IL DIRETTORE DEI LAVORI 
                            E DEL DEMANIO 
 
  Visto l'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111,  cosi'  come
modificato dall'art. 23-ter, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito in legge, con modificazioni, 7 agosto 2012, n. 135,
recanti disposizioni in  materia  di  valorizzazione  del  patrimonio
immobiliare dello Stato; 
  Visto in particolare il comma  8-quater  del  citato  art.  33  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, il quale prevede che il Ministero
della difesa, con uno o piu' decreti, da adottare  sentita  l'Agenzia
del   demanio,   individua   tutti   i   beni   immobili    assegnati
all'Amministrazione  della  difesa  non  utilizzati   per   finalita'
istituzionali, da  consegnare  all'Agenzia  del  demanio  per  essere
inseriti in programmi di dismissione e valorizzazione ai sensi  delle
norme vigenti in materia, mediante il  trasferimento/conferimento  ad
un fondo comune di investimento immobiliare; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilita' per il
2015), la quale all'art. 1, comma 374 prevede che il Ministero  della
difesa  assicuri  la  realizzazione  di  introiti   derivanti   dalle
dismissioni degli immobili in proprio uso,  tali  da  determinare  un
miglioramento dei saldi  di  finanza  pubblica  per  un  importo  non
inferiore a 220 milioni di euro per l'anno 2015 e a 100  milioni  per
gli anni 2016 e 2017; 
  Visto il decreto direttoriale n. 1/2/5/2010 del 5 marzo 2010 con il
quale sono stati individuati gli immobili in uso al  Ministero  della
difesa da inserire in un programma di dismissioni da attuare  secondo
le procedure previste dall'art. 14-bis del  decreto-legge  26  giugno
2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, articolo coordinato e riprodotto  all'art.  307,
comma 10 del  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66  (Codice
dell'ordinamento militare); 
  Visto il decreto direttoriale n. 88/2/5/2012 del 24 agosto 2012 con
il quale sono stati individuati alcuni immobili in uso  al  Ministero
della difesa, non piu' utili ai fini  istituzionali  da  riconsegnare
all'Agenzia del demanio ai sensi dell'art.  33  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, cosi' come modificato dall'art. 23-ter, comma  1
del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, 7 agosto 2012, n. 135; 
  Tenuto conto che al Dicastero della difesa, ai sensi  dell'art.  33
comma 8-quater del citato decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98  sono
attribuite le risorse rivenienti dalla cessione delle quote dei fondi
a cura del Ministero dell'economia e delle finanze in misura  del  30
per cento, con prioritaria destinazione  alla  razionalizzazione  del
settore  infrastrutturale,  ad  esclusione   di   spese   di   natura
ricorrente; 
  Ravvisata  la  necessita'  di   procedere   all'individuazione   di
ulteriori immobili da consegnare all'Agenzia del demanio, al fine  di
consentire nelle citta' di Milano e Piacenza lo sviluppo di  omogenee
attivita'  di  valorizzazione  e  dismissione  riguardanti  sia   gli
immobili non piu' utili al Ministero della difesa  sia  gli  immobili
gia' nelle disponibilita' della citata Agenzia del demanio; 
  Considerato che l'art. 1, comma 376 della legge 23  dicembre  2014,
n. 190 consente al Ministero della difesa di  assicurare  le  risorse
previste dall'art. 1 comma 374 della medesima legge,  anche  mediante
il  versamento  delle  risorse  attribuite  al  dicastero  ai   sensi
dell'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,  e  successive
modificazioni, derivanti dalla cessione delle quote dei fondi  comuni
di investimento immobiliare; 
  Sentita l'Agenzia del demanio; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Gli immobili denominati rispettivamente «Ex  Ospedale  Militare»
di Piacenza e «Comprensorio militare Baggio» di Milano, di proprieta'
dello  Stato  ed  in  uso  all'Amministrazione  della  difesa,   sono
individuati  quali  non  piu'  utili  ai   fini   istituzionali,   da
riconsegnare all'Agenzia del demanio per le  finalita'  dell'art.  33
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, cosi' come  modificato  dall'art.
23-ter, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in
legge, con modificazioni, 7 agosto 2012, n. 135. 
  2. I citati immobili entrano pertanto a far  parte  del  patrimonio
disponibile dello Stato per essere  assoggettati  alle  procedure  di
valorizzazione e dismissione previste dall'art. 33 del  decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, e  successive  modificazioni,  limitatamente  ai
beni suscettibili di valorizzazione. Accertate  difformita'  relative
all'identificazione catastale e alla descrizione  degli  immobili  di
cui al precedente comma 1., esse non incidono sulla  titolarita'  del
diritto sugli immobili stessi. 
  3. I suddetti richiamati immobili, oggetto  del  presente  decreto,
rientrano  nella  disponibilita'  dell'Agenzia  del  demanio  per  le
finalita' di cui alle norme in premessa.