IL DIRETTORE GENERALE 
                  per la promozione della qualita' 
                    agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il regolamento (CE) n.  606/2009  della  Commissione  del  10
luglio 2009 recante alcune modalita' di applicazione del  regolamento
(CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda  le  categorie  di
prodotti  vitivinicoli,  le  pratiche  enologiche   e   le   relative
restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per  il  controllo
delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria
per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di  metodi  di
analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali  d'analisi
dei vini e dei mosti dell'OIV; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei
prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.  922/72,  (CEE)
n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in  particolare  l'art.
80, dove e' previsto che la Commissione adotta, ove necessario,  atti
di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo
5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte  II  dell'allegato
VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati  e
pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del  vino
(OIV), a meno che tali  metodi  siano  inefficaci  o  inadeguati  per
conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione. 
  Visto il  citato  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento
Europeo e del Consiglio del  17  dicembre  che  all'art.  80,  ultimo
comma,  prevede  che  in  attesa  dell'adozione  di  tali  metodi  di
esecuzione,  i  metodi  e  le  regole  da  utilizzare   sono   quelli
autorizzati dagli Stati membri interessati; 
  Visto il  citato  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146  prevede  la
designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati
ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il  decreto  8  settembre  2011,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale) n.  218  del  19
settembre 2011 con il quale al laboratorio Bi.Lab S.r.l., ubicato  in
Guarene  (CN),   Strada   Porini   n.   1/B,   e'   stata   rinnovata
l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi  nel  settore
vitivinicolo; 
  Vista  la  domanda   di   ulteriore   rinnovo   dell'autorizzazione
presentata dal laboratorio sopra indicato in data 3 agosto 2015; 
  Considerato che il laboratorio  sopra  indicato  ha  dimostrato  di
avere ottenuto in data 22 maggio 2015 l'accreditamento  relativamente
alle prove indicate nell'allegato  al  presente  decreto  e  del  suo
sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni  della  norma  UNI
CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo  conforme  alla  norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed  accreditato  in  ambito  EA  -  European
Cooperation for Accreditation; 
  Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono  metodi
di   analisi   raccomandati    e    pubblicati    dall'Organizzazione
internazionale della vigna e del vino (OIV); 
  Considerato che con decreto 22  dicembre  2009  ACCREDIA  -  L'Ente
Italiano di Accreditamento e' stato designato quale  unico  organismo
italiano a svolgere  attivita'  di  accreditamento  e  vigilanza  del
mercato; 
  Ritenuti  sussistenti  le  condizioni  e  i  requisiti  concernenti
l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il laboratorio Bi.Lab  S.r.l.,  ubicato  in  Guarene  (CN),  Strada
Porini n. 1/B, e' autorizzato al rilascio dei certificati di  analisi
nel  settore  vitivinicolo  limitatamente  alle  prove  elencate   in
allegato al presente decreto.