IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
                      DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005,  e  successive
modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, recante il "Regolamento per l'esecuzione della legge 14  luglio
1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima", ed in
particolare l'art. 98; 
  Visto il decreto del Presidente Consiglio dei  ministri  27/02/2013
n. 105 -  Regolamento  recante  organizzazione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma
10-ter, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto ministeriale  30  maggio  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 205 del 4  settembre
2014, recate delega di  attribuzioni  del  Ministro  delle  politiche
agricole, alimentari e  forestali,  per  taluni  atti  di  competenza
dell'amministrazione, al Sottosegretario di  Stato  On.  le  Giuseppe
Castiglione; 
  Visto lo statuto della Regione  Siciliana,  approvato  con  decreto
legislativo  15  maggio  1946,  n.  455,   convertito   nella   legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n.  2  e  le  relative  disposizioni
attuative; 
  Vista la legge Costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  3,  che  ha
approvato lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna e
le relative disposizioni attuative; 
  Visto il decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  226,  recante
orientamento  e   modernizzazione   del   settore   della   pesca   e
dell'acquacoltura,  che  prevede   incentivi   finanziari   per   gli
imprenditori ittici; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante "Norme
di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38  in  materia  di  pesca
marittima"; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  2004,  n.  154,  recante
"Modernizzazione del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38"; 
  Visto il Reg. (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre  2006
relativo alle misure di  gestione  per  lo  sfruttamento  sostenibile
delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del
Reg. (CE) n. 2847/93 e che abroga il Reg. (CE) n. 1626/94; 
  Visto il Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre  2009
che istituisce un regime di controllo comunitario  per  garantire  il
rispetto delle norme della politica comune della pesca, che  modifica
i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002,  (CE)  n.  811/2004,
(CE) n. 768/2005, (CE) n.  2115/2005,  (CE)  n.  2166/2005,  (CE)  n.
388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE)
n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti  (CEE)  n.
2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006; 
  Visto  il  Regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   404/2011   della
Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione  del
regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un  regime
di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme  della
politica comune della pesca; 
  Visto il Reg. (UE)  n.  1380/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune  della
pesca, che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.  1954/2003  e  (CE)  n.
1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n.  2371/2002
e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche'  la  decisione  2004/585/CE
del Consiglio; 
  Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 2012, recante  modalita',
termini e procedure per  l'applicazione  del  sistema  di  punti  per
infrazioni gravi alla licenza di pesca; 
  Visto il Reg. (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul  Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,  sul  Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e  sul
Fondo europeo per gli affari marittimi  e  la  pesca  e  disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul  Fondo  sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo  europeo  per  gli  affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)  n.  1083/2006
del Consiglio; 
  Visto il Reg.  (UE)  n.  508/2014  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti  (CE)  n.  2328/2003,
(CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del  Consiglio
e il regolamento (UE) n. 1255/2011  del  Parlamento  europeo,  ed  in
particolare l'art. 33, paragrafo I, lettera c); 
  Viste le basi scientifiche dei Piani  di  gestione  per  le  unita'
autorizzate  al  sistema  di   pesca   a   strascico   iscritte   nei
compartimenti marittimi inclusi nelle GSA 9, 10, 11, 16, 17, 18 e 19,
predisposti ai sensi dell'art. 19 del Reg. (CE) n. 1967/2006  e  gia'
esaminate dal Comitato tecnico-scientifico della Commissione europea; 
  Visti i Piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a
strascico adottati a livello nazionale con decreto  direttoriale  del
20 maggio 2011, che prevedono  riduzioni  graduali  dello  sforzo  di
pesca in linea con gli obiettivi fissati  nel  Piano  di  adeguamento
della flotta di cui, da ultimo, al  decreto  direttoriale  19  maggio
2011; 
  Visto il decreto direttoriale n. 11109 del 27 maggio  2015  con  il
quale sono stati prorogati i citati Piani di Gestione sino alla  data
del 31 dicembre 2016; 
  Vista la nota dell'11 giugno 2012 con la quale l'Organo preposto al
monitoraggio scientifico dei Piani di gestione ha  rappresentato  che
il marginale differimento della data di avvio  del  fermo  temporaneo
rispetto ai  periodi  definiti  nei  citati  piani  di  gestione  non
determina alcuna significativa variazione ai fini dell'efficacia  dei
piani di gestione e  non  incide  negativamente  sulla  realizzazione
degli obiettivi di cui al Piano di adeguamento; 
  Visto  il  Programma  operativo,  predisposto  in  conformita'   al
disposto dell'art. 17,  del  citato  Regolamento  (UE)  n.  508/2014,
inviato ufficialmente alla Commissione  europea  in  data  30  aprile
2015; 
  Visto il decreto 16 giugno 1998 di istituzione di  alcune  zone  di
tutela biologica, tra le quali  quella  sita  nella  Fossa  di  Pomo,
finalizzate principalmente alla protezione  delle  specie  Merluccius
merluccius e il Nephrops norvegicus; 
  Tenuto conto della rilevanza dal punto di  vista  biologico  ed  ai
fini della ripopolazione ittica, della zona denominata Fossa di Pomo,
che richiede ulteriori urgenti misure di gestione; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241  e,  in  particolare,  l'art.
21-ter inerente l'esecutorieta' dei provvedimenti amministrativi; 
  Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione  del  d.l.  29
novembre 2008, n. 185, recante  misure  urgenti  per  il  sostegno  a
famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale, ed il relativo decreto  di
attuazione; 
  Visto il d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per  il
riassetto della normativa in materia di pesca e di  acquacoltura,  in
attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; 
  Visto il dm 26 gennaio 2012 recante adeguamento  alle  disposizioni
comunitarie in materia di licenze di pesca; 
  Preso  atto  dei  dati  del  Comitato   tecnico-scientifico   della
Commissione europea relativi allo sfruttamento degli  stock  del  Mar
Mediterraneo; 
  Tenuto conto che i pescherecci italiani che operano nel  Canale  di
Sicilia effettuano di consuetudine lo sbarco tecnico del pescato  nel
porto di Lampedusa, al fine di limitare i costi di gestione e ridurre
i tempi di navigazione per raggiungere i luoghi di pesca; 
  Preso atto dell'esito positivo della  gestione  sperimentale  delle
misure  tecniche  successive  all'interruzione  temporanea  dell'anno
2014; 
  Considerata la necessita' di uniformare l'applicazione delle Misure
tecniche successive all'interruzione temporanea  a  tutta  la  fascia
costiera dell'Adriatico; 
  Ritenuto necessario, in conformita' alla citata  normativa,  ed  in
considerazione dei relativi dati  inerenti  lo  sfruttamento  ittico,
attuare un fermo obbligatorio dell'attivita' di pesca per  le  unita'
autorizzate allo strascico, comprendenti i seguenti attrezzi: reti  a
strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a  divergenti,
al fine di rafforzare la tutela della risorsa e garantire un migliore
equilibrio  tra  le  risorse  biologiche  e  l'attivita'  di   pesca,
attraverso  la  previsione  di  un  periodo  di  arresto  temporaneo,
diversamente articolato per aree in conformita' a quanto previsto dai
citati Piani di gestione; 
  Preso atto che l'attuazione dell'indispensabile misura dell'arresto
temporaneo dell'attivita' di  pesca  come  sopra  descritto  comporta
altresi'   conseguenze   pregiudizievoli   di    rilevante    impatto
occupazionale che vanno ad aggiungersi alle difficolta'  del  settore
dovute all'attuale congiuntura economica; 
  Considerato infatti, che nel corso del periodo di fermo i marittimi
imbarcati  sulle  unita'  interessate  dalla  misura  medesima   sono
impossibilitati a prestare la propria attivita' lavorativa; 
  Ritenuto necessario porre  in  essere  tutte  le  possibili  misure
previste dalla vigente  normativa  per  mitigare  gli  effetti  della
misura di fermo temporaneo; 
  Ritenuto di provvedere con  successivo  provvedimento  ministeriale
alla disciplina degli aspetti  attuativi  della  predetta  misura  di
fermo; 
  Sentite le Regioni, le associazioni e le  organizzazioni  sindacali
del comparto ittico; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Ambito applicativo 
 
  1. L'interruzione temporanea dell'attivita'  di  pesca  di  cui  al
presente  decreto,  riguarda  le  unita'  autorizzate   all'esercizio
dell'attivita' di pesca con il sistema  strascico  -  comprendente  i
seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti,  sfogliare  rapidi,
reti gemelle a divergenti - ad esclusione delle unita' abilitate alla
pesca oceanica che operano oltre gli stretti, al fine di garantire un
idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l'attivita' di pesca. 
  2. In relazione alla  sospensione  obbligatoria  dell'attivita'  di
pesca non imputabile alla volonta'  dell'armatore,  per  i  marittimi
imbarcati sulle unita' che eseguono l'interruzione temporanea di  cui
al presente decreto, verra' attivata presso il  competente  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali la procedura per  la  erogazione
del trattamento  di  Cassa  integrazione  guadagni  straordinaria  in
deroga, a copertura dell'intero periodo di interruzione  obbligatoria
dell'attivita' di pesca. 
  3. Con successivo decreto ministeriale sono determinati i criteri e
le modalita' di erogazione degli aiuti  alle  imprese  di  pesca  che
effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al  presente
provvedimento.