IL DIRETTORE GENERALE per gli incentivi alle imprese Visto l'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che istituisce presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che stabilisce che il predetto Fondo speciale rotativo, di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, sono state individuate le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 3 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2015, foglio n. 78, con il quale e' approvata la convenzione stipulata in data 29 ottobre 2014 tra il Ministero dello sviluppo economico e Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale S.p.a., in qualita' di mandatario del raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto del 23 ottobre 2014, per l'affidamento del «servizio di assistenza e supporto al Ministero dello sviluppo economico, per l'espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi e istruttori connessi alla concessione, all'erogazione, ai controlli e al monitoraggio delle agevolazioni concesse in favore di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228 del 28 settembre 2013, recante l'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro comunitario «Orizzonte 2020», come modificato e integrato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 2014; Visto, in particolare, l'art. 12, comma 3, del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013 che stabilisce che, limitatamente ai progetti proposti dalle piccole e medie imprese, la prima erogazione del finanziamento agevolato puo' essere disposta a titolo di anticipazione nel limite massimo del 25 per cento del totale del finanziamento concesso; che, al fine di garantire le somme erogate in anticipazione, il Ministero puo' procedere all'istituzione di un apposito strumento di garanzia, mediante la trattenuta di una quota non superiore al 2 per cento dell'ammontare delle risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 3, del medesimo decreto, e, infine, che le imprese che intendono avvalersi del predetto strumento sono tenute a contribuire con una quota proporzionale all'anticipazione richiesta, nella misura definita con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese; Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 25 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 179 del 4 agosto 2014, che, all'art. 2, comma 1, fissa, per l'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro comunitario «Orizzonte 2020», nella misura del 2 per cento la trattenuta della quota delle risorse finanziarie da destinare allo strumento di garanzia e, all'art. 4, comma 1, lettera c), fissa nella misura del 2 per cento dell' anticipazione richiesta la quota del contributo a carico delle imprese che intendono avvalersi dello strumento di garanzia stesso; Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 64 del 18 marzo 2015, che eleva la quota del predetto contributo a carico delle imprese che intendono avvalersi dello strumento di garanzia dal 2 al 2,7 per cento, sulla base della metodologia definita dal soggetto gestore, Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale S.p.a.; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 5 dicembre 2014, che disciplina l'intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l' «industria sostenibile»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 4 dicembre 2014, che disciplina l'intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche e per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 2015, che introduce modifiche e integrazioni ad entrambi i suddetti decreti in data 15 ottobre 2014; Visti, in particolare, gli articoli 13 dei predetti decreti ministeriali 15 ottobre 2014, che, al comma 2, prevedono che un importo non superiore al 60 per cento del finanziamento agevolato puo' essere erogato, su richiesta del soggetto beneficiario, in due quote anticipate, ciascuna pari al 30 per cento del finanziamento stesso, e che, al fine di garantire le somme erogate in anticipazione il Ministero dello sviluppo economico puo' istituire un apposito strumento di garanzia, mediante la costituzione di un fondo alimentato inizialmente dalla trattenuta di una quota non superiore al 2 per cento dell'ammontare delle risorse finanziarie disponibili e che le imprese che intendono avvalersi del predetto strumento di garanzia sono tenute a contribuire al predetto fondo con una quota proporzionale al finanziamento da anticipare, nella misura definita con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese; Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 30 aprile 2015, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 2015, con il quale, all'art. 10, comma 5, viene fissata, nella misura del 2 per cento dell'ammontare delle risorse finanziarie disponibili, la quota con la quale alimentare il predetto strumento di garanzia per gli interventi agevolativi di cui ai citati decreti ministeriali 15 ottobre 2014; Ritenuto di dover istituire un unico strumento di garanzia per gli interventi agevolativi di cui ai predetti decreti ministeriali 20 giugno 2013 e 15 ottobre 2014 tramite la costituzione di un unico fondo indisponibile; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; b) «soggetto gestore»: il soggetto a cui sono affidati gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle proposte progettuali, l'erogazione delle agevolazioni, l'esecuzione di monitoraggi, ispezioni e controlli; c) «Fondo crescita sostenibile»: il fondo di cui all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; d) «strumento di garanzia» (o «strumento»): lo strumento di garanzia di cui all'art. 12, comma 3, del decreto ministeriale 20 giugno 2013 e di cui agli articoli 13, comma 2, dei decreti ministeriali 15 ottobre 2014; e) «imprese beneficiarie»: le imprese beneficiarie di una anticipazione a valere sul Fondo crescita sostenibile.