IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto-legge 10 dicembre 2013, n.  136,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  febbraio  2014,  n.  6,  di  seguito
«decreto-legge n. 136 del 2013» e, in particolare, gli art. 1 e 2; 
  Considerato che, ai sensi all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n.
136 del 2013,  i  Ministri  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e  del  mare  e
della salute, di seguito «Ministri», d'intesa con il Presidente della
Regione Campania, definiscono, entro 15 giorni dalla data di  entrata
in vigore del medesimo  decreto-legge,  gli  indirizzi  comuni  e  le
priorita' per lo svolgimento, da parte del Consiglio per la ricerca e
la sperimentazione in agricoltura,  dell'Istituto  superiore  per  la
protezione  e  la  ricerca  ambientale,  dell'Istituto  superiore  di
sanita' e dell'Agenzia regionale  per  la  protezione  ambientale  in
Campania, di seguito «Enti», di «indagini tecniche per la  mappatura,
anche  mediante  strumenti  di  telerilevamento,  dei  terreni  della
regione Campania destinati  all'agricoltura,  al  fine  di  accertare
l'eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di  sversamenti
e smaltimenti abusivi anche mediante combustione»; 
  Vista la direttiva  dei  Ministri  del  23  dicembre  2013  recante
«Indicazioni per  lo  svolgimento  delle  indagini  tecniche  per  la
mappatura   dei   terreni   della    Regione    Campania    destinati
all'agricoltura», di seguito «direttiva del 23 dicembre 2013»,  e  in
particolare gli articoli 1, comma 1, che ha disposto la  condivisione
dei dati disponibili «anche  attraverso  l'utilizzo  della  struttura
informatica dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e
del Molise per la raccolta  delle  informazioni,  l'esecuzione  delle
procedure di classificazione e la registrazione dei  terreni  oggetto
di indagine», e 2, comma 1,  che  ha  indicato  l'elenco  dei  comuni
ritenuti prioritari ai fini dello svolgimento delle indagini, per una
superficie interessata di 107.614  ettari,  nell'ambito  della  quale
sono emerse 1.562 segnalazioni di aree sospette, per  una  superficie
pari a 1.146,6 ettari adibiti a terreni agricoli; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 5,  del  decreto-legge
n. 136 del 2013, gli Enti presentano ai Ministri «una relazione con i
risultati delle indagini svolte e delle metodologie usate, contenente
anche una proposta sui possibili interventi di bonifica, sui tempi  e
sui costi, relativi ai terreni e alle acque di falda,  indicati  come
prioritari dalla medesima direttiva»; 
  Vista la Relazione presentata  in  data  10  marzo  2014  ai  sensi
dell'art. 1, comma 5, primo periodo, del  decreto-legge  n.  136  del
2013, di seguito «Relazione del 10 marzo 2014» e, in particolare,  la
divisione dei  terreni  oggetto  di  indagine  in  cinque  classi  di
rischio; 
  Visto il decreto dei Ministri dell'11 marzo 2014, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 75 del  31  marzo  2014,  di  seguito  «decreto
dell'11 marzo 2014» con il quale, sulla base della predetta Relazione
del 10 marzo 2014, sono state  disposte  indagini  dirette  sui  siti
della regione Campania ricadenti nelle classi di rischio da  5  a  2,
come individuate nella medesima Relazione; 
  Vista la direttiva dei «Ministri» del 16 aprile  2014,  di  seguito
«direttiva del 16 aprile 2014», con la quale sono stati definiti,  ai
sensi dell'art. 1, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 136
del 2013, ulteriori territori da sottoporre  alle  indagini  tecniche
per  la  mappatura  dei  terreni  della  Regione  Campania  destinati
all'agricoltura  di  cui  all'art.   1,   comma   1,   del   medesimo
decreto-legge; 
  Vista la direttiva dei «Ministri» del 16 giugno 2014 con  la  quale
e' stata modificata la composizione del Gruppo di lavoro; 
  Vista la Relazione trasmessa dal coordinatore del Gruppo di lavoro,
costituito ai sensi della direttiva del 23 dicembre 2013 e di seguito
indicato come «Gruppo di lavoro», in data 30 gennaio 2015, di seguito
«Relazione del 30 gennaio 2015», come integrata con  lettera  del  12
febbraio  2015,  all'esito  delle  disposte  indagini   dirette   con
riferimento ai siti ricadenti nelle classi di rischio 5 e 4 di cui al
citato decreto dell'11 marzo 2014, con la quale i suddetti siti  sono
stati ripartiti in quattro diverse classi di rischio ai fini dell'uso
agricolo, nonche' all'esito delle indagini sugli ulteriori  territori
della Regione Campania indicati con la citata direttiva del 16 aprile
2014; 
  Visto il decreto interministeriale del  12  febbraio  2015  con  il
quale i Ministeri delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare  e  della
salute, recependo le risultanze delle indagini dirette  di  cui  alla
Relazione del 30 gennaio 2015,  hanno  individuato  i  terreni  della
regione Campania, ricadenti nelle classi di rischio 5 e  4,  che  non
possono  essere   destinati   alla   produzione   agroalimentare   ma
esclusivamente a colture diverse in  considerazione  delle  capacita'
fitodepurative, ovvero i terreni  da  destinare  solo  a  determinate
produzioni  agroalimentari  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  6,   del
decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136; 
  Vista altresi' la Relazione trasmessa dal coordinatore  del  Gruppo
di lavoro in data 22 giugno 2015, di seguito «Relazione del 22 giugno
2015», all'esito delle disposte indagini dirette con  riferimento  ai
siti ricadenti nelle classi di rischio 3 di  cui  al  citato  decreto
dell'11 marzo 2014, con la quale e' stata confermata la  ripartizione
dei siti in quattro  diverse  classi  di  rischio  ai  fini  dell'uso
agricolo, come gia' previsto dal  decreto  interministeriale  del  12
febbraio 2015; 
  Considerato che la Relazione del 22 giugno 2015  sara'  pubblicata,
contestualmente alla pubblicazione del  presente  decreto,  sui  siti
istituzionali dei Ministeri delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  e
della salute; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 6,  del  decreto-legge
10 dicembre 2013, n. 136, entro il termine di quindici  giorni  dalla
presentazione dei risultati delle indagini dirette, con  uno  o  piu'
decreti dei Ministri sono indicati, anche tenendo conto dei  principi
di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento  (CE)  n.  178/2002  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio  2002,  i  terreni
della  regione  Campania  che  non  possono  essere  destinati   alla
produzione agroalimentare ma  esclusivamente  a  colture  diverse  in
considerazione delle capacita' fitodepurative, ovvero  i  terreni  da
destinare solo a determinate produzioni agroalimentari; 
  Ritenuto quindi necessario procedere a tale  individuazione  per  i
territori ricadenti nella classe  di  rischio  3  di  cui  al  citato
decreto dell'11 marzo 2014 sulla base dei risultati  riportati  nella
Relazione del 22 giugno 2015; 
  Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del  28  gennaio  2002  che  stabilisce  i  principi  e  i
requisiti  generali   della   legislazione   alimentare,   istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare ed in particolare gli articoli 7, 14
e 15; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»; 
  Considerata la necessita' di dare attuazione alle previsioni di cui
al citato art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 136 del 2013; 
 
                               Emanano 
                        il presente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
Individuazione, a seguito delle indagini dirette, di terreni agricoli
  della  Regione  Campania  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  6,   del
  decreto-legge n. 136 del 2013. 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma 6,  primo  e  secondo  periodo,  del
decreto-legge n. 136 del 2013: 
    a) i terreni di cui all'allegato  «A»  possono  essere  destinati
alle produzioni agroalimentari; 
    b) i terreni di cui all'allegato  «B»  possono  essere  destinati
solo a determinate produzioni agroalimentari, secondo  le  condizioni
indicate nel medesimo allegato; 
    c) i terreni di cui all'allegato «C» non possono essere destinati
alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a  colture  diverse
in  considerazione  delle  capacita'   fitodepurative,   secondo   le
condizioni indicate nel medesimo allegato; 
    d)  i  terreni  di  cui  all'allegato  «D»  non  possono   essere
utilizzati per la produzione agroalimentare o silvopastorale  secondo
le indicazioni contenute nel medesimo allegato. 
  2. Il divieto di cui all'art. 1, comma 6, del decreto dell'11 marzo
2014, cessa a decorrere dalla data di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale del presente decreto per i soli terreni di cui al comma  1,
lettera a).