La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                    Autorizzazione alla ratifica 
 
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato  a  ratificare  la
Convenzione internazionale per la  protezione  di  tutte  le  persone
dalle sparizioni  forzate,  adottata  dall'Assemblea  Generale  delle
Nazioni Unite il 20 dicembre 2006.