IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica ed in particolare gli articoli 28  paragrafo  1,  29,  31-33
concernenti  i   requisiti   delle   domande   per   l'autorizzazione
all'immissione sul mercato; 
  Vista  la  direttiva  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 31 maggio 1999,  concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri   relative    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi, e  successive  modifiche,
per la parte ancora vigente; 
  Vista  la  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»,  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
«Ripartizione   delle    competenze»    e    l'art.    119    recante
«Autorizzazioni»; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  «Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
«Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti» e successive
modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», e successive modifiche; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio   2014   recante
«Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del  decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  «Attuazione  della   direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 
  Vista la domanda presentata in data 16 luglio 2012 dall'Impresa  W.
Neudorff GmbH KG, con sede legale in An der Mühle 3 - 31860 Emmerthal
(Germania), finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del  prodotto
fitosanitario PROMANAL NEU, ai sensi  dell'art.  33  del  regolamento
(CE) n. 1107/2009, contenente la sostanza attiva  olio  di  paraffina
(CAS n. 842-47-5) nella  quale  l'impresa  medesima  ha  indicato  la
Grecia quale Stato membro relatore ai sensi dell'art. 35  del  citato
regolamento; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 540/2011 con  il  quale  la
sostanza  attiva  olio  di  paraffina  (CAS  n.  842-47-5)  e'  stata
considerata approvata a norma del regolamento  (CE)  1107/2009,  alle
medesime  condizioni  di  cui  all'  allegato   I   della   direttiva
91/414/CEE; 
  Visto il  rapporto  di  registrazione  preliminare  (DRR)  messo  a
disposizione dallo Stato membro relatore Grecia in  data  1  novembre
2013; 
  Visti i commenti su  detto  rapporto  di  valutazione  preliminare,
formulati dagli Stati membri interessati; 
  Considerato che la documentazione presentata  dall'Impresa  per  il
rilascio dell'autorizzazione zonale  del  prodotto  fitosanitario  in
questione e' stata esaminata dallo Stato membro relatore  Grecia  con
esito favorevole cosi' come indicato nel  rapporto  di  registrazione
conclusivo (RR) rilasciato in data 23 settembre 2014; 
  Visti  i  commenti  sul  rapporto  di   registrazione   conclusivo,
effettuati dall'Istituto valutatore incaricato, Universita' Cattolica
del Sacro Cuore; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 10 marzo 2015 con  la  quale  e'
stata richiesta la documentazione per il completamento  dell'iter  di
autorizzazione; 
  Vista la nota pervenuta in data 23 marzo 2015 da  cui  risulta  che
l'Impresa W. Neudorff GmbH KG, con sede legale in An  der  Mühle  3 -
31860 Emmerthal (Germania), ha presentato la documentazione richiesta
dall'Ufficio; 
  Ritenuto di  autorizzare  il  prodotto  Promanal  Neu  fino  al  31
dicembre 2019  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza
attiva olio di paraffina (CAS n. 842-47-5); 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale  9
luglio  1999  concernente  «Determinazione  delle  tariffe   relative
all'immissione in commercio  di  prodotti  fitosanitari  e  copertura
delle prestazioni sostenute e rese a richiesta»; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino al  31  dicembre
2019, l'Impresa W. Neudorff GmbH KG, con sede legale in An der  Mühle
3 -  31860  Emmerthal  (Germania),  e'  autorizzata,  ai  sensi   del
regolamento (CE) 1107/2009, ad immettere  in  commercio  il  prodotto
fitosanitario denominato Promanal Neu, con  la  composizione  e  alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da 0,250 - 0,5 - 1 -  5  -
10 - 200 L. 
  Il prodotto e' importato in confezioni pronte per  l'impiego  dallo
stabilimento  estero:  W.  Neudorff  GmbH  KG  -   D-21337   Lüneburg
(Germania). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 15554. 
  E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'allegata
etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata. 
  I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono  disponibili  nel
sito del Ministero  della  salute  www.salute.gov.it,  nella  sezione
«Banca dati». 
    Roma, 24 aprile 2015 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco