IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure
per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura,
a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la
modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27
febbraio 2013, n. 105, recante "Regolamento organizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali", a norma
dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012;
Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, recante "Adeguamento
alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca", che
recepisce le disposizioni dell'art. 3, punto 3, allegato II del
Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011,
n. 404, con riferimento in particolare alla necessita' di indicare in
licenza di pesca non piu' i "sistemi di pesca", ma "gli attrezzi di
pesca" classificati secondo la statistica internazionale
standardizzata (ISSCFGG - FAO del 29.7.1980);
Visto il Regolamento (CE) del Consiglio del 20 novembre 2009, n.
1224 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire
il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che
modifica i Regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n.
811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005,
(CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n.
1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i
Regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, ed
in particolare l'art. 102;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8
aprile 2011, n. 404 recante modalita' di applicazione del Regolamento
(CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo
comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica
comune della pesca;
Visto il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio
dell'11 dicembre 2013, n. 1380 relativo alla politica comune della
pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n.
1224/2009 del Consiglio e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2371/2002
e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione 2004/585/CE
del Consiglio;
Vista la raccomandazione ICCAT n. 13-04 che sostituisce la
Raccomandazione ICCAT n. 11-03, recante misure di gestione per la
pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
Vista la decisione della Commissione europea n. C(2013) 8635 del 6
dicembre 2013 che istituisce il Piano d'Azione, concordato con
l'Amministrazione italiana, per garantire il rispetto delle norme
della politica comune della pesca;
Visti, in particolare, i punti 14, 15 e 16 del citato Piano
d'Azione, in virtu' dei quali l'Amministrazione italiana deve
adottare ulteriori misure tecniche per assicurare:
la progressiva riduzione del numero di imbarcazioni autorizzate
alla pesca del pesce spada nel Mar Mediterraneo con l'attrezzo
"palangaro derivante (LLD)";
il controllo delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del pesce
spada nel Mar Mediterraneo con l'attrezzo "palangaro derivante (LLD)"
di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, che sono esentate
dagli obblighi in materia di controllo satellitare dei pescherecci,
nonche' di registrazione e comunicazione delle catture, ovvero delle
conseguenti operazioni di sbarco/trasbordo;
l'attuazione delle disposizioni internazionali in materia di
taglia minima di cattura del pesce spada e caratteristiche tecniche
dell'attrezzo "palangaro derivante (LLD)";
Visto l'art. 191 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea
che prevede il principio di precauzione come fondamento della
politica ambientale comunitaria;
Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2014 (di seguito decreto),
gia' recante l'attuazione delle misure tecniche di cui ai richiamati
punti 14, 15 e 16 del citato Piano d'Azione;
Considerate le numerose osservazioni formulate a questa
Amministrazione, da parte delle principali rappresentanze di settore,
intese ad ottenere una proroga del termine perentorio di cui al primo
capoverso dell'art. 1, comma 1, del decreto, nonche' un'estensione
del periodo di riferimento per la determinazione del requisito
tecnico (quantitativo minimo catturato di pesce spada superiore a 750
chilogrammi) di cui al secondo capoverso del medesimo art. 1, comma
1;
Ritenuto, in ossequio ai principi generali dell'attivita'
amministrativa ed in considerazione dell'effettiva ristrettezza del
periodo di tempo intercorrente tra la data di adozione del decreto e
la menzionata tempistica, di poter dare seguito alle richiamate
istanze, onde assicurare un piu' esatta definizione dell'elenco delle
unita' autorizzate alla pesca del pesce spada, di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto;
Ritenuto, altresi', di dover procedere all'errata corrige di alcuni
meri errori materiali come riscontrati nel testo originario del
decreto;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla riformulazione
integrale del decreto, sulla base degli elementi di modifica sopra
menzionati, onde assicurare l'esatta attuazione delle predette misure
tecniche contenute nel richiamato Piano d'Azione;
Decreta:
Art. 1
Istanza e requisiti per l'autorizzazione
alla pesca professionale del pesce spada
1. Al fine di ottenere l'autorizzazione alla pesca del pesce spada,
gli interessati devono, a pena d'inammissibilita', farne apposita
richiesta, in bollo e con firma autenticata, al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle
politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e delle
pesca - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura,
viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma, di seguito indicata come "Direzione
generale", entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, in conformita' al modello in allegato 1.
2. Gli interessati devono, a pena d'inammissibilita', allegare
all'istanza copia delle pertinenti pagine del giornale di pesca
(log-book), comprovanti che i quantitativi di pesce spada
effettivamente catturati, nel corso del periodo dall'1° gennaio 2011
al 30 settembre 2014, siano risultati superiori a 750 chilogrammi.
Per le singole battute di pesca non soggette all'obbligo di
registrazione, ovvero per tutte le imbarcazioni che, in virtu' delle
vigenti normative nazionali ed europee, sono esentate dagli obblighi
in materia di registrazione e comunicazione delle catture, nonche'
delle conseguenti operazioni di sbarco/trasbordo, gli interessati
potranno produrre, in alternativa alle predette pagine del giornale
di pesca (log-book), copia delle dichiarazioni di sbarco/trasbordo
e/o appropriata documentazione commerciale (fatture, documenti di
trasporto, ecc.) in loro possesso. Gli interessati sono, altresi',
tenuti ad allegare copia della licenza di pesca o dell'attestazione
provvisoria, rilasciate prima del 26 gennaio 2012 e sotto vigenza
dell'art. 11 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante
l'autorizzazione all'impiego dei sistemi "palangaro" e/o "arpione",
ovvero degli attrezzi "palangaro derivante (LLD)" e/o "arpione
(HAR)", cosi' come identificati ai sensi dell'art. 2 del decreto
ministeriale 26 gennaio 2012.