IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE,
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
e con
IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di attuazione
della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali
dell'energia e i servizi energetici, di abrogazione della direttiva
93/76/CEE;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di attuazione
della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell'edilizia, come modificato dal decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito in legge 3 agosto 2013, n. 90, recante "disposizioni
urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione
energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure
d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre
disposizioni in materia di coesione sociale";
Visti, in particolare, gli articoli 4, comma 1 e 6, comma 12 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che definisce gli
obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nei nuovi edifici o
negli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti;
Vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/CE e abroga le direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
74 recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio,
conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
75 recante la disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare
la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a
cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli
edifici;
Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione
della direttiva 2012/27/UE, ed in particolare l'art. 14, comma 10,
che prevede l'adozione entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore
del decreto di cui all'art. 4, comma 1 e 6, comma 2 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
Considerato che, con il decreto di cui all'art. 4, comma 1 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e' stata adottata la
disciplina concernente il calcolo della prestazione energetica negli
edifici e i nuovi requisiti minimi di efficienza energetica;
Ritenuto di dover procedere all'adozione del decreto di cui
all'art. 6, comma 12 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
al fine di garantire la piena attuazione della direttiva 2010/31/UE,
e in particolare dell'art. 11;
Considerato che l'emanazione del presente decreto e' funzionale
alla piena attuazione della direttiva 2010/31/UE, e in particolare
dell'art. 11, anche al fine di adempiere alle prescrizioni imposte
dalla Commissione europea con la procedura di infrazione n.
0368/2012, attualmente pendente;
Considerato l'esito positivo delle consultazioni con le principali
associazioni di categoria interessate;
Acquisito il parere positivo del Consiglio nazionale consumatori ed
utenti (CNCU), reso nella seduta del 7 maggio 2015;
Acquisita l'intesa espressa dalla Conferenza unificata nella seduta
del 18 giugno 2015;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e campo di applicazione
1. Ai sensi dell'art. 1 e dell'art. 6, comma 12, del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche ed
integrazioni, nel seguito solo decreto legislativo, il presente
decreto si pone la finalita' di favorire l'applicazione omogenea e
coordinata dell'attestazione della prestazione energetica degli
edifici e delle unita' immobiliari, nel seguito, per brevita',
solamente edifici o immobili, su tutto il territorio nazionale. Il
presente decreto definisce:
a) le Linee guida nazionali per l'attestazione della prestazione
energetica degli edifici;
b) gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo
Stato e le regioni;
c) la realizzazione di un sistema informativo comune per tutto il
territorio nazionale per la gestione di un catasto nazionale degli
attestati di prestazione energetica e degli impianti termici.