IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e successive modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il "Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima", ed in particolare l'art. 98; Visto il decreto del Presidente Consiglio dei ministri 27/02/2013 n. 105 - Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto ministeriale 30 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 205 del 4 settembre 2014, recate delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato On. le Giuseppe Castiglione; Visto lo statuto della Regione Siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e le relative disposizioni attuative; Vista la legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna e le relative disposizioni attuative; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, che prevede incentivi finanziari per gli imprenditori ittici; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante "Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima"; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38"; Visto il Reg. (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del Reg. (CE) n. 2847/93 e che abroga il Reg. (CE) n. 1626/94; Visto il Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006; Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; Visto il Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione 2004/585/CE del Consiglio; Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 2012, recante modalita', termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca; Visto il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; Visto il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo, ed in particolare l'art. 33, paragrafo I, lettera c); Viste le basi scientifiche dei Piani di gestione per le unita' autorizzate al sistema di pesca a strascico iscritte nei compartimenti marittimi inclusi nelle GSA 9, 10, 11, 16, 17, 18 e 19, predisposti ai sensi dell'art. 19 del Reg. (CE) n. 1967/2006 e gia' esaminate dal Comitato tecnico-scientifico della Commissione europea; Visti i Piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a strascico adottati a livello nazionale con decreto direttoriale del 20 maggio 2011, che prevedono riduzioni graduali dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel Piano di adeguamento della flotta di cui, da ultimo, al decreto direttoriale 19 maggio 2011; Visto il decreto direttoriale n. 11109 del 27 maggio 2015 con il quale sono stati prorogati i citati Piani di Gestione sino alla data del 31 dicembre 2016; Vista la nota dell'11 giugno 2012 con la quale l'Organo preposto al monitoraggio scientifico dei Piani di gestione ha rappresentato che il marginale differimento della data di avvio del fermo temporaneo rispetto ai periodi definiti nei citati piani di gestione non determina alcuna significativa variazione ai fini dell'efficacia dei piani di gestione e non incide negativamente sulla realizzazione degli obiettivi di cui al Piano di adeguamento; Visto il Programma operativo, predisposto in conformita' al disposto dell'art. 17, del citato Regolamento (UE) n. 508/2014, inviato ufficialmente alla Commissione europea in data 30 aprile 2015; Visto il decreto 16 giugno 1998 di istituzione di alcune zone di tutela biologica, tra le quali quella sita nella Fossa di Pomo, finalizzate principalmente alla protezione delle specie Merluccius merluccius e il Nephrops norvegicus; Tenuto conto della rilevanza dal punto di vista biologico ed ai fini della ripopolazione ittica, della zona denominata Fossa di Pomo, che richiede ulteriori urgenti misure di gestione; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 21-ter inerente l'esecutorieta' dei provvedimenti amministrativi; Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, ed il relativo decreto di attuazione; Visto il d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; Visto il dm 26 gennaio 2012 recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca; Preso atto dei dati del Comitato tecnico-scientifico della Commissione europea relativi allo sfruttamento degli stock del Mar Mediterraneo; Tenuto conto che i pescherecci italiani che operano nel Canale di Sicilia effettuano di consuetudine lo sbarco tecnico del pescato nel porto di Lampedusa, al fine di limitare i costi di gestione e ridurre i tempi di navigazione per raggiungere i luoghi di pesca; Preso atto dell'esito positivo della gestione sperimentale delle misure tecniche successive all'interruzione temporanea dell'anno 2014; Considerata la necessita' di uniformare l'applicazione delle Misure tecniche successive all'interruzione temporanea a tutta la fascia costiera dell'Adriatico; Ritenuto necessario, in conformita' alla citata normativa, ed in considerazione dei relativi dati inerenti lo sfruttamento ittico, attuare un fermo obbligatorio dell'attivita' di pesca per le unita' autorizzate allo strascico, comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, al fine di rafforzare la tutela della risorsa e garantire un migliore equilibrio tra le risorse biologiche e l'attivita' di pesca, attraverso la previsione di un periodo di arresto temporaneo, diversamente articolato per aree in conformita' a quanto previsto dai citati Piani di gestione; Preso atto che l'attuazione dell'indispensabile misura dell'arresto temporaneo dell'attivita' di pesca come sopra descritto comporta altresi' conseguenze pregiudizievoli di rilevante impatto occupazionale che vanno ad aggiungersi alle difficolta' del settore dovute all'attuale congiuntura economica; Considerato infatti, che nel corso del periodo di fermo i marittimi imbarcati sulle unita' interessate dalla misura medesima sono impossibilitati a prestare la propria attivita' lavorativa; Ritenuto necessario porre in essere tutte le possibili misure previste dalla vigente normativa per mitigare gli effetti della misura di fermo temporaneo; Ritenuto di provvedere con successivo provvedimento ministeriale alla disciplina degli aspetti attuativi della predetta misura di fermo; Sentite le Regioni, le associazioni e le organizzazioni sindacali del comparto ittico; Decreta: Art. 1 Ambito applicativo 1. L'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca di cui al presente decreto, riguarda le unita' autorizzate all'esercizio dell'attivita' di pesca con il sistema strascico - comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti - ad esclusione delle unita' abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l'attivita' di pesca. 2. In relazione alla sospensione obbligatoria dell'attivita' di pesca non imputabile alla volonta' dell'armatore, per i marittimi imbarcati sulle unita' che eseguono l'interruzione temporanea di cui al presente decreto, verra' attivata presso il competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali la procedura per la erogazione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, a copertura dell'intero periodo di interruzione obbligatoria dell'attivita' di pesca. 3. Con successivo decreto ministeriale sono determinati i criteri e le modalita' di erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al presente provvedimento.