IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 6 maggio 2015, n. 52, recante "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati"; Visto l'articolo 4, comma 1, della citata legge 6 maggio 2015, n. 52, che delega il Governo ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge 6 maggio 2015, n. 52, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla stessa legge 6 maggio 2015, n. 52; Visto l'articolo 2, comma 2, capoverso 1-bis, della citata legge 6 maggio 2015, n. 52, che dispone che la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol e' costituita in otto collegi uninominali determinati ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri"; Vista la proposta presentata il 27 giugno 2015 dalla Commissione prevista dall'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 52 del 2015, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 giugno 2015; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2015; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2015; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Collegi plurinominali 1. I collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati sono determinati secondo quanto previsto dalla Tabella A allegata al presente decreto legislativo.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2015, n. 105. - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52: «1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 100 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise e' costituita in un unico collegio plurinominale; b) i collegi plurinominali sono costituiti in ciascuna circoscrizione in numero determinato con il metodo dei quozienti interi e dei piu' alti resti in proporzione al numero di seggi ad essa assegnati secondo la ripartizione effettuata ai sensi dell'art. 56 della Costituzione. La popolazione di ciascun collegio puo' scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto; c) sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneita' economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonche' la continuita' del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno piu' collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati mediante l'accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, per l'elezione della Camera dei deputati. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e ai criteri indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi; d) sulla base di quanto stabilito dall'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 2, comma 3, della presente legge, ciascun collegio plurinominale corrisponde di norma all'estensione territoriale di una provincia, come delimitata alla data di entrata in vigore della presente legge, o e' determinato per accorpamento di province diverse, purche' contermini; nel caso di province di dimensione estesa, i collegi sono definiti mediante accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, per l'elezione della Camera dei deputati, escludendo, ove presenti, i comuni compresi in altra provincia: e) qualora non sia altrimenti possibile rispettare il criterio della continuita' territoriale di cui alla lettera c), il territorio del collegio puo' essere determinato anche in deroga al principio dell'accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, e, in subordine, al criterio direttivo di cui alla lettera d) riferito all'estensione territoriale della provincia; f) nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono determinati, in base ai principi e criteri direttivi enunciati all'art. 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, otto collegi uninominali assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in piu' di una circoscrizione provinciale; g) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi plurinominali e' costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'art. 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.». - Si riporta la Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1957, n. 139, S.O., come sostituita dalla legge 6 maggio 2015, n. 52: «Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati. (Testo applicabile per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016) Tabella A (art. 1, comma 2) |=========================================================| | CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI | |=====================|===================================| | Circoscrizione | Sede dell'Ufficio centrale | | | circoscrizionale | |---------------------|-----------------------------------| | 1) Piemonte | Torino | |---------------------|-----------------------------------| | 2) Valle d'Aosta/ | Aosta | | Valle'e d'Aoste | | |---------------------|-----------------------------------| | 3) Lombardia | Milano | |---------------------|-----------------------------------| | 4) Trentino-Alto | Trento | | Adige/Südtirol | | |---------------------|-----------------------------------| | 5) Veneto | Venezia | |---------------------|-----------------------------------| | 6) Friuli Venezia | Trieste | | Giulia | | |---------------------|-----------------------------------| | 7) Liguria | Genova | |---------------------|-----------------------------------| | 8) Emilia-Romagna | Bologna | |---------------------|-----------------------------------| | 9) Toscana | Firenze | |---------------------|-----------------------------------| | 10) Umbria | Perugia | |---------------------|-----------------------------------| | 11) Marche | Ancona | |---------------------|-----------------------------------| | 12) Lazio | Roma | |---------------------|-----------------------------------| | 13) Abruzzo | L'Aquila | |---------------------|-----------------------------------| | 14) Molise | Campobasso | |---------------------|-----------------------------------| | 15) Campania | Napoli | |---------------------|-----------------------------------| | 16) Puglia | Bari | |---------------------|-----------------------------------| | 17) Basilicata | Potenza | |---------------------|-----------------------------------| | 18) Calabria | Catanzaro | |---------------------|-----------------------------------| | 19) Sicilia | Palermo | |---------------------|-----------------------------------| | 20) Sardegna | Cagliari .». | |=====================|===================================| - Il testo dell'art. 2, comma 2, capoverso 1-bis della legge 6 maggio 2015, n. 52 e' riportato in nota all'art. 3. - Il testo dell'art. 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277 (Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1993, n. 183, e' riportato in nota all'art. 3. - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 4 della citata legge 6 maggio 2015, n. 52: «2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si avvale di una Commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la Commissione e' chiamata a svolgere, senza oneri aggiuntivi.».