IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare
e dell'ippica
Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21
novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli ed
alimentari;
Visto le premesse sulle quali e' fondato il predetto Regolamento
(CE) n. 1151/2012 ed, in particolare, quelle relative alle esigenze
dei consumatori che, chiedendo qualita' e prodotti tradizionali,
determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con
caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle
connesse all'origine geografica;
Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai
consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti
direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del
prodotto;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alla Comunita' europea - legge comunitaria 1999;
Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in
particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio
delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG
possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento,
l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 97
del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai
requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle
denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni
geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di
rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle
denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni
geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17,
della citata legge n. 526/1999;
Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 9
del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma
16, della legge n. 526/1999, e' stato adottato il regolamento
concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;
Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21
novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art.
14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la
collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con
l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale
della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari (ICQRF), nell'attivita' di vigilanza;
Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 12
giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile
2000;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in
applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla
protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»;
Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio
2005 - recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;
Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio
2005 - recante modalita' di deroga all'art. 2 del citato decreto del
12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti
di rappresentativita' per il riconoscimento dei consorzi di tutela
delle DOP e delle IGP;
Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto
2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;
Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14,
comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
Visto il regolamento (UE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 148
del 21 giugno 1996 con il quale e' stata registrata la indicazione
geografica protetta «Arancia Rossa di Sicilia»;
Vista l'istanza presentata in data 3 aprile 2014 dal Consorzio di
tutela della Arancia Rossa di Sicilia IGP con sede legale in Catania,
Via San Giuseppe La Rena n. 30/B, intesa ad ottenere il
riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate
all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;
Verificata la conformita' dello statuto del consorzio predetto alle
prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;
Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12
aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentativita'
dei Consorzi di tutela, e' soddisfatta in quanto il Ministero ha
verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei
soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella
filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata
all'art. 4, lettera b) del medesimo decreto, rappresentano almeno i
2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel
periodo significativo di riferimento. Tale verifica e' stata eseguita
sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e
delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Check
Fruit, autorizzato a svolgere le attivita' di controllo sulla
indicazione geografica protetta «Arancia Rossa di Sicilia»;
Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del
Consorzio di tutela della Arancia Rossa di Sicilia IGP, al fine di
consentirgli l'esercizio delle attivita' sopra richiamate e
specificatamente indicate all'art. 14, comma 15, della legge
526/1999,
Decreta:
Art. 1
1. Il Consorzio di tutela della Arancia Rossa di Sicilia IGP e'
riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre
1999, n. 526 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal
medesimo comma, sulla IGP «Arancia Rossa di Sicilia» registrata con
Reg. (UE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 148 del 21 giugno
1996.