscrive
          il  contratto  di  servizio.  La  capogruppo   deve   anche
          impegnarsi a far parte del  nuovo  soggetto  per  tutta  la
          durata dell'affidamento del  servizio  e  le  mandanti  per
          almeno 5 anni dal primo affidamento.  Qualora  una  impresa
          mandante  ceda  la  propria  partecipazione  nel   soggetto
          giuridico unitario, l'acquirente della partecipazione  deve
          sottoporre preventivamente, al soggetto di cui all'art.  2,
          comma  5,  la  documentazione  attestante  il  possesso  di
          requisiti  di  capacita'  economica  e  finanziaria  e   di
          capacita' tecnica in misura non inferiore a quella detenuta
          dall'impresa  cedente  la  partecipazione,  che  e'   stata
          utilizzata  ai  fini  del   rispetto   dei   requisiti   di
          partecipazione alla gara del raggruppamento di imprese,  di
          cui al comma 7. Il soggetto di cui  all'art.  2,  comma  5,
          puo' fare osservazioni  entro  30  giorni  dalla  ricezione
          della documentazione relativa. 
              9. La stazione appaltante ha la facolta' di  verificare
          il possesso dei requisiti  in  accordo  a  quanto  previsto
          all'art. 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
              10. Il gestore subentrante e' tenuto al rispetto  degli
          obblighi sulla tutela  all'occupazione  del  personale  dei
          gestori uscenti di cui al decreto di cui all'art. 28, comma
          6, decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164." 
              "Art. 13. (Condizioni economiche) 
              1. Le condizioni economiche oggetto di gara sono: 
              a.  Entita'  dello  sconto  tariffario  rispetto   alle
          tariffe previste dall'Autorita', espressa come  percentuale
          del valore massimo dello sconto. Il  valore  massimo  dello
          sconto e' pari in ciascun anno alla somma di: 
              i. la quota annua di ammortamento della differenza  fra
          il valore complessivo di rimborso ai gestori uscenti  e  la
          somma   delle   immobilizzazioni   nette    di    localita'
          appartenenti all'ambito, al netto dei  contributi  pubblici
          capitalizzati e dei contributi privati relativi ai  cespiti
          di  localita',  da  ammortizzare  nei  12  anni  di  durata
          dell'affidamento ed includendo in entrambi i parametri  gli
          impianti con scadenza ope legis successiva alla gara;  tale
          termine ha valore zero  se  la  sopracitata  differenza  e'
          negativa; 
              ii. gli  oneri  annuali  versati  al  soggetto  di  cui
          all'art. 2 comma 5, previsti nell'art.  8  comma  2,  nella
          misura riconosciuta in tariffa; 
              b. sconto sui corrispettivi di prestazioni  di  servizi
          rispetto a corrispettivi di riferimento; 
              c. metri di rete per cliente per cui il distributore si
          impegna  a  realizzare,   in   Comuni   gia'   metanizzati,
          estensioni successive non previste nel  piano  di  sviluppo
          degli impianti, anche  eventualmente  differenziati  per  i
          Comuni  in  condizioni  di  disagio,  quali  alcuni  comuni
          montani, qualora gli Enti locali e la stazione  appaltante,
          in conformita' con le linee guida programmatiche  d'ambito,
          ne ravvisano la necessita'; 
              d. percentuale  della  remunerazione  del  capitale  di
          localita' relativo ai servizi di distribuzione e  misura  e
          della relativa quota  di  ammortamento  annuale,  a  favore
          degli Enti locali concedenti, con un tetto del 10%; 
              e. investimenti di efficienza energetica da  effettuare
          nell'ambito gestito, addizionali  rispetto  agli  eventuali
          obiettivi annuali del distributore di gas naturale previsti
          dall'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale 28  dicembre
          2012, e sue successive modificazioni  e  integrazioni,  che
          danno  luogo  all'emissione   di   titoli   di   efficienza
          energetica il cui valore e' riconosciuto agli  Enti  locali
          concedenti con le modalita' di cui all'art. 8, comma  6.  I
          titoli di  efficienza  energetica,  associati  ai  risparmi
          certificati  dal  GSE,  utilizzabili  per  soddisfare   gli
          impegni assunti dal distributore in sede  di  gara,  devono
          derivare da progetti di riduzione dei  consumi  di  energia
          primaria nel territorio dell'ambito oggetto di gara, aventi
          data di prima attivazione successiva al 10  febbraio  2012.
          Il distributore puo' anche  acquistare,  tramite  specifici
          accordi, i titoli relativi ai risparmi di energia  primaria
          ottenuti in uno specifico  periodo  di  rendicontazione  da
          progetti  eseguiti,  alle  medesime  condizioni,  da  altri
          soggetti. Sono ammissibili tutte le tipologie di titoli, in
          particolare quelle previste  dai  decreti  ministeriali  20
          luglio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, dal
          decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.  28  e  dal  decreto
          ministeriale 28 dicembre 2012,  relative  a  riduzione  dei
          consumi sugli usi finali  di  gas  naturale  o  di  energia
          elettrica,  o  in  riduzione  di  altri  combustibili,  dal
          decreto  ministeriale  5  settembre  2011,  pubblicato   in
          gazzetta   ufficiale   del   19    settembre    2011,    n.
          218,relativamente  a  impianti  di  cogenerazione  ad  alto
          rendimento, in caso di titoli non ritirati direttamente dal
          GSE, nonche' i risparmi di  energia  primaria  derivati  da
          interventi per rendere piu' efficienti le reti elettriche o
          del gas naturale di cui all'art. 29, comma 3,  del  decreto
          legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Il distributore  trasmette
          annualmente  i   volumi   di   gas   naturale   distribuiti
          all'Autorita',  per  la  determinazione   degli   obiettivi
          annuali, che vengono comunicati ai distributori dal GSE. Il
          GSE, in qualita' di soggetto responsabile dell'attivita' di
          gestione del meccanismo di  certificazione  dei  titoli  di
          efficienza   energetica,   definisce   apposite   procedure
          operative   per   la   valutazione,    certificazione    ed
          annullamento su base annuale dei  risparmi  associati  agli
          interventi di  efficienza  energetica  che  possono  essere
          utilizzati dal  distributore  d'ambito  per  l'assolvimento
          dell'obbligo assunto in sede di gara, nonche' definisce  le
          procedure  relative  agli  accordi  tra   il   distributore
          d'ambito e gli altri soggetti per l'acquisto  dei  relativi
          titoli  di  efficienza  energetica.   Le   procedure   sono
          approvate dal Ministero dello Sviluppo  Economico,  sentita
          l'Autorita'. Il GSE verifica il  rispetto  degli  obiettivi
          annuali e comunica l'esito al  distributore,  al  Ministero
          dello  sviluppo  economico,  all'Autorita'  e  al  soggetto
          individuato ai sensi dell'art. 2,  comma  5,  del  presente
          regolamento. 
              2. Il punteggio massimo per lo sconto tariffario di cui
          alla lettera a del comma 1 e' 13 punti, per l'insieme delle
          condizioni economiche di cui alle lettere b e c del comma 1
          e' 5 punti, per la condizione di cui  alla  lettera  d  del
          comma 1 e' di 5 punti e per gli investimenti di  efficienza
          energetica di cui alla lettera e del comma 1 e' di 5 punti. 
              3. La ripartizione dei punteggi fra le  due  condizioni
          di cui alle lettere b e c del comma 1 dipende  dal  livello
          di metanizzazione dell'ambito  e  dalla  stima  del  valore
          economico, in corrispondenza  del  massimo  punteggio,  per
          ciascuna  condizione.  Negli  ambiti  in  cui  si  e'  gia'
          raggiunto un elevato livello di metanizzazione, la stazione
          appaltante attribuisce un basso valore al punteggio massimo
          per la condizione di cui al comma 1, lettera c. 
              4. Qualora, per la condizione di cui alla lettera b del
          comma 1, lo sconto totale sui corrispettivi di  prestazione
          dei servizi o, per la condizione di cui alla lettera c  del
          comma 1, una lunghezza eccessiva  dell'estensione  di  rete
          comporti   un   importo   troppo   grande    da    incidere
          significativamente sulla redditivita' economica finanziaria
          dell'impresa, a potenziale  discapito  della  qualita'  del
          servizio e della sicurezza, o  sia  ritenuto  tale  da  dar
          luogo a richieste  di  prestazioni  inutili  da  parte  dei
          clienti, la stazione appaltante stabilisce una soglia  allo
          sconto o alla lunghezza  dell'estensione  di  rete,  al  di
          sopra della quale il punteggio non aumenta. 
              5. Nel caso di non raggiungimento del numero di  titoli
          di efficienza energetica di cui alla lettera e del comma 1,
          il gestore versa comunque agli Enti  locali  concedenti  un
          ammontare  pari  al  valore  dei   titoli   di   efficienza
          energetica per  cui  si  e'  impegnato  in  sede  di  gara,
          valutati secondo il prezzo unitario previsto dall'Autorita'
          e con le modalita' indicate all'art. 8 comma  6,  oltre  ad
          una penale, per mancato  rispetto  del  parametro  di  gara
          offerto, da  prevedere  nel  contratto  di  servizio.  Sono
          previsti due anni di tolleranza entro cui il gestore, senza
          oneri  addizionali,  puo'   completare   gli   investimenti
          previsti nell'anno precedente." 
              "Art.  14.  (Criteri  di  sicurezza  e   qualita'   del
          servizio) 
              1. I criteri relativi  alla  sicurezza  da  considerare
          nella valutazione della gara sono i  livelli  incrementali,
          rispetto  agli   obblighi   fissati   dall'Autorita',   che
          l'impresa concorrente si impegna a  rispettare  nell'ambito
          oggetto di gara in ciascun anno del periodo di  affidamento
          per i seguenti parametri di sicurezza: 
              i. percentuale annua di rete di media e alta  pressione
          sottoposta  ad  ispezione,  di   cui   all'art.   4   della
          Regolazione della qualita' dei servizi di  distribuzione  e
          misura del gas, allegata alla deliberazione  dell'Autorita'
          574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni; 
              ii.  percentuale  annua  di  rete  di  bassa  pressione
          sottoposta  ad  ispezione,  di   cui   all'art.   5   della
          Regolazione della qualita' dei servizi di  distribuzione  e
          misura del gas, allegata alla deliberazione  dell'Autorita'
          574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni; 
              iii. percentuale di chiamate di pronto  intervento  con
          tempo di arrivo entro 60 minuti, di cui all'art.  10  della
          Regolazione della qualita' dei servizi di  distribuzione  e
          misura del gas, allegata alla deliberazione  dell'Autorita'
          574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni; 
              iv. numero annuo convenzionale di misure del  grado  di
          odorizzazione  di  gas  per  migliaio  di  clienti   finali
          effettuate nel rispetto  di  quanto  previsto  dall'art.  8
          della   Regolazione   della   qualita'   dei   servizi   di
          distribuzione e misura del gas, allegata alla deliberazione
          dell'Autorita'  574/2013/R/gas  e  successive  modifiche  e
          integrazioni. 
              2. Il criterio relativo alla qualita' del  servizio  e'
          il  livello  incrementale,  rispetto  all'obbligo   fissato
          dall'Autorita', che  l'impresa  concorrente  si  impegna  a
          rispettare nell'ambito oggetto di  gara  per  un  parametro
          della  qualita'  del  servizio,   scelto   dalla   stazione
          appaltante, tra quelli fissati nel  Testo  integrato  della
          regolazione della qualita' dei servizi di  distribuzione  e
          misura del gas emanato dall'Autorita', vigente  al  momento
          dell'emissione del bando di gara.  Per  un  ambito  con  un
          basso livello di metanizzazione puo' essere scelto il tempo
          di attivazione della fornitura, mentre per ambiti in cui e'
          stato  raggiunto  un  buon  livello  di   maturita'   della
          metanizzazione puo' essere scelta la fascia di  puntualita'
          per gli appuntamenti o il tempo di risposta ai  reclami  od
          altri  parametri  piu'   attinenti   alle   caratteristiche
          dell'ambito. 
              3. Il punteggio  massimo  attribuibile  ai  criteri  di
          sicurezza e'  di  22  punti  e  quello  al  criterio  della
          qualita' del servizio di 5 punti. 
              4. Il disciplinare di gara tipo di cui  all'Allegato  3
          riporta in dettaglio  gli  indicatori  da  considerare  per
          ciascun parametro al fine dell'attribuzione del punteggio e
          della verifica annuale,  anche  in  funzione  di  eventuali
          variazioni che l'Autorita' abbia  deliberato,  prima  della
          lettera di  invito  a  presentare  l'offerta  di  gara,  di
          apportare ai livelli obbligatori nei successivi periodi  di
          regolazione, e la specificazione del livello utile  per  il
          massimo punteggio. Ad offerte di livelli di sicurezza o  di
          qualita' al di sopra  del  livello  utile  per  il  massimo
          punteggio non viene attribuito alcun punteggio addizionale.
          Il livello utile  per  il  massimo  punteggio  puo'  essere
          modificato dall'Autorita' in concomitanza di variazioni dei
          livelli  obbligatori  all'inizio  dei  successivi   periodi
          regolatori, con impatto solo  sulle  gare  successive  alla
          modifica. 
              5.  L'offerta  deve  essere  corredata  da   una   nota
          sull'organizzazione prevista dall'impresa  che  giustifichi
          il valore incrementale offerto per il parametro relativo al
          pronto intervento di cui  al  comma  1,  punto  iii.  e  al
          parametro di qualita' di cui al comma 2. 
              6. Il contratto di servizio prevede le modalita' per la
          verifica annuale  degli  impegni  rispetto  ai  livelli  di
          sicurezza e qualita' offerti, le penali a favore degli Enti
          locali in caso di non rispetto annuale di tali livelli, con
          un minimo di 2500 euro ed un  massimo  di  2,5  milioni  di
          euro, e la previsione di decadenza del contratto in caso di
          mancato rispetto per tre anni dei  livelli  offerti  al  di
          sotto di un valore soglia, valutato con le modalita' di cui
          al comma 7. 
              7.  Al  fine  della  previsione  di   decadenza   viene
          considerato, come indicatore  complessivo  di  sicurezza  e
          qualita', la somma dei punteggi corrispondenti  ai  livelli
          effettivi per i parametri di sicurezza e qualita' raggiunti
          nell'anno,  calcolati  con  le   formule   utilizzate   nel
          disciplinare di gara, e come valore soglia, da inserire nel
          contratto di servizio, il valore piu' alto fra: 
              a. il punteggio relativo  ai  criteri  di  sicurezza  e
          qualita'  in   base   ai   livelli   offerti   dall'impresa
          aggiudicataria in sede di gara meno la  differenza  tra  il
          punteggio complessivo di  gara  della  medesima  impresa  e
          quello della seconda classificata; 
              b.  il  90%  del  punteggio  relativo  ai  criteri   di
          sicurezza e qualita'  in  base  ai  livelli  offerti  dall'
          impresa aggiudicataria in sede di gara." 
              "Art. 15. (Piano di sviluppo degli impianti) 
              1. Ogni concorrente redige un piano di  sviluppo  degli
          impianti, partendo dai documenti guida sugli interventi  di
          estensione e potenziamento della rete ed impianti,  di  cui
          all'art. 9, comma  4,  e  dallo  stato  di  consistenza  di
          ciascun impianto. 
              2. Il piano e' costituito da una relazione tecnica, che
          contiene il programma dei lavori e illustra gli interventi,
          e da elaborati progettuali, in  particolare  planimetrie  e
          schematiche illustrative degli interventi.  Il  concorrente
          ottimizza  quanto  previsto  nel  documento  guida  e  puo'
          prevedere  anche  interventi  integrativi  e   scostamenti,
          giustificati  evidenziando  i   benefici   a   fronte   dei
          corrispondenti costi.  Il  piano  degli  investimenti  deve
          evidenziare le richieste di modifica  delle  condizioni  di
          interfaccia con la rete di trasporto nazionale e/o  con  le
          eventuali  reti  di  trasporto  regionali,  che  potrebbero
          richiedere modifiche impiantistiche. 
              3.  I  criteri   di   valutazione   del   piano   degli
          investimenti riguardano i seguenti aspetti: 
              a. Adeguatezza dell'analisi di assetto di rete e  degli
          impianti e della relativa documentazione; 
              b.  Valutazione  degli  interventi  di   estensione   e
          potenziamento in termini di: 
              i.   accuratezza   e   dettaglio   del    progetto    e
          giustificazioni  delle  scelte   anche   con   analisi   di
          costi-benefici  quantitative  e,  dove  non  e'  possibile,
          qualitative; 
              ii. miglioramento della continuita' di servizio in caso
          di disfunzione,  tramite  la  realizzazione  di  magliature
          della rete; 
              iii. quantita' di  rete  complessivamente  offerti  per
          estensione e potenziamento, purche' giustificata da analisi
          di costi-benefici, mettendo in evidenza gli investimenti in
          zone disagiate come nei comuni  montani.  Investimenti  non
          adeguatamente giustificati non  verranno  considerati  agli
          effetti del punteggio; 
              c. Valutazione degli  interventi  per  mantenimento  in
          efficienza della rete e degli impianti in termini di: 
              i. attendibilita' delle proposte  di  sostituzione  per
          rinnovo della rete e degli allacciamenti, in base alla vita
          utile e allo stato di conservazione; 
              ii. quantita'  di  rete  complessivamente  offerta  per
          rinnovo  delle  condotte  e  degli  allacciamenti,  purche'
          giustificata da analisi di costi benefici. Investimenti non
          adeguatamente giustificati non  verranno  considerati  agli
          effetti del punteggio. 
              d.  Innovazione   tecnologica,   attuata   in   maniera
          accelerata  o   addizionale   a   quanto   previsto   dalla
          regolazione, subordinata alla dimostrazione di credibilita'
          dell'offerta in impianti di distribuzione gia' gestiti  dal
          distributore, in particolare sara' valutata  l'offerta  del
          numero dei seguenti componenti: 
              i. impianti telecontrollati; 
              ii. sistemi di dosaggio ad iniezione dell'odorizzante o
          equivalenti; 
              iii. sistemi di misura  in  continuo  della  protezione
          catodica; 
              iv.  percentuale  di  tubazioni  in  acciaio  messe  in
          protezione catodica efficace in maniera anticipata rispetto
          al  programma  previsto  dall'Autorita'  nella  regolazione
          della qualita' del servizio; 
              v. contatori elettronici con un programma di  messa  in
          servizio   accelerato   rispetto    a    quello    previsto
          dall'Autorita'. 
              4. Il punteggio massimo attribuibile e'  di  45  punti.
          Negli  ambiti  in  cui  la  metanizzazione  e'  in  via  di
          sviluppo,  il  punteggio  maggiore   e'   attribuito   alla
          valutazione delle estensioni e  dei  potenziamenti,  mentre
          negli ambiti con un grado  di  metanizzazione  gia'  maturo
          alla  valutazione  del  mantenimento  in  efficienza  degli
          impianti. 
              5. I criteri di valutazione del piano di sviluppo degli
          impianti sono prevalentemente qualitativi. Il  disciplinare
          di gara tipo in allegato 3 riporta la  griglia  dettagliata
          dei sub-criteri con il corrispondente punteggio indicativo.
          In  base  alle  specificita'  degli  ambiti,  la   stazione
          appaltante puo' modificare  i  punteggi,  giustificando  la
          modifica nella nota di cui all'art. 9, comma 1. 
              6. Le voci relative all'innovazione tecnologica possono
          cambiare con il  tempo  per  tenere  conto  dell'evoluzione
          tecnologica e della standardizzazione di  alcune  soluzioni
          che, alla data di emanazione del presente regolamento, sono
          ritenute innovative  o  su  cui  non  vige  un  obbligo  di
          realizzazione. 
              7. Il contratto di  servizio  riporta  il  piano  dello
          sviluppo  degli  impianti,  con  le  previsioni  sia  delle
          penalita' economiche sia delle ipotesi di decadenza  per  i
          casi in cui il concessionario, per cause da lui dipendenti,
          non lo rispetti o lo realizzi  con  eccessivo  ritardo.  Le
          penalita', con un minimo di 2500 euro ed un massimo di  2,5
          milioni di euro, e le ipotesi di decadenza  sono  riportate
          anche nella bozza di  contratto  di  servizio  allegata  al
          bando di gara. 
              8. L'offerta, al solo fine della giustificazione  delle
          condizioni offerte e della  verifica  della  sostenibilita'
          economica degli investimenti proposti  e  delle  condizioni
          offerte  di   cui   ai   commi   13   e   14   e,   quindi,
          dell'identificazione di offerte anomali, e'  corredata  dal
          piano industriale  previsionale  per  gli  anni  di  durata
          dell'affidamento redatto secondo lo  schema  contenuto  nel
          disciplinare di gara tipo e da una  nota  illustrativa  che
          riporta tra l'altro: 
              a. la metodologia utilizzata  per  la  valutazione  dei
          ricavi; 
              b. la composizione e la giustificazione  dei  costi  di
          gestione e  dei  costi  indiretti/generali  allocati  sulla
          concessione. In particolare e'  richiesta  una  descrizione
          dettagliata degli organici tecnici del  distributore  ed  i
          servizi esterni di cui si avvarra', nonche' l'attrezzatura,
          il materiale  e  l'equipaggiamento  di  cui  disporra'  per
          l'esecuzione  del  servizio,  oltre  ai   costi   operativi
          unitari. Inoltre devono essere evidenziati  i  costi  e  le
          modalita' di calcolo correlati ai livelli  di  sicurezza  e
          qualita' offerti, di cui all'art. 14; 
              c. la composizione e la giustificazione degli eventuali
          altri oneri derivanti dall'affidamento, quali gli  oneri  a
          favore dei  proprietari  degli  impianti,  se  diversi  dal
          gestore; 
              d. gli  investimenti  materiali,  valutati  secondo  il
          prezzario allegato allo schema di contratto di servizio  di
          cui all'art. 9, comma 8, ed il loro piano di  ammortamento.
          Nel caso in cui vengano utilizzati valori  diversi,  devono
          essere giustificati; 
              e.  la  composizione   e   la   giustificazione   degli
          investimenti immateriali, incluse le spese  di  gara  e  la
          differenza fra il valore di rimborso ai gestori  uscenti  e
          le immobilizzazioni nette valutate ai fini regolatori; 
              f.   il   valore   residuo   risultante   al    termine
          dell'affidamento; 
              g. le forme di finanziamento che saranno utilizzate." 
              "Art. 16. (Offerte anomale) 
              1. La Commissione valuta la  congruita'  delle  offerte
          quando  la  somma  dei  punti  relativi   alle   condizioni
          economiche e quelli del piano di  investimento  e'  pari  o
          superiore ai quattro quinti  del  corrispondente  punteggio
          massimo previsto nel bando di gara. 
              2. La Commissione valuta la  congruita'  delle  offerte
          quando la somma dei punteggi dovuti ai criteri di sicurezza
          e di qualita' e' pari o superiore  ai  quattro  quinti  del
          corrispondente punteggio  massimo  previsto  nel  bando  di
          gara. 
              3. La Commissione valuta la  congruita'  delle  offerte
          quando il tasso interno di redditivita' degli  investimenti
          nel piano industriale di cui all'art. 15, comma 8,  risulta
          inferiore al 4% in termini reali, al netto delle imposte. 
              4. La  Commissione  verifica  sistematicamente  che  il
          piano  industriale  sia  in  accordo  con   le   istruzioni
          contenute nel bando di gara e  i  valori  utilizzati  siano
          consistenti con la prassi del settore e  della  regolazione
          in vigore. 
              5. Qualora nel piano industriale i costi  operativi,  i
          ricavi o la valutazione degli investimenti siano differenti
          da quelli utilizzati dagli altri concorrenti, o comunque le
          istruzioni  appaiono   essere   state   disattese,   e   le
          motivazioni nella nota giustificativa non sembrano chiare o
          plausibili, la Commissione richiede informazioni aggiuntive
          applicando  il  procedimento  di  verifica  delle   offerte
          anomale di cui  al  comma  7  e,  se  i  valori  utilizzati
          continuano   a    non    essere    giustificati,    procede
          all'esclusione dell'offerta. 
              6. La Commissione  ha  la  facolta'  di  verificare  la
          congruita'  dell'offerta   quando   un   punteggio,   anche
          parziale, appaia anormalmente elevato rispetto  alle  altre
          offerte. 
              7. Il procedimento di verifica delle offerte anomale  e
          della loro eventuale esclusione dalla gara avviene  secondo
          le  disposizioni  degli  articoli  87  e  88  del   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
              8. La Commissione  procede  ad  una  verifica  rigorosa
          delle  giustificazioni  dell'impresa  che   ha   presentato
          l'offerta anomala, esprimendo  un  proprio  giudizio  sulla
          validita' di tali giustificazioni."