IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto l'art. 8, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015,  n.  78,
che  incrementa  la  dotazione  della  «Sezione  per  assicurare   la
liquidita' alle regioni e alle province autonome  per  pagamenti  dei
debiti certi, liquidi ed esigibili diversi  da  quelli  finanziari  e
sanitari» del «Fondo per assicurare la liquidita' per  pagamenti  dei
debiti certi, liquidi ed esigibili», di cui al comma 10  dell'art.  1
del  decreto-legge  8   aprile   2013,   n.   35,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per l'anno 2015,  di
2.000 milioni di euro, al fine di far fronte ai  pagamenti  da  parte
delle Regioni e delle Province autonome dei debiti certi, liquidi  ed
esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei  debiti
per i quali sia stata  emessa  fattura  o  richiesta  equivalente  di
pagamento  entro  il  predetto  termine,  nonche'  dei  debiti  fuori
bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data
del 31 dicembre 2014, anche  se  riconosciuti  in  bilancio  in  data
successiva; 
  Visto l'art. 8, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015,  n.  78,
che dispone che con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro il 15 luglio 2015,  sono  assegnate  anche
eventuali disponibilita'  relative  ad  anticipazioni  di  liquidita'
attribuite precedentemente, ma per le  quali  le  regioni  non  hanno
compiuto alla data del 30 giugno 2015 gli  adempimenti  di  cui  all'
art. 2, comma 3,  del  decreto-legge  n.  35  del  2013,  nonche'  le
eventuali somme  conseguenti  a  verifiche  negative  effettuate  dal
Tavolo di cui all'art. 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 35 del
2013, fatte salve le risorse di cui  all'art.  1,  comma  454,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 e le risorse di cui all'art. 11, comma
13, del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76; 
  Visto il medesimo comma 2, dell'art. 8, del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78, che dispone che le somme da concedere a ciascuna Regione
e Provincia autonoma sono  stabilite,  proporzionalmente  sulla  base
delle richieste, con decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, da emanare entro il 15 luglio 2015; 
  Visto, altresi', il suddetto comma 2 dell'art. 8, del decreto-legge
19 giugno 2015, n. 78, che dispone che entro e non oltre il 10 luglio
2015, la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano  puo'  individuare
modalita' di riparto, diverse dal criterio proporzionale  di  cui  al
punto precedente; 
  Considerato che la Regione Molise  non  ha  compiuto  entro  il  30
giugno  2015  gli  adempimenti  di  cui  all'art.  2,  comma  3,  del
decreto-legge n. 35  del  2013,  in  relazione  all'anticipazione  di
liquidita' assegnata alla Regione per l'anno  2014  con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze n. 65812 del 7  agosto  2014,
pari ad euro 6.466.268,73; 
  Considerato che alla  Regione  Siciliana  non  sono  state  erogate
risorse per  euro  40.000.000,00  a  seguito  di  parziali  verifiche
negative effettuate dal Tavolo  di  cui  all'art.  2,  comma  4,  del
decreto-legge n. 35 del 2013, in merito agli adempimenti  di  cui  al
comma 3 del medesimo art. 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.  35,
nell'ambito dell'anticipazione di liquidita' assegnata  alla  Regione
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 41831  del
14 maggio 2013; 
  Considerato che la Regione Campania non ha  compiuto  entro  il  30
giugno  2015  gli  adempimenti  di  cui  all'art.  2,  comma  3,  del
decreto-legge n. 35 del 2013,  in  relazione  alle  anticipazioni  di
liquidita' assegnate alla Regione per l'anno 2014 con i  decreti  del
Ministero dell'economia e delle finanze n. 26384 del 28 marzo 2014  e
n. 65812 del 7 agosto 2014, per un totale complessivo  pari  ad  euro
1.090.837.137,55; 
  Considerato, altresi', che la Regione Campania  alla  data  del  30
giugno  2015  non  ha  concluso  gli  adempimenti  previsti  ai  fini
dell'erogazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento del Tesoro, di euro 70.939.006,12, quale quota parte -
relativa  a  debiti  corrispondenti  a  residui  perenti   liberi   -
dell'anticipazione di liquidita' assegnata alla Regione  con  decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze n. 41831  del  14  maggio
2013; 
  Considerato  che  la  Regione  Campania  ha  comunicato  con  posta
certificata al Ministero dell'economia e delle finanze  -  Ragioneria
Generale dello Stato che  non  e'  stato  possibile  formalizzare  la
richiesta di anticipazione di liquidita' ai sensi  del  decreto-legge
n. 78 del 2015 entro la scadenza prevista del 30 giugno 2015, a causa
del mancato insediamento entro tale data del nuovo  Presidente  della
Regione Campania; 
  Considerato che le Regioni hanno  attestato  che  le  richieste  di
anticipazione di liquidita' per i pagamenti  dei  debiti  di  cui  al
citato art. 8, comma 1, del decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,
considerano debiti non estinti alla data  del  19  giugno  2015;  non
riguardano debiti fuori bilancio non riconosciuti; considerano debiti
perenti che hanno copertura nel bilancio regionale; riguardano debiti
i cui pagamenti siano compatibili con il  rispetto  del  pareggio  di
bilancio; sono supportate da adeguata copertura per  la  restituzione
delle anticipazioni concesse; 
  Considerato che le richieste di anticipazione di liquidita'  per  i
pagamenti  dei  debiti  diversi  da  quelli  finanziari  e   sanitari
pervenute dalle Regioni e dalle Province autonome entro il 30  giugno
2015, ai sensi dell'art. 8, comma 2, decreto-legge 19 giugno 2015, n.
78, sono pari a 1.963.239.036,93 euro; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere, nelle more della conversione
in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,  al  fine  di  dare
attuazione alle disposizioni di cui al richiamato art.  8,  comma  2,
del predetto decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,  alla  ripartizione
dell'importo di euro 3.208.242.412,40  per  l'anno  2015,  pari  alla
somma dell'incremento di 2.000 milioni di  euro  della  «Sezione  per
assicurare la liquidita' alle regioni e alle  province  autonome  per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili  diversi  da  quelli
finanziari e sanitari» del «Fondo per assicurare  la  liquidita'  per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui al comma  10
dell'art. 1 del decreto-legge n. 35 del 2013, disposto  dall'art.  8,
comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2015 e delle  disponibilita'  di
euro  1.208.242.412,40  relative  ad  anticipazioni   di   liquidita'
attribuite precedentemente, ma per le  quali  le  regioni  non  hanno
compiuto alla data del 30 giugno 2015 gli  adempimenti  di  cui  all'
art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 35 del 2013,  nonche'  a  somme
conseguenti  a  verifiche  negative  effettuate  dal  Tavolo  di  cui
all'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 35 del 2013; 
  Considerato l'art. 8, comma 4, del citato decreto-legge n.  78  del
2015 che dispone che l'erogazione delle anticipazioni  di  liquidita'
da parte del Ministero dell'economia e delle finanze  -  Dipartimento
del  Tesoro  e'  subordinata,  oltre  che  alla   verifica   positiva
effettuata dal Tavolo di cui all'art. 2, comma 4,  del  decreto-legge
n. 35 del 2013, in merito agli adempimenti di  cui  al  comma  3  del
medesimo art. 2, del decreto-legge n. 35 del 2013, anche alla formale
certificazione dell'avvenuto pagamento di almeno il 75 per cento  dei
debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili da
parte delle regioni con riferimento alle anticipazioni di  liquidita'
ricevute precedentemente; 
  Considerato che l'art. 2, comma 6,  del  decreto-legge  n.  35  del
2013, dispone che il pagamento dei debiti certi liquidi ed  esigibili
deve riguardare, per almeno due terzi, residui passivi con  copertura
in bilancio, anche perenti, nei confronti degli enti locali, a fronte
dei quali vi siano corrispondenti residui attivi  degli  enti  locali
stessi, ovvero la totalita' dei suddetti residui passivi, ove  questi
ultimi risultassero inferiori; 
  Considerato  altresi'  che  l'art.   6,   comma   1,   del   citato
decreto-legge n. 35 del 2013, dispone  che  i  pagamenti  dei  debiti
certi liquidi ed esigibili sono effettuati dando priorita',  ai  fini
del pagamento, ai crediti non oggetto di cessione pro soluto  e  che,
tra piu' crediti non oggetto di cessione  pro  soluto,  il  pagamento
deve essere imputato al credito piu' antico,  come  risultante  dalla
fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento; 
  Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di  Trento
e Bolzano nella seduta straordinaria del 16 luglio 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Alle Regioni e Province autonome che entro  il  30  giugno  2015
hanno effettuato richiesta di anticipazioni  di  liquidita'  per  far
fronte  al  pagamento  di  debiti  diversi  da  quelli  finanziari  e
sanitari, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 19  giugno
2015, n. 78, sono attribuite, sulla base delle  richieste  pervenute,
risorse per effettuare pagamenti di debiti certi liquidi ed esigibili
alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti  per  i  quali  sia
stata emessa fattura o richiesta equivalente di  pagamento  entro  il
predetto termine, nonche' dei debiti fuori bilancio che  presentavano
i requisiti per il riconoscimento alla data  del  31  dicembre  2014,
anche se riconosciuti in bilancio in data successiva. L'importo delle
predette somme attribuite a ciascuna Regione e Provincia autonoma  e'
indicato nell'allegata tabella che e' parte integrante  del  presente
decreto. 
  2. I pagamenti di cui al presente articolo,  riguardanti  i  debiti
non estinti alla data del 19 giugno 2015, sono effettuati, per almeno
due terzi, con riferimento ai  residui  passivi,  anche  perenti  con
copertura in bilancio, nei confronti degli enti locali, a fronte  dei
quali vi  siano  corrispondenti  residui  attivi  degli  enti  locali
stessi; qualora i predetti residui passivi risultassero inferiori,  i
pagamenti riguardano la loro totalita'. 
  3. Nell'ambito delle categorie individuate al comma 2, i  pagamenti
sono effettuati dando priorita' ai crediti non  oggetto  di  cessione
pro soluto e, tra piu' crediti non oggetto di cessione pro soluto,  a
quelli relativi al credito piu' antico, come risultante dalla fattura
o dalla richiesta equivalente di pagamento. 
  4. Le Regioni  interessate  provvedono  all'estinzione  dei  debiti
elencati nel piano dei pagamenti entro il termine  di  trenta  giorni
dalla data di erogazione dell'anticipazione di  liquidita',  salvo  i
pagamenti relativi ai residui passivi perenti, per i quali il termine
e'  aumentato  a   sessanta   giorni.   Dell'avvenuto   pagamento   e
dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la  Regione
fornisce formale certificazione al Tavolo di cui all'art. 2, comma 4,
del  decreto-legge  8   aprile   2013,   n.   35,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. 
  5.  L'erogazione  delle  anticipazioni  di  liquidita'  di  cui  al
presente decreto da parte del Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento del Tesoro e' subordinata,  oltre  che  alla  verifica
positiva da parte  del  Tavolo  di  cui  all'art.  2,  comma  4,  del
decreto-legge n. 35 del 2013, degli adempimenti di cui  al  comma  3,
del medesimo art. 2, del predetto decreto-legge n. 35 del 2013, anche
alla  formale  certificazione,  da  parte  regionale,   dell'avvenuto
pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti  e  dell'effettuazione
delle  relative  registrazioni   contabili   con   riferimento   alle
anticipazioni di liquidita' ricevute precedentemente. 
  Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti  e  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 luglio 2015 
 
                           Il ragioniere generale dello Stato: Franco 

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2015 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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