IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma  dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e,  in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica
apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  121,  istituisce  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244» che, all'art. 1,  comma  5,  dispone  il  trasferimento
delle funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca, con le
inerenti  risorse  finanziarie,  strumentali  e  di   personale,   al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante  «Legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.  1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421; 
  Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia  di
accessi ai corsi universitari» e, in  particolare,  gli  articoli  1,
comma 1, lettera a), e 4, commi 1 e 1-bis; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  recante  il
testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la    disciplina
dell'immigrazione e norme sulla  condizione  dello  straniero  e,  in
particolare, l'art. 39, comma  5,  come  sostituito  dalla  legge  30
luglio 2002, n. 189 e dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali»   e,   in
particolare, l'art. 154, commi 4 e 5; 
  Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Norme in materia di
disturbi specifici di  apprendimento  in  ambito  scolastico»  e,  in
particolare, l'art. 5, comma 4; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, riguardante «Regolamento recante norme di attuazione  del  Testo
Unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1,  comma
6, del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286»,  e  successive
modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 46; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  Testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia  di  documentazione  amministrativa,  e,  in
particolare, gli articoli 46, 75 e 76; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270,  recante  «Modifiche  al
Regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  16
marzo 2007, recante  la  Determinazione  delle  classi  delle  lauree
universitarie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007,  n.
155; 
  Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca  16
marzo 2007 di  Determinazione  delle  classi  di  laurea  magistrale,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, recante «Linee guida  disturbi
specifici dell'apprendimento»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca   30   gennaio   2013,   n.   47,   recante   «Decreto
autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei
corsi di studio e valutazione periodica», cosi' come  modificato  dal
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 23 dicembre 2013, n. 1059; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 12 giugno 2015, n. 339, con il quale e'  costituita  la
Commissione incaricata della validazione dei test  per  le  prove  di
accesso per l'anno accademico 2015/2016; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca del 3 luglio 2015, recante «Modalita' e contenuti delle
prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea  magistrale  a  ciclo
unico  ad  accesso  programmato  a  livello  nazionale   per   l'anno
accademico 2015/2016»; 
  Viste  le  disposizioni  interministeriali  dell'8  aprile  2015  e
successive integrazioni, con le quali  sono  state  regolamentate  le
«Procedure per l'accesso degli studenti stranieri  richiedenti  visto
ai corsi di formazione superiore del 2015-2016»; 
  Visto lo Schema tipo di regolamento per  il  trattamento  dei  dati
sensibili e giudiziari nel sistema universitario  in  attuazione  del
decreto legislativo n. 196/2003 adottato dalla CRUI previo parere del
Garante per la protezione dei dati  personali  in  data  17  novembre
2005; 
  Visto il parere espresso in data 2 luglio 2015 dal Garante  per  la
protezione dei dati personali; 
  Vista   la   mozione   presentata   dalla   Conferenza    nazionale
universitaria delegati per la disabilita' (CNUDD) del 9 marzo 2015; 
  Considerata  la  specificita'  didattica  del   corso   di   laurea
magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese  e
la necessita' di definire regole di  accesso  e  di  valutazione  per
l'ammissione degli studenti che consentano un'adeguata omogeneita'  a
livello  internazionale  e   la   tempestiva   disponibilita'   della
graduatoria finale; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  individuare  sedi   estere   per   lo
svolgimento della prova, anche per favorire la  partecipazione  degli
studenti,   in   un'ottica   di   promozione    del    processo    di
internazionalizzazione delle Universita' italiane; 
  Visto il protocollo d'intesa tra il  MIUR  e  Cambridge  Assessment
ESOL  del  28  febbraio  2012,   con   specifico   riferimento   alla
collaborazione nello sviluppo dei test di ammissione per gli studenti
che desiderano iscriversi nelle universita' italiane; 
  Visto l'accordo quadro tra MIUR e University of Cambridge ESOL  del
2 luglio 2012, con specifico riferimento  alla  collaborazione  nello
sviluppo dei test di  ammissione  per  gli  studenti  che  desiderano
iscriversi nelle universita' italiane; 
  Valutata  l'opportunita'  di   avvalersi   del   CINECA   Consorzio
Interuniversitario per il supporto tecnico informatico connesso  alle
procedure di selezione, nonche' alla gestione delle graduatorie; 
  Sentite le Universita' interessate; 
  Tenuto conto che  nell'ambito  dell'offerta  formativa  per  l'anno
accademico 2015/2016  e'  prevista  una  riserva  di  posti  per  gli
studenti stranieri riferita alle predette disposizioni dell'8  aprile
2015 e successivi aggiornamenti; 
  Ravvisata la necessita' di determinare in via provvisoria il numero
di posti disponibili per ciascun corso di laurea magistrale  a  ciclo
unico a livello di singolo Ateneo al fine di consentire la tempestiva
adozione dei bandi da parte degli Atenei relativamente  ai  corsi  di
cui sopra; 
  Considerato  che  con  successivi  decreti  e  comunque   in   data
antecedente a quella stabilita per l'iscrizione  dei  candidati  alle
prove di ammissione per i corsi di  cui  al  presente  decreto  sara'
determinato il numero definitivo di posti disponibili  a  livello  di
singolo ateneo; 
  Ritenuto di dover assicurare il tempestivo  avvio  delle  attivita'
didattiche dei corsi  di  laurea  di  cui  al  presente  decreto  con
l'inizio dell'anno accademico 2015/2016; 
  Ritenuto di definire per l'anno accademico 2015/2016 le modalita' e
i contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a
ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Disposizioni generali 
 
  1. Per l'anno accademico 2015/2016, l'ammissione degli studenti  al
corso di laurea magistrale a ciclo  unico  in  Medicina  e  Chirurgia
attivato in lingua inglese  a  seguito  del  relativo  accreditamento
avviene  previo  superamento  di  apposita  prova  sulla  base  delle
disposizioni di cui al presente decreto. 
  2. I posti disponibili per le immatricolazioni al corso  di  laurea
magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia  in  lingua  inglese
per l'anno accademico 2015/2016, destinati agli studenti comunitari e
non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma  5,  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  sono  ripartiti  fra  le
Universita' secondo la tabella che  segue.  Agli  studenti  stranieri
residenti all'estero  sono  destinati  i  posti  secondo  la  riserva
contenuta nel contingente di cui alle disposizioni  interministeriali
dell'8 aprile 2015 e successivi aggiornamenti, citati in premessa. 
    
Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo
unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese anno accademico  2015
                               - 2016 
 
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|                      |  Comunitari e non  |                       |
|                      |comunitari residenti|                       |
|                      |  in Italia di cui  |                       |
|                      |alla legge 30 luglio|  Non comunitari non   |
|     Universita'      |2002 n. 189, art. 26|     soggiornanti      |
+======================+====================+=======================+
|Bari                  |                  22|                      8|
+----------------------+--------------------+-----------------------+
|Milano                |                  34|                     16|
+----------------------+--------------------+-----------------------+
|Napoli «Federico II»  |                  25|                      0|
+----------------------+--------------------+-----------------------+
|Napoli Seconda        |                    |                       |
|Universita'           |                   8|                     22|
+----------------------+--------------------+-----------------------+
|Pavia                 |                  60|                     40|
+----------------------+--------------------+-----------------------+
|Roma «La Sapienza»    |                    |                       |
|Med. e Farmacia       |                    |                       |
|Policlinico           |                  35|                     10|
+----------------------+--------------------+-----------------------+
|Roma - «Tor Vergata»  |                  20|                      5|
+----------------------+--------------------+-----------------------+
|TOTALE                |                 204|                    101|
+----------------------+--------------------+-----------------------+
 
  3. Il numero dei posti messi a concorso puo'  essere  incrementato,
nei limiti del fabbisogno e della disponibilita'  degli  Atenei,  dal
successivo decreto di programmazione degli accessi ai corsi di studio
per l'anno accademico 2015/2016, in  conformita'  a  quanto  previsto
dalla legge n. 264/1999.