IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
                           di concerto con 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio  2014,
con cui la Sen. Prof.ssa Stefania Giannini e' stata nominata Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162, recante "Riordinamento delle scuole  dirette  a  fini  speciali,
delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento"; 
  Vista la legge 19 novembre 1990, n.  341,  recante  "Riforma  degli
ordinamenti didattici universitari"; 
  Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive
modificazioni, recante "Modifica alla  disciplina  del  concorso  per
uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione  per  le
professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114,  della
l. 15 maggio 1997, n. 127"; 
  Visto in particolare l'art.  16,  comma  5,  del  predetto  decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, che stabilisce  che  il  numero
dei laureati da ammettere alla scuola, e' determinato con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica,
di concerto con il Ministro di grazia  e  giustizia,  in  misura  non
inferiore al dieci per  cento  del  numero  complessivo  di  tutti  i
laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico precedente,
tenendo conto,  altresi',  del  numero  dei  magistrati  cessati  dal
servizio a qualunque titolo nell'anno precedente aumentato del  venti
per cento del numero di posti resisi vacanti nell'organico dei  notai
nel medesimo  periodo,  del  numero  di  abilitati  alla  professione
forense  nel  corso  del  medesimo  periodo  e  degli  altri  sbocchi
professionali da ripartire per ciascuna scuola di cui al comma  1,  e
delle condizioni di ricettivita' delle scuole; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica,  di  concerto  con  il  Ministro   della
giustizia, 21 dicembre 1999,  n.  537,  e  successive  modificazioni,
concernente  l'istituzione  e  l'organizzazione   delle   scuole   di
specializzazione  per  le  professioni  legali  e,  in   particolare,
l'articolo 3, comma 1, che prescrive che il  numero  complessivo  dei
laureati   in   giurisprudenza   da   ammettere   alle   scuole    di
specializzazione per le professioni legali e' determinato annualmente
con  decreto  ai  sensi  dell'articolo  16,  comma  5,  del   decreto
legislativo n. 398 del 1997; 
  Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in  materia  di
accessi ai corsi universitari; 
  Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, e, in particolare, l'art. 2,
comma 1, lett. b, n. 1), che prescrive che il numero dei laureati  da
ammettere alle scuole di specializzazione per le  professioni  legali
sia determinato, fermo restando quanto previsto nel comma 5 dell'art.
16 del decreto 17 novembre 1997, n. 398, in misura  non  superiore  a
dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi  tre
bandi per uditori giudiziari; 
  Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante  "Nuova
disciplina in materia di accesso in magistratura, nonche' in  materia
di progressione economica e di funzioni dei magistrati"; 
  Vista la nota prot. n. 50908 del 23 aprile 2015, con  la  quale  il
Ministero   della   giustizia,    Dipartimento    dell'organizzazione
giudiziaria, del personale e  dei  servizi,  Direzione  generale  dei
Magistrati, Ufficio III - Concorsi, ha comunicato il numero di  posti
per i quali sono stati banditi gli ultimi tre concorsi per magistrato
ordinario; 
  Vista la nota prot. n. 76669 del 18 maggio 2015, con  la  quale  il
Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di  giustizia,
Direzione generale della giustizia  civile,  Ufficio  III  -  Reparto
libere professioni, ha comunicato il numero  dei  notai  cessati  del
servizio  e  degli  abilitati  alla  professione  forense  nel  corso
dell'anno 2014; 
  Vista la nota prot. n. 62787 del 22 maggio 2015, con  la  quale  il
Ministero   della   giustizia,    Dipartimento    dell'organizzazione
giudiziaria, del personale e  dei  servizi,  Direzione  generale  dei
Magistrati, Ufficio II - Status giuridico ed economico, ha comunicato
il numero dei magistrati ordinari  cessati  dal  servizio  nel  corso
dell'anno 2014; 
  Considerata la necessita' di determinare, ai  sensi  dell'art.  16,
comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e dell'art.
2, comma 1, lett. b, n. 1), della legge 25 luglio 2005,  n.  150,  il
numero dei laureati in giurisprudenza da  ammettere  alle  scuole  di
specializzazione  per  le  professioni  legali  nell'anno  accademico
2015-2016; 
 
                              Decreta: 
 
  1 -  Il  numero  complessivo  dei  laureati  in  giurisprudenza  da
ammettere   nell'anno   accademico   2015-2016   alle    scuole    di
specializzazione per le  professioni  legali,  determinato  ai  sensi
dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre  1997,  n.
398 e dell'art 2, comma 1, lettera b, n. 1), della  legge  25  luglio
2005, n. 150, e' pari a 3.700 unita'. 
  2 - Con il decreto di cui all'articolo 4, comma 1, del  regolamento
adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537, sara'  determinata  la
ripartizione dei posti disponibili  tra  le  universita'  sedi  delle
predette scuole di specializzazione. 
    Roma, 20 agosto 2015 
 
                                        Il Ministro dell'istruzione,  
                                     dell'universita' e della ricerca 
                                                 Giannini             
Il Ministro della giustizia 
         Orlando