IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto  l'art.  43  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
relativo alla semplificazione degli  strumenti  di  attrazione  degli
investimenti e di sviluppo d'impresa; 
  Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  concernente  il
rifinanziamento  dei  contratti  di  sviluppo,  che  prevede  che  il
Ministro dello sviluppo economico, con proprio  decreto,  provvede  a
ridefinire  le  modalita'  e  i  criteri  per  la  concessione  delle
agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui  all'art.  43
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche  al  fine  di
accelerare le procedure per la  concessione  delle  agevolazioni,  di
favorire la rapida realizzazione dei programmi  d'investimento  e  di
prevedere specifiche priorita' in favore dei programmi  che  ricadono
nei territori oggetto  di  accordi,  stipulati  dal  Ministero  dello
sviluppo economico, per  lo  sviluppo  e  la  riconversione  di  aree
interessate  dalla  crisi  di  specifici  comparti  produttivi  o  di
rilevanti complessi aziendali; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14  febbraio
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione dell'art. 3, comma 4,
del  decreto-legge  21  giugno   2013,   n.   69,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,  n.  98,  in  materia  di
riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  9  dicembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in
materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE)  n.  651/2014
dello strumento dei contratti di sviluppo, di  cui  all'art.  43  del
citato decreto-legge n. 112 del 2008; 
  Visti gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti  di  Stato
nei settori agricolo e forestale e nelle zone  rurali  2014  -  2020,
approvati dalla Commissione  europea  con  decisione  2014/C  204/01,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 1° luglio
2014, n. 204; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241  e  successive  modifiche  e
integrazioni,  che   detta   norme   in   materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modifiche   e   integrazioni,   recante    «Disposizioni    per    la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
  Considerata l'esigenza di assicurare alle  imprese  proponenti  dei
programmi di sviluppo relativi  al  settore  della  trasformazione  e
commercializzazione  dei  prodotti  agricoli,  la   possibilita'   di
richiedere l'applicazione delle disposizioni  previste  dai  predetti
Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato  nei  settori
agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020; 
  Considerata, altresi', l'esigenza di  assicurare  che  l'erogazione
delle agevolazioni  previste  dal  predetto  decreto  ministeriale  9
dicembre 2014 avvenga, indipendentemente dalla  forma  in  base  alla
quale vengono  concesse  le  agevolazioni  stesse,  con  la  medesima
tempistica sia per quanto riguarda il  finanziamento  agevolato,  sia
per quanto riguarda l'eventuale contributo in conto impianti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Modifiche al decreto del Ministro 
              dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 
 
  1. Il decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  9  dicembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 29 gennaio 2015, n. 23, e' modificato come segue: 
    a) all'art. 5, comma 3,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «Ai  fini  dell'ammissibilita'  dei  singoli  progetti,  tale
limite minimo deve essere rispettato da tutti i progetti  di  cui  ai
Titoli II, III e IV del presente decreto facenti parte del  programma
di sviluppo»; 
    b) all'art. 11, il comma 2 e' abrogato; 
    a) all'art. 11, comma  3,  le  parole  «Il  contributo  in  conto
impianti e il contributo alla spesa» sono sostituite  dalle  seguenti
«Il finanziamento agevolato, il contributo in  conto  impianti  e  il
contributo alla spesa»; 
    b) all'art. 11, il comma 4 e' sostituito  dal  seguente:  «4.  La
prima erogazione del finanziamento agevolato, del contributo in conto
impianti e del contributo alla  spesa  puo'  avvenire,  su  richiesta
dell'impresa beneficiaria, anche in anticipazione, nel limite del  30
per cento  dell'agevolazione  concessa.  A  tal  fine,  solo  per  il
contributo in conto impianti e per il  contributo  alla  spesa,  deve
essere  presentata  un'apposita  fideiussione  bancaria   o   polizza
assicurativa. Lo schema in base  al  quale  deve  essere  redatta  la
richiesta di erogazione e la documentazione da allegare  alla  stessa
sono definiti dall'Agenzia sulla base delle indicazioni  fornite  dal
Ministero»; 
    c) all'art. 13, comma 5, dopo le parole «a  carico  dell'Agenzia»
sono inserite le seguenti «, nel caso in cui sia prolungato nel tempo
o ripetuto per un numero significativo di iniziative,»; 
    d) all'art. 14, dopo il comma 8 e' inserito il seguente:  «8-bis.
Le agevolazioni a favore dei progetti  di  investimento  nel  settore
della trasformazione  e  commercializzazione  dei  prodotti  agricoli
possono essere altresi' concesse, su esplicita richiesta del soggetto
proponente, sulla base delle disposizioni e nelle aree del territorio
nazionale previste dagli Orientamenti  dell'Unione  europea  per  gli
aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle  zone  rurali
2014 - 2020, approvati dalla Commissione europea con decisione 2014/C
204/01, previa notifica e successiva approvazione dell'aiuto  ad  hoc
da parte della Commissione europea»; 
    e) all'art. 15, comma 6, sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «La spesa ammissibile e'  calcolata  sulla  base  dei  canoni
previsti dal contratto di leasing,  pagati  e  quietanzati  entro  il
termine di rendicontazione delle spese di cui all'art. 11,  comma  7,
al netto degli interessi»; 
    f) all'art. 29, comma 3, sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «La spesa ammissibile e'  calcolata  sulla  base  dei  canoni
previsti dal contratto di leasing,  pagati  e  quietanzati  entro  il
termine di rendicontazione delle spese di cui all'art. 11,  comma  7,
al netto degli interessi»; 
    g) all'art. 34, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:  «2-bis.
Per le istanze non decadute ai sensi del comma 1, nel caso in cui sia
necessario  avviare  la  procedura  di  notifica  dell'aiuto  ad  hoc
prevista all'art. 14, commi 8 e 8-bis, i soggetti  proponenti,  fermo
restando l'avvenuta destinazione delle risorse ove gia'  intervenuta,
devono presentare all'Agenzia una specifica  domanda  di  concessione
delle  agevolazioni  contenente  tutte  le  informazioni   necessarie
all'avvio della procedura di notifica ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'art. 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea». 
  2. Resta confermato tutto quanto disposto dal  decreto  di  cui  al
comma 1 non espressamente modificato. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 9 giugno 2015 
 
                                                   Il Ministro: Guidi 

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