Estratto determina V&A n. 1215/2015 del 19 giugno 2015 
 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC: e'  autorizzata
l'immissione in  commercio  del  medicinale:  CILOSTAZOLO  PHARMACARE
nella forma e confezione: «100 mg compresse» 28 compresse in  blister
PVC/AL, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate. 
    Titolare AIC: Pharmacare S.r.l., via Marghera n. 29 - cap. 20149,
Milano, Italia, codice fiscale 12363980157. 
    Confezione: «100 mg compresse» 28 compresse in blister  PVC/AL  -
AIC n. 043578018 (in base 10) 19KWP2 (in base 32). 
    Forma farmaceutica: compressa. 
    Validita' prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione. 
    Composizione: una compressa contiene: 
      principio attivo: 100 mg di cilostazolo; 
      eccipienti:  amido   di   mais,   cellulosa   microcristallina,
carmellosa calcica, ipromellosa 5/6 CP, magnesio stereato. 
    Produttore del principio attivo: 
      Urquima S.A., Arnau de  Vilanova  22-42,  08105  Sant  Fost  de
Campsentelles, Barcellona, Spagna (produzione e controllo  lotti  del
principio attivo); 
      Zhejiang Kinglyuan Pharmaceutical Co Ltd, Hangzhou Bay  Shangyu
Industrial  Park,  Weijiu  Road  n.  3,   Zhejiang   Province,   Cina
(produzione di intermedi del cilostazolo). 
    Produttore del prodotto finito: 
      Sabater Pharma, C/Jose' Argemi' 13-15, Esplugues de  Llobregat,
08950, Barcellona, Spagna (controllo di qualita' [microbiologico]); 
      Galenicum Health S.L., Avda Cornella 144, 7°-1ª Edificio Lekla,
Esplugues de Llobregat 08950, Barcellona, Spagna (rilascio dei  lotti
e controllo di qualita' [chimico-fisico]); 
      J. Uriach y Compania S.A., Poligon Industrial Riera de  Caldes,
Av. Cami' Reial 51-57 - 08184 Palau-solita' i Plegamans  (Barcellona)
Spagna (produzione, controllo di qualita', confezionamento primario e
secondario e rilascio dei lotti). 
 
                      Indicazioni terapeutiche 
 
    Cilostazolo Pharmacare e'  indicato  per  aumentare  la  distanza
percorsa a piedi senza dolore e la distanza massima in  pazienti  con
claudicatio intermittens, senza dolore a riposo e senza  necrosi  dei
tessuti periferici (arteriopatia periferica - classe Fontaine II). 
    Cilostazolo Pharmacare e' indicato, in seconda linea, in pazienti
nei quali modifiche dello stile di vita (compreso smettere di  fumare
e  programmi  di  attivita'  fisica  [con  supervisione])   e   altri
interventi appropriati non hanno migliorato  in  modo  sufficiente  i
sintomi di claudicatio intermittens. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: «100 mg compresse» 28 compresse in blister  PVC/AL  -
AIC n. 043578018. 
    Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
presente determinazione. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determinazione, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'AIC  del   farmaco   generico   e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'AIC   del   farmaco   generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e  s.m.i.,  in
virtu' del quale non sono incluse negli  stampati  quelle  parti  del
riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto  del  medicinale  di
riferimento che si riferiscono  a  indicazioni  o  a  dosaggi  ancora
coperti da brevetto  al  momento  dell'immissione  in  commercio  del
medicinale generico. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo a quello della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.