IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma dell'articolo 11 della legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e,  in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11, che, a seguito della  modifica
apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  121,  istituisce  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero», e successive modificazioni
e integrazioni, e, in particolare l'art. 39, comma 5; 
  Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante «Norme in  materia  di
accessi ai corsi universitari» e, in particolare, l'art. 3, comma  1,
lettera a); 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante «Norme  in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18  ottobre  2004,
n. 334, recante «Regolamento recante  modifiche  ed  integrazioni  al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1999,  n.  394  in
materia di immigrazione»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270,  recante  «Modifiche  al
Regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; 
  Visti i decreti del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 16 marzo 2007  con  i  quali  sono  state  determinate,
rispettivamente, le classi delle lauree  e  le  classi  delle  lauree
magistrali a ciclo unico; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca ministeriale n.  463  del  3  luglio  2015  concernente
«Modalita' e contenuti delle prove di ammissione ai corsi  di  laurea
ad accesso programmato a livello nazionale a. a. 2015-16»; 
  Viste  le  disposizioni  interministeriali  dell'8  aprile  2015  e
successive  integrazioni,  con  le  quali  sono  state  regolamentate
«Procedure per l'accesso degli studenti stranieri  richiedenti  visto
ai corsi di formazione superiore del 2015-2016»; 
  Visto il contingente riservato agli studenti stranieri  per  l'anno
accademico 2015-2016, riferito alle predette disposizioni; 
  Visto il potenziale formativo cosi' come deliberato  dagli  atenei,
con espresso riferimento ai parametri di cui  all'art.  3,  comma  2,
lettere a), b), c) della richiamata legge n. 264; 
  Visto il parere n.  7  del  3  luglio  2015  espresso  dall'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca; 
  Ritenuto di non procedere per l'anno accademico 2015-2016 ad  alcun
successivo ampliamento dei posti attribuiti con il presente  decreto,
al fine di assicurare l'adeguato inizio  delle  attivita'  didattiche
dei corsi di laurea; 
  Ritenuto di determinare per l'anno accademico 2015-2016  il  numero
dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione  ai  corsi
di  laurea  e  di  laurea  magistrale  a  ciclo  unico   direttamente
finalizzati alla formazione di architetto,  nonche'  di  disporre  la
ripartizione dei posti stessi tra le universita'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per l'anno accademico 2015-2016 i posti per le  immatricolazioni
degli studenti comunitari e non comunitari residenti  in  Italia,  di
cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 ai corsi di laurea
e di laurea magistrale a ciclo unico, direttamente  finalizzati  alla
formazione di architetto, sono determinati a livello nazionale in  n.
7.802  e  sono  ripartiti  fra  le  Universita'  secondo  la  tabella
allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto. 
  2. Agli studenti stranieri residenti all'estero  sono  destinati  i
posti secondo la  riserva  contenuta  nel  contingente  di  cui  alle
disposizioni interministeriali adottate in data 8 aprile 2015  citate
in premessa.