IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
 
                                  e 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 «Legge  di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni,   con   particolare   riguardo   all'art.    3-septies
concernente l'integrazione socio-sanitaria; 
  Vista la legge 8  novembre  2000,  n.  328  «Legge  quadro  per  la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»; 
  Visto l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni
socio-sanitarie, approvato con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri del 14 febbraio 2001; 
  Visto l'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge finanziaria  2007)»  che,  al  fine  di  garantire
l'attuazione dei livelli essenziali delle  prestazioni  assistenziali
da garantire su tutto  il  territorio  nazionale  con  riguardo  alle
persone non autosufficienti, istituisce  presso  il  Ministero  della
solidarieta'  sociale  un  fondo  denominato   Fondo   per   le   non
autosufficienze; 
  Visto l'art. 1, comma 1265, della citata legge 27 dicembre 2006, n.
296,  che  dispone  che  gli  atti  e  i  provvedimenti   concernenti
l'utilizzazione del Fondo per le non  autosufficienze  sono  adottati
dal Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con il  Ministro
della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia  e  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'art. 8  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281; 
  Visto l'art.  3  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri in data 23 aprile  2014,  recante  «Delega  di  funzioni  al
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  Giuliano  Poletti  in
materia  di   politiche   giovanili,   servizio   civile   nazionale,
integrazione, famiglia», con il quale il Ministro del lavoro e  delle
politiche sociali e' delegato ad esercitare le funzioni attribuite al
Presidente del Consiglio  dei  Ministri  relativamente  alla  materia
delle politiche per la famiglia; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, concernente  «Disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(Legge di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'art. 1,  comma  159,
con il quale si dispone che lo stanziamento  del  Fondo  per  le  non
autosufficienze, anche ai fini del finanziamento degli  interventi  a
sostegno delle persone affette da sclerosi laterale  amiotrofica,  e'
incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2015 e di 250  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2016. 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23  dicembre  2009,  n.  191
che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge  30
novembre 1989, n. 386, relativo alla  partecipazione  delle  Province
autonome di Trento e Bolzano  alla  ripartizione  di  fondi  speciali
istituiti  per  garantire  livelli  minimi  di  prestazioni  in  modo
uniforme su tutto il territorio nazionale; 
  Richiamata la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze
n. 128699 del 5 febbraio 2010, che, in attuazione del predetto  comma
109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si
astenga  dall'erogare  finanziamenti  alle   autonomie   speciali   e
comunichi al Ministero dell'economia e delle  finanze  le  somme  che
sarebbero state  alle  province  stesse  attribuite  in  assenza  del
predetto  comma  109  per  l'anno  2010  al  fine  di  consentire  le
conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti  a
partire dal 2010; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  prot.
110783 del 17 gennaio 2011 a  firma  del  ragioniere  generale  dello
Stato, che conferma  l'esigenza  di  mantenere  accantonati  i  fondi
spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano; 
  Considerato che, in  assenza  della  previsione  normativa  di  cui
all'art.1,  comma  159,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.190,  a
legislazione  previgente  la  dotazione  del   Fondo   per   le   non
autosufficienze sarebbe stata  pari  a  zero  Euro,  e  che  pertanto
nessuna risorsa sarebbe stata trasferita alle Regioni; 
  Ritenuto quindi, che le risorse stanziate in  legge  di  stabilita'
2015 sul Fondo per le non autosufficienze, sono da considerarsi  come
un  rifinanziamento  del  suddetto  Fondo,  la  cui  quantificazione,
effettuata in sede di legge di  stabilita'  2015,  non  comprende  le
quote afferenti alle Province autonome di Trento e Bolzano,  che,  ai
sensi dell'art. 2, comma 109 della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,
sono pertanto da ritenersi escluse; 
  Considerato  che,  in  base  all'Intesa   sancita   in   Conferenza
Stato-Regioni del 26 febbraio 2015 in  attuazione  dell'art.1,  comma
398, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, concernente  «Disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(Legge di stabilita' 2015), le  regioni  che  non  hanno  sufficiente
capienza ai fini della riduzione del Fondo per lo sviluppo e coesione
indicano, entro il 30 giugno 2015, ulteriori  risorse  da  ridurre  e
che, qualora questo non avvenga, il Ministero dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato a procedere alla riduzione in via lineare  dei
trasferimenti e, ove, incapienti, all'accantonamento delle risorse  a
qualunque titolo dovute dallo Stato alle Regioni; 
  Considerato pertanto che,  in  base  all'Intesa  sopra  richiamata,
l'accantonamento si rende necessario per la sola Regione Lazio, nella
misura di € 229.680.000, sino  ad  avvenuta  comunicazione  da  parte
della medesima, entro il 30 giugno 2015, delle risorse da ridurre; 
  Visto il Programma di azione biennale per la promozione dei diritti
e l'integrazione delle persone con disabilita', adottato con  decreto
del Presidente della  Repubblica  4  ottobre  2013  e  pubblicato  in
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 303 del 28 dicembre 2013; 
  Visto altresi', il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 5,
comma 2, del decreto interministeriale 6 luglio  2010,  n.  167,  sul
richiamato Programma d'azione biennale,  da  parte  della  Conferenza
Unificata  in  data  24   luglio   2013   e,   in   particolare,   la
raccomandazione  ivi  contenuta  formulata  dalla  Conferenza   delle
regioni e delle  province  autonome  (13/069/CU11/C8)  riportante  la
richiesta di incrementare il  finanziamento  per  le  sperimentazioni
regionali per le politiche, servizi e modelli  organizzativi  per  la
vita indipendente; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 16
dicembre 2014, concernente  il  regolamento  relativo  al  Casellario
dell'assistenza, di cui all'art. 13 del decreto legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30  luglio  2010,  n.
122, registrato dalla Corte dei Conti in  data  26  gennaio  2015  al
foglio n. 260, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; 
  Acquisita in data 25 marzo 2015 l'intesa della Conferenza unificata
di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Riparto delle risorse 
 
  1. Le risorse assegnate al «Fondo per le non  autosufficienze»  per
l'anno 2015, pari ad euro 400 milioni, sono attribuite, per una quota
pari a 390 milioni, alle Regioni, per le finalita' di cui all'art.  2
e, per una quota pari a 10 milioni di euro, al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali per  le  finalita'  di  cui  all'art.  6.  Il
riparto generale riassuntivo delle  risorse  finanziarie  complessive
anno 2015 e' riportato nell'allegata Tabella 1, che costituisce parte
integrante del presente decreto.  Il  riparto  alle  regioni  avviene
secondo le quote riportate nell'allegata Tabella 2,  che  costituisce
parte integrante del presente decreto. 
  2. I criteri utilizzati per il riparto per l'anno 2015 sono  basati
sui seguenti indicatori della domanda potenziale di  servizi  per  la
non autosufficienza: 
  a) popolazione residente, per regione, d'eta' pari o superiore a 75
anni, nella misura del 60%; 
  b) criteri utilizzati per il riparto del  Fondo  nazionale  per  le
politiche sociali di cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre
2000, n. 328, nella misura del 40%. 
  Tali criteri sono modificabili e integrabili negli anni  successivi
sulla base delle esigenze che si determineranno  con  la  definizione
dei livelli essenziali delle  prestazioni  sociali,  con  particolare
riferimento alle persone non autosufficienti. 
  3.  Eventuali  ulteriori  risorse  derivanti  da  provvedimenti  di
incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3538  «Fondo  per
le non autosufficienze», saranno ripartite  fra  le  Regioni  con  le
stesse modalita' e criteri  di  cui  al  presente  decreto,  come  da
Tabella 1.