L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA 
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE 
 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e le successive disposizioni
modificative ed integrative; 
  Visto  il  decreto-legge  6  luglio  2012,   n.   95,   concernente
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con  modifiche  nella
legge n. 135 del 7 agosto 2012; in particolare l'art. 13 (istituzione
dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni); 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive
modificazioni ed integrazioni,  recante  Codice  delle  Assicurazioni
Private; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,  recante  ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese,  convertito  con  modifiche
nella legge n. 221 del 17 dicembre 2012, e in particolare l'art.  22,
comma 15-bis; 
  Visto il Regolamento IVASS n. 8 del 3  marzo  2015  concernente  la
definizione delle misure di semplificazione delle procedure  e  degli
adempimenti nei rapporti contrattuali tra imprese  di  assicurazioni,
intermediari e clientela in attuazione dell'art.  22,  comma  15-bis,
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge  17
dicembre 2012, n. 221, ed in particolare l'art.  4  che  impone  agli
intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del Registro di  dotarsi
di un indirizzo di posta elettronica certificata e l'art.  15,  comma
3,  che  attribuisce  all'IVASS  il  compito  di  fissare  termini  e
modalita' con cui gli intermediari comunicano all'Istituto il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata; 
 
                             A d o t t a 
 
                     il seguente provvedimento: 
 
                               Art. 1 
 
Comunicazione   all'IVASS   dell'indirizzo   di   posta   elettronica
                             certificata 
 
  1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e  D  del  Registro
Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi al  14  aprile
2015, data di entrata in vigore del Regolamento  IVASS  n.  8  del  3
marzo 2015,  comunicano  all'IVASS  il  proprio  indirizzo  di  posta
elettronica       certificata       trasmettendo        all'indirizzo
raccolta.pec@pec.ivass.it, dal proprio indirizzo di posta elettronica
certificata, una comunicazione riportante nell'oggetto il  numero  di
iscrizione nel Registro e il codice fiscale, secondo lo schema di cui
all'allegato 1. 
  2. La comunicazione di cui al comma 1 e'  trasmessa  esclusivamente
all'indirizzo raccolta.pec@pec.ivass.it senza ulteriori  destinatari,
non riporta informazioni nel campo di testo ne' contiene allegati. 
  3. L'indirizzo raccolta.pec@pec.ivass.it ha esclusiva finalita'  di
raccolta degli  indirizzi  di  posta  elettronica  certificata  degli
intermediari mediante una procedura automatizzata. Ogni messaggio  di
testo, istanza o documento allegato  alla  comunicazione  di  cui  al
comma 1 non si considera validamente trasmesso all'Istituto.