La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
                  Carta della cittadinanza digitale 
 
  1. Al  fine  di  garantire  ai  cittadini  e  alle  imprese,  anche
attraverso l'utilizzo  delle  tecnologie  dell'informazione  e  della
comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i
servizi di loro interesse in modalita' digitale, nonche' al  fine  di
garantire la semplificazione nell'accesso ai  servizi  alla  persona,
riducendo la necessita' dell'accesso fisico agli uffici pubblici,  il
Governo e' delegato ad adottare, entro  dodici  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, con invarianza delle  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione  vigente,
uno o piu' decreti legislativi volti a modificare e integrare,  anche
disponendone  la  delegificazione,  il  codice   dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  di
seguito denominato  «CAD»,  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e
criteri direttivi: 
    a) individuare  strumenti  per  definire  il  livello  minimo  di
sicurezza, qualita', fruibilita', accessibilita' e tempestivita'  dei
servizi on line delle amministrazioni  pubbliche;  prevedere,  a  tal
fine, speciali regimi sanzionatori e premiali per le  amministrazioni
stesse; 
    b) ridefinire e semplificare i  procedimenti  amministrativi,  in
relazione  alle  esigenze  di  celerita',  certezza   dei   tempi   e
trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, mediante una
disciplina  basata  sulla  loro  digitalizzazione  e  per  la   piena
realizzazione del principio «innanzitutto digitale» (digital  first),
nonche'  l'organizzazione  e  le   procedure   interne   a   ciascuna
amministrazione; 
    c) garantire, in linea con  gli  obiettivi  dell'Agenda  digitale
europea,  la  disponibilita'  di  connettivita'  a  banda   larga   e
ultralarga e l'accesso alla rete internet presso gli uffici  pubblici
e altri luoghi che, per la  loro  funzione,  richiedono  le  suddette
dotazioni, anche attribuendo carattere  prioritario,  nei  bandi  per
accedere  ai  finanziamenti  pubblici  per  la  realizzazione   della
strategia italiana per la banda  ultralarga,  all'infrastrutturazione
con reti a banda  ultralarga  nei  settori  scolastico,  sanitario  e
turistico, agevolando in quest'ultimo  settore  la  realizzazione  di
un'unica rete wi-fi ad accesso  libero,  con  autenticazione  tramite
Sistema pubblico per  la  gestione  dell'identita'  digitale  (SPID),
presente in tutti i luoghi  di  particolare  interesse  turistico,  e
prevedendo la possibilita' di estendere  il  servizio  anche  ai  non
residenti in Italia, nonche' prevedendo che la porzione di banda  non
utilizzata dagli uffici  pubblici  sia  messa  a  disposizione  degli
utenti, anche non residenti, attraverso un sistema di  autenticazione
tramite SPID; garantire l'accesso e il riuso  gratuiti  di  tutte  le
informazioni prodotte e detenute dalle amministrazioni  pubbliche  in
formato aperto, l'alfabetizzazione digitale,  la  partecipazione  con
modalita'  telematiche  ai  processi  decisionali  delle  istituzioni
pubbliche,  la  piena  disponibilita'  dei   sistemi   di   pagamento
elettronico nonche' la riduzione del divario digitale sviluppando  le
competenze digitali di base; 
    d) ridefinire il Sistema pubblico di  connettivita'  al  fine  di
semplificare   le   regole   di    cooperazione    applicativa    tra
amministrazioni pubbliche e di  favorire  l'adesione  al  Sistema  da
parte dei privati,  garantendo  la  sicurezza  e  la  resilienza  dei
sistemi; 
    e)  definire  i  criteri  di  digitalizzazione  del  processo  di
misurazione  e  valutazione  della  performance  per  permettere   un
coordinamento a livello nazionale; 
    f) coordinare e razionalizzare le vigenti disposizioni  di  legge
in  materia  di  strumenti  di   identificazione,   comunicazione   e
autenticazione in rete con la disciplina di cui all'articolo  64  del
CAD e la relativa normativa di attuazione in materia di  SPID,  anche
al fine di  promuovere  l'adesione  da  parte  delle  amministrazioni
pubbliche e dei privati al predetto SPID; 
    g) favorire l'elezione di  un  domicilio  digitale  da  parte  di
cittadini e imprese ai fini dell'interazione con le  amministrazioni,
anche mediante sistemi di comunicazione non  ripudiabili,  garantendo
l'adozione di soluzioni idonee a consentirne l'uso anche in  caso  di
indisponibilita'  di  adeguate  infrastrutture   e   dispositivi   di
comunicazione  o  di  un  inadeguato  livello   di   alfabetizzazione
informatica, in modo da assicurare, altresi', la piena accessibilita'
mediante l'introduzione, compatibilmente con i vincoli  di  bilancio,
di modalita' specifiche e peculiari,  quali,  tra  le  altre,  quelle
relative alla lingua italiana dei segni; 
    h)  semplificare  le  condizioni  di  esercizio  dei  diritti   e
l'accesso ai servizi di  interesse  dei  cittadini  e  assicurare  la
conoscibilita' della normativa e degli strumenti  di  sostegno  della
maternita' e  della  genitorialita'  corrispondenti  al  profilo  dei
richiedenti, attraverso l'utilizzo del  sito  internet  dell'Istituto
nazionale  della  previdenza  sociale  collegato  con  i  siti  delle
amministrazioni   regionali   e   locali,   attivabile   al   momento
dell'iscrizione anagrafica della figlia o del figlio nato o adottato,
secondo modalita' e procedure  che  garantiscano  la  certezza  e  la
riservatezza dei dati; 
    i) razionalizzare gli strumenti di coordinamento e collaborazione
delle amministrazioni pubbliche al fine di  conseguire  obiettivi  di
ottimizzazione della spesa nei processi di digitalizzazione favorendo
l'uso  di  software  open  source,  tenendo  comunque  conto  di  una
valutazione tecnico-economica delle  soluzioni  disponibili,  nonche'
obiettivi di risparmio energetico; 
    l) razionalizzare i  meccanismi  e  le  strutture  deputati  alla
governance in materia di digitalizzazione, al fine di semplificare  i
processi decisionali; 
    m) semplificare le modalita' di adozione delle regole tecniche  e
assicurare la neutralita' tecnologica  delle  disposizioni  del  CAD,
semplificando allo stesso tempo il CAD medesimo in modo che  contenga
esclusivamente principi di carattere generale; 
    n) ridefinire le  competenze  dell'ufficio  dirigenziale  di  cui
all'articolo  17,  comma  1,  del  CAD,  con  la   previsione   della
possibilita' di  collocazione  alle  dirette  dipendenze  dell'organo
politico  di  vertice  di  un  responsabile  individuato  nell'ambito
dell'attuale dotazione organica di fatto del medesimo ufficio, dotato
di adeguate competenze tecnologiche e manageriali, per la transizione
alla modalita' operativa  digitale  e  dei  conseguenti  processi  di
riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione
digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di  qualita',
attraverso una maggiore efficienza ed economicita'; 
    o) adeguare il testo delle disposizioni vigenti alle disposizioni
adottate a livello europeo, al fine  di  garantirne  la  coerenza,  e
coordinare formalmente e sostanzialmente il testo delle  disposizioni
vigenti, anche contenute in provvedimenti diversi dal CAD, apportando
le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare
il linguaggio normativo e coordinare le  discipline  speciali  con  i
principi del CAD al fine di garantirne la piena esplicazione; 
    p) adeguare l'ordinamento alla disciplina europea in  materia  di
identificazione elettronica e servizi fiduciari  per  le  transazioni
elettroniche; 
    q) prevedere che i pagamenti digitali ed  elettronici  effettuati
con qualsiasi modalita' di pagamento, ivi incluso  l'utilizzo  per  i
micropagamenti  del  credito  telefonico,  costituiscano   il   mezzo
principale per  i  pagamenti  dovuti  nei  confronti  della  pubblica
amministrazione e degli esercenti servizi di pubblica utilita'; 
    r)  indicare  esplicitamente  le  norme  abrogate,  fatta   salva
l'applicazione dell'articolo 15 delle  disposizioni  sulla  legge  in
generale premesse al codice civile. 
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Ministro delegato per la semplificazione e  la  pubblica
amministrazione, previa  acquisizione  del  parere  della  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi  nel
termine di  quarantacinque  giorni  dalla  data  di  trasmissione  di
ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale  il  Governo
puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo  e'
successivamente trasmesso alle Camere per  l'espressione  dei  pareri
della  Commissione  parlamentare  per  la  semplificazione  e   delle
Commissioni parlamentari competenti  per  materia  e  per  i  profili
finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta  giorni  dalla
data di trasmissione, decorso il quale il  decreto  legislativo  puo'
essere comunque adottato. Se il termine previsto per il  parere  cade
nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine  previsto  al
comma 1 o successivamente,  la  scadenza  medesima  e'  prorogata  di
novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle  Camere  con  le  sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate  dei  necessari
elementi integrativi di informazione e  motivazione.  Le  Commissioni
competenti per materia  possono  esprimersi  sulle  osservazioni  del
Governo entro il termine di  dieci  giorni  dalla  data  della  nuova
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere
adottati. 
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  di  ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo'  adottare,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi e  della  procedura  di
cui al presente articolo, uno  o  piu'  decreti  legislativi  recanti
disposizioni integrative e correttive. 
 
                
          Avvertenza: 
                
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              Il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione digitale) e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112. 
                
              Si riporta il testo dell'articolo 64 del citato decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82: 
              «Art. 64. - Modalita' di accesso ai servizi erogati  in
          rete dalle pubbliche amministrazioni 
              1.  La  carta  d'identita'  elettronica  e   la   carta
          nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l'accesso
          ai servizi erogati in rete dalle pubbliche  amministrazioni
          per i quali sia necessaria l'identificazione informatica. 
              2.  Le  pubbliche  amministrazioni  possono  consentire
          l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono
          l'identificazione informatica anche con  strumenti  diversi
          dalla carta d'identita' elettronica e dalla carta nazionale
          dei   servizi,   purche'    tali    strumenti    consentano
          l'individuazione del soggetto che richiede il servizio. Con
          l'istituzione del sistema SPID di cui al  comma  2-bis,  le
          pubbliche amministrazioni possono consentire  l'accesso  in
          rete ai propri servizi solo mediante gli strumenti  di  cui
          al comma 1, ovvero mediante servizi  offerti  dal  medesimo
          sistema SPID. L'accesso con carta d'identita' elettronica e
          carta  nazionale  dei  servizi   e'   comunque   consentito
          indipendentemente dalle modalita'  di  accesso  predisposte
          dalle singole amministrazioni. 
              2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete  e
          agevolare l'accesso agli stessi da  parte  di  cittadini  e
          imprese,  anche  in  mobilita',  e'   istituito,   a   cura
          dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
          la gestione dell'identita' digitale di cittadini e  imprese
          (SPID). 
              2-ter. Il  sistema  SPID  e'  costituito  come  insieme
          aperto  di  soggetti  pubblici  e   privati   che,   previo
          accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale,
          secondo modalita' definite con il decreto di cui  al  comma
          2-sexies, gestiscono i servizi di registrazione e di  messa
          a disposizione  delle  credenziali  e  degli  strumenti  di
          accesso in rete nei riguardi di  cittadini  e  imprese  per
          conto  delle  pubbliche  amministrazioni,  in  qualita'  di
          erogatori di servizi  in  rete,  ovvero,  direttamente,  su
          richiesta degli interessati. 
              2-quater. Il sistema SPID e' adottato  dalle  pubbliche
          amministrazioni nei tempi e secondo le  modalita'  definiti
          con il decreto di cui al comma 2-sexies. 
              2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi
          in rete, e' altresi' riconosciuta alle imprese, secondo  le
          modalita' definite con il decreto di cui al comma 2-sexies,
          la facolta' di avvalersi del sistema SPID per  la  gestione
          dell'identita' digitale dei propri  utenti.  L'adesione  al
          sistema SPID per la verifica dell'accesso ai propri servizi
          erogati in rete per i quali e' richiesto il  riconoscimento
          dell'utente esonera l'impresa da  un  obbligo  generale  di
          sorveglianza delle attivita'  sui  propri  siti,  ai  sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003,  n.
          70. 
              2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri,   su   proposta   del   Ministro   delegato   per
          l'innovazione tecnologica e del Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il  Garante
          per la protezione dei  dati  personali,  sono  definite  le
          caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: 
              a)  al  modello  architetturale  e  organizzativo   del
          sistema; 
              b)  alle  modalita'  e  ai  requisiti   necessari   per
          l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale; 
              c) agli standard tecnologici e alle soluzioni  tecniche
          e organizzative da adottare  anche  al  fine  di  garantire
          l'interoperabilita' delle credenziali e degli strumenti  di
          accesso  resi  disponibili   dai   gestori   dell'identita'
          digitale nei riguardi di cittadini e imprese, compresi  gli
          strumenti di cui al comma 1; 
              d) alle modalita' di adesione da parte di  cittadini  e
          imprese in qualita' di utenti di servizi in rete; 
              e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte delle
          pubbliche  amministrazioni  in  qualita'  di  erogatori  di
          servizi in rete; 
              f) alle modalita' di adesione da  parte  delle  imprese
          interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete. 
              3.». 
              Si riporta il testo  dell'articolo  17,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: 
              «1. Le pubbliche amministrazioni centrali  garantiscono
          l'attuazione    delle    linee    strategiche    per     la
          riorganizzazione  e  digitalizzazione  dell'amministrazione
          definite  dal   Governo.   A   tale   fine,   le   predette
          amministrazioni individuano un unico  ufficio  dirigenziale
          generale, fermo restando  il  numero  complessivo  di  tali
          uffici,  responsabile  del  coordinamento  funzionale.   Al
          predetto ufficio afferiscono i compiti relativi a: 
              a) coordinamento strategico dello sviluppo dei  sistemi
          informativi, di  telecomunicazione  e  fonia,  in  modo  da
          assicurare anche la coerenza con  gli  standard  tecnici  e
          organizzativi comuni; 
              b)  indirizzo  e  coordinamento  dello   sviluppo   dei
          servizi, sia  interni  che  esterni,  forniti  dai  sistemi
          informativi     di      telecomunicazione      e      fonia
          dell'amministrazione; 
              c)   indirizzo,   pianificazione,    coordinamento    e
          monitoraggio della sicurezza informatica  relativamente  ai
          dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche  in  relazione
          al sistema pubblico di connettivita',  nel  rispetto  delle
          regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1; 
              d)  accesso  dei  soggetti  disabili   agli   strumenti
          informatici  e  promozione  dell'accessibilita'  anche   in
          attuazione di quanto previsto dalla legge 9  gennaio  2004,
          n. 4; 
              e)  analisi   della   coerenza   tra   l'organizzazione
          dell'amministrazione   e   l'utilizzo   delle    tecnologie
          dell'informazione  e  della  comunicazione,  al   fine   di
          migliorare la soddisfazione dell'utenza e la  qualita'  dei
          servizi nonche' di ridurre i tempi e  i  costi  dell'azione
          amministrativa; 
              f) cooperazione alla revisione  della  riorganizzazione
          dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e); 
              g)  indirizzo,  coordinamento  e   monitoraggio   della
          pianificazione prevista per lo sviluppo e la  gestione  dei
          sistemi informativi di telecomunicazione e fonia; 
              h)  progettazione  e  coordinamento  delle   iniziative
          rilevanti ai  fini  di  una  piu'  efficace  erogazione  di
          servizi  in  rete  a  cittadini  e  imprese  mediante   gli
          strumenti  della  cooperazione  applicativa  tra  pubbliche
          amministrazioni,   ivi   inclusa   la   predisposizione   e
          l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
          la   realizzazione   e   compartecipazione   dei    sistemi
          informativi cooperativi; 
              i) promozione delle iniziative  attinenti  l'attuazione
          delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio  dei
          Ministri o dal Ministro delegato  per  l'innovazione  e  le
          tecnologie; 
              j)  pianificazione  e  coordinamento  del  processo  di
          diffusione, all'interno dell'amministrazione,  dei  sistemi
          di  posta  elettronica,   protocollo   informatico,   firma
          digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di
          accessibilita' e fruibilita'. 
              (Omissis).». 
              Si riporta il testo dell'articolo 15 delle disposizioni
          sulla legge in generale premesse al codice civile: 
              «Art. 15. - Abrogazione delle leggi 
              Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori  per
          dichiarazione   espressa    del    legislatore,    o    per
          incompatibilita' tra le nuove disposizioni e le  precedenti
          o perche' la  nuova  legge  regola  l'intera  materia  gia'
          regolata dalla legge anteriore.». 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8  del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni,  con  la  Conferenza  Stato  -
          citta' ed autonomie locali): 
              «Art. 8. - Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».