IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Vista la legge  23  dicembre  1996,  n.  648,  di  conversione  del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle  misure  per  il
contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione  del  tetto
di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  300
del 23 dicembre 1996; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica  del  farmaco  (CUF)
datato 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del
19 settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n.  232
del  4  ottobre  2000,  concernente  l'istituzione  dell'elenco   dei
medicinali innovativi la cui commercializzazione  e'  autorizzata  in
altri Stati ma non  sul  territorio  nazionale,  dei  medicinali  non
ancora autorizzati ma sottoposti  a  sperimentazione  clinica  e  dei
medicinali da impiegare per una indicazione  terapeutica  diversa  da
quella  autorizzata,  da  erogarsi  a  totale  carico  del   Servizio
sanitario   nazionale   qualora   non   esista   valida   alternativa
terapeutica, ai sensi dell'art. 1,  comma  4,  del  decreto-legge  21
ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge  23  dicembre  1996,  n.
648; 
  Visto  ancora  il  provvedimento  CUF  datato   31   gennaio   2001
concernente il  monitoraggio  clinico  dei  medicinali  inseriti  nel
succitato elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  70  del  24
marzo 2001; 
  Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco datata  5
maggio 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio
2010, concernente l'inserimento, nel succitato elenco, del medicinale
«afamelanotide»,  in  assenza  di  valida   alternativa   terapeutica
disponibile,  per  l'indicazione  terapeutica:   «Trattamento   della
protoporfiria eritropoietica » e con il  seguente  limite  temporale:
fino ad approvazione della domanda di  autorizzazione  all'immissione
in commercio, o al massimo per 24 mesi; 
  Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco datata  2
maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio
2012,  concernente  la  proroga  di  24  mesi  dell'inserimento,  nel
succitato elenco, del medicinale «afamelanotide»; 
  Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco datata 18
aprile 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6  maggio
2014,  concernente  la  proroga  di  12  mesi  dell'inserimento,  nel
succitato elenco, del medicinale «afamelanotide»; 
  Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco datata 16
aprile 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29  aprile
2015, concernente la proroga fino al 30 giugno 2015 dell'inserimento,
nel succitato elenco, del medicinale «afamelanotide»; 
  Ritenuto,  tuttavia,  di  attribuire  al  suddetto  medicinale  una
innovazione terapeutica importante, perche' destinata al  trattamento
di una patologia finora priva di adeguato trattamento e che,  ove  si
procedesse   all'esclusione,   verrebbe   negata   ai   pazienti   la
possibilita' di intraprendere o proseguire tale terapia; 
  Tenuto conto della decisione assunta dalla  Commissione  consultiva
tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione del  13-14  luglio
2015, come da stralcio verbale n. 39; 
  Ritenuto  pertanto  di  prorogare  la  permanenza  del   medicinale
«afamelanotide» di cui alla determinazione dell'AIFA datata 5  maggio
2010, sopra citata, nell'elenco dei  medicinali  erogabili  a  totale
carico del Servizio sanitario  nazionale  istituito  ai  sensi  della
legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  L'inserimento  del  medicinale   «afamelanotide»,   di   cui   alle
determinazioni  dell'AIFA  citate  in   premessa,   nell'elenco   dei
medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale
istituito ai sensi della legge n. 648/1996, e' prorogato,  in  attesa
della presentazione della richiesta di rimborsabilita' da parte della
ditta, fino al 31 dicembre 2015, nel rispetto  delle  condizioni  per
esso indicate nell'Allegato 1 che fa parte integrante della  presente
determinazione. 
  La presente determinazione ha effetto dal  giorno  successivo  alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 29 luglio 2015 
 
                                          Il direttore generale: Pani