IL DIRETTORE GENERALE 
         dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico 
 
  Visto l'art. 189 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265  recante
"Approvazione del testo unico delle  leggi  sanitarie"  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n.
392  "Regolamento  recante   norme   per   la   semplificazione   dei
procedimenti di autorizzazione alla produzione ed alla immissione  in
commercio di presidi medico-chirurgici, a norma dell'art.  20,  comma
8, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e,  in  particolare,  l'art.  3,
comma 4, ai sensi del quale l'elenco delle officine autorizzate  alla
produzione e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana; 
  Visto il D.D. del 15 febbraio 2006 concernente  la  "Specificazione
dei contenuti della domanda  di  autorizzazione  alla  produzione  di
presidi medico-chirurgici"; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge n. 172 del 13 novembre  2009  recante  l'istituzione
del Ministero della salute; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108 "Regolamento di organizzazione del Ministero della Salute"; 
  Ritenuto di dover assicurare l'adempimento previsto dal  menzionato
art. 3, comma 4,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
ottobre 1998, n. 392; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Le  officine  che  alla  data  del  30  giugno  2015  risultano
autorizzate  alla  produzione  di  presidi  medico  chirurgici   sono
elencate nell'allegato 1. 
  2. Le officine alle quali e' stata revocata  l'autorizzazione  alla
produzione di presidi medico chirurgici sono  elencate  nell'allegato
2. 
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 13 luglio 2015 
 
                                      Il direttore generale: Marletta