IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visti gli articoli 4, 33, 34, 35, 36 e 117 della Costituzione; Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, recante: «Legge-quadro in materia di formazione professionale»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante: «Norme in materia di promozione dell'occupazione» e, in particolare, l'art. 17; Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante: «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante: «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53»; Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante: «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53»; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante: «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, recante: «Testo unico dell'apprendistato a norma dell'art. 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247»; Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92 recante: «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» e, in particolare, i commi da 51 a 61 e da 64 a 68 dell'art. 4; Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 4 recante: «Disposizioni in materia di professioni non organizzate»; Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante: «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge dell'11 agosto 2014, n. 114, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, recante: «Linee guida per la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore e costituzione degli Istituti tecnici superiori»; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 10 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2005, recante: «Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 settembre 2011, recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti tecnici superiori (ITS) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 7 febbraio 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2013, recante «Definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 7 febbraio 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013, recante «Linee guida di cui all'art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti tecnici superiori (I.T.S.)»; Vista l'Intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 20 marzo 2008 per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualita' dei servizi; Visto l'accordo in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011 riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recepito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'11 novembre 2011 e successivamente integrato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 aprile 2012; Visto l'accordo in sede di conferenza unificata del 27 luglio 2011 riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; Visto l'accordo in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 19 aprile 2012, riguardante la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, recepito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 26 settembre 2012; Vista l'intesa in sede di conferenza unificata del 20 dicembre 2012, concernente le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorita' per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi dell'art. 4, commi 51 e 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92, recepita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 13 febbraio 2013; Visto l'accordo in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 20 dicembre 2012, sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) recepito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 13 febbraio 2013; Visto l'accordo in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013 sul documento recante «Linee-guida in materia di tirocini»; Vista l'intesa in sede di conferenza unificata del 10 luglio 2014 sul documento recante: «Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali»; Vista la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 12 novembre 2002, sulla promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale, 2003/C 13/02 e la successiva dichiarazione di Copenaghen adottata dai Ministri di 31 Paesi europei e dalla commissione il 30 novembre 2002; Viste le conclusioni del consiglio e dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri relative ai principi comuni europei concernenti l'individuazione e la convalida dell'apprendimento non formale e informale del 18 maggio 2004; Vista la decisione relativa al «Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (EUROPASS)» del 15 dicembre 2004; Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del consiglio, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 18 dicembre 2006; Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del consiglio, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008; Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del consiglio, sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009; Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del consiglio, sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualita' dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009; Vista la raccomandazione del consiglio dell'Unione europea sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale del 20 dicembre 2012; Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del consiglio, e in particolare l'art. 19 riguardante le condizionalita' ex ante e la condizionalita' «10.3 Apprendimento permanente» di cui all'allegato XI; Visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del consiglio; Considerato che la condizionalita' ex ante «10.3 apprendimento permanente» di cui all'allegato XI del regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede, tra i criteri di adempimento, «l'esistenza di un quadro politico strategico nazionale e/o regionale per l'apprendimento permanente nei limiti previsti dall'art. 165 TFUE»; Considerato che ai fini della piena attuazione del suddetto quadro politico e strategico, l'Accordo di Partenariato 2014-2020 evidenzia l'impegno dell'Italia a realizzare un programma di lavoro finalizzato a garantire l'esistenza, su tutto il territorio nazionale, di un quadro operativo di riconoscimento delle qualificazioni regionali e delle relative competenze; Considerato che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano hanno elaborato un piano di lavoro per definire una piattaforma di elementi comuni per la correlazione e la progressiva standardizzazione delle qualificazioni regionali delle relative competenze, con l'obiettivo di garantirne il riconoscimento e la spendibilita' sull'intero territorio nazionale, in coerenza con i principi, le norme generali e gli standard minimi di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13; Considerato che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'esercizio delle proprie competenze legislative e nell'organizzazione dei relativi servizi, sono chiamate a regolamentare e rendere operativi, in conformita' agli impegni assunti dall'Italia a livello comunitario i risultati del piano di lavoro sopra richiamato e, a tal fine, con specifico riguardo alle qualificazioni regionali, si rende necessario superare la fase transitoria di cui all'art. 11 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, attraverso la definizione di un quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali e di riferimenti operativi per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, in funzione dell'implementazione del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13; Assunto che il quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali e i riferimenti operativi per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze sono definiti sulla base dei documenti tecnici elaborati nell'ambito del piano di lavoro sopra richiamato; Visto il ruolo di Autorita' nazionale capofila del fondo sociale europeo ricoperto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Sentite le parti sociali nell'incontro del 16 dicembre 2014; Acquisita l'intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 22 gennaio 2015 ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Al fine di promuovere l'apprendimento permanente quale diritto della persona ad accrescere e aggiornare le proprie competenze, abilita' e conoscenze nei contesti di apprendimento formali, non formali e informali, il presente decreto, in coerenza con le norme generali e gli standard minimi di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, definisce un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze. 2. Il presente decreto, nel definire una cornice di riferimenti comuni per l'operativita' dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze di titolarita' regionale, mira al conseguimento dei seguenti obiettivi: a) favorire la messa in trasparenza degli apprendimenti e l'aderenza della formazione ai fabbisogni delle imprese e delle professioni al fine di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e accrescere la produttivita' e la competitivita' del sistema produttivo; b) ampliare la spendibilita' delle qualificazioni in ambito nazionale ed europeo al fine di facilitare la mobilita' geografica e professionale anche in un'ottica di internazionalizzazione delle imprese e delle professioni. 3. Le qualificazioni rilasciate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi e per gli effetti del presente decreto, afferenti al repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e in coerenza con le disposizioni di cui al citato decreto legislativo: a) hanno valore sull'intero territorio nazionale, a ogni effetto di legge, e possono costituire titolo di ammissione ai pubblici concorsi, in coerenza con quanto disposto, in merito, dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1978 n. 845, ovvero possono concorrere ai requisiti professionali per l'accesso alle attivita' di lavoro riservate di cui all'art. 2, lettera b), nel rispetto delle specifiche normative nazionali e comunitarie vigenti; b) sono rese trasparenti per il riconoscimento, a livello europeo ed internazionale, attraverso la referenziazione ai sistemi di classificazione delle attivita' economiche e delle professioni e ai livelli del quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente (EQF). 4. Le competenze validate o certificate, ai sensi e per gli effetti del presente decreto e del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, possono costituire credito formativo in ingresso ai percorsi formali di apprendimento secondo criteri e procedure definiti da ciascun ente pubblico titolare per i rispettivi ambiti di titolarita', in applicazione del richiamato decreto legislativo. 5. Le disposizioni derivanti dal presente decreto sono assunte con riferimento all'assolvimento dell'impegno adottato nell'accordo di Partenariato 2014-2020 in relazione alla condizionalita' ex ante «10.3 Apprendimento permanente» con riguardo a «l'esistenza, su tutto il territorio nazionale, di un quadro operativo di riconoscimento delle qualificazioni regionali e delle relative competenze» e costituiscono altresi' riferimento tecnico e istruttorio per i lavori del Comitato tecnico nazionale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.