IL DIRETTORE GENERALE 
                   per gli incentivi alle imprese 
 
  Visto l'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che istituisce
presso il Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato
il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica; 
  Visto il decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  recante  «Misure
urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che
stabilisce che il predetto Fondo speciale rotativo, di  cui  all'art.
14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, assume  la  denominazione  di
«Fondo per la crescita sostenibile»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  8  marzo  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  113
del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma
3, del predetto decreto-legge n. 83 del 22 giugno  2012,  sono  state
individuate le priorita', le forme e le intensita' massime  di  aiuto
concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; 
  Visto il decreto del Direttore  generale  per  gli  incentivi  alle
imprese del Ministero  dello  sviluppo  economico  3  novembre  2014,
registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2015, foglio n. 78, con
il quale e' approvata la convenzione stipulata  in  data  29  ottobre
2014  tra  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e   Banca   del
Mezzogiorno-MedioCredito Centrale S.p.a., in qualita'  di  mandatario
del raggruppamento temporaneo di  operatori  economici,  costituitosi
con atto del 23 ottobre 2014,  per  l'affidamento  del  «servizio  di
assistenza e supporto al  Ministero  dello  sviluppo  economico,  per
l'espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi e  istruttori
connessi  alla  concessione,  all'erogazione,  ai  controlli   e   al
monitoraggio delle agevolazioni concesse in  favore  di  progetti  di
ricerca, sviluppo e innovazione»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  20  giugno
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 228 del 28 settembre 2013, recante l'intervento del Fondo  per  la
crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli
ambiti tecnologici  identificati  dal  Programma  quadro  comunitario
«Orizzonte  2020»,  come  modificato  e  integrato  dal  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  25  del  31  gennaio
2014; 
  Visto, in particolare, l'art. 12, comma 3, del predetto decreto del
Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013 che stabilisce  che,
limitatamente ai progetti proposti dalle piccole e medie imprese,  la
prima erogazione del finanziamento agevolato puo' essere  disposta  a
titolo di anticipazione nel limite  massimo  del  25  per  cento  del
totale del finanziamento concesso; che, al fine di garantire le somme
erogate in anticipazione, il Ministero puo' procedere all'istituzione
di un apposito strumento di garanzia, mediante la trattenuta  di  una
quota non superiore al  2  per  cento  dell'ammontare  delle  risorse
finanziarie di cui all'art. 2, comma  3,  del  medesimo  decreto,  e,
infine, che le imprese che intendono avvalersi del predetto strumento
sono   tenute   a   contribuire   con   una    quota    proporzionale
all'anticipazione richiesta, nella misura definita  con  decreto  del
Direttore generale per gli incentivi alle imprese; 
  Visto il decreto del Direttore  generale  per  gli  incentivi  alle
imprese del  Ministero  dello  sviluppo  economico  25  luglio  2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  179
del 4 agosto 2014, che, all'art. 2, comma 1, fissa, per  l'intervento
del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca
e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro
comunitario «Orizzonte  2020»,  nella  misura  del  2  per  cento  la
trattenuta della quota delle risorse finanziarie  da  destinare  allo
strumento di garanzia e, all'art. 4, comma 1, lettera c), fissa nella
misura del 2 per cento dell' anticipazione  richiesta  la  quota  del
contributo a carico  delle  imprese  che  intendono  avvalersi  dello
strumento di garanzia stesso; 
  Visto il decreto del Direttore  generale  per  gli  incentivi  alle
imprese  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  6  marzo   2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  64
del 18 marzo 2015, che eleva  la  quota  del  predetto  contributo  a
carico delle imprese  che  intendono  avvalersi  dello  strumento  di
garanzia dal 2  al  2,7  per  cento,  sulla  base  della  metodologia
definita dal soggetto  gestore,  Banca  del  Mezzogiorno-MedioCredito
Centrale S.p.a.; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  15  ottobre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 283 del 5 dicembre 2014, che disciplina l'intervento del Fondo per
la crescita sostenibile in favore di grandi  progetti  di  ricerca  e
sviluppo  nell'ambito  di  specifiche  tematiche  rilevanti  per   l'
«industria sostenibile»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  15  ottobre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 282 del 4 dicembre 2014, che disciplina l'intervento del Fondo per
la crescita sostenibile in favore di grandi  progetti  di  ricerca  e
sviluppo nel  settore  delle  tecnologie  dell'informazione  e  della
comunicazione elettroniche e per  l'attuazione  dell'Agenda  digitale
italiana; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  19  marzo
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 99 del 30 aprile 2015, che introduce modifiche e  integrazioni  ad
entrambi i suddetti decreti in data 15 ottobre 2014; 
  Visti,  in  particolare,  gli  articoli  13  dei  predetti  decreti
ministeriali 15 ottobre 2014, che,  al  comma  2,  prevedono  che  un
importo non superiore al 60 per  cento  del  finanziamento  agevolato
puo' essere erogato, su richiesta del soggetto beneficiario,  in  due
quote anticipate, ciascuna pari al 30  per  cento  del  finanziamento
stesso, e che, al fine di garantire le somme erogate in anticipazione
il Ministero dello sviluppo  economico  puo'  istituire  un  apposito
strumento  di  garanzia,  mediante  la  costituzione  di   un   fondo
alimentato inizialmente dalla trattenuta di una quota  non  superiore
al 2 per cento dell'ammontare delle risorse finanziarie disponibili e
che le imprese che intendono  avvalersi  del  predetto  strumento  di
garanzia sono tenute a contribuire al predetto fondo  con  una  quota
proporzionale al finanziamento da anticipare, nella  misura  definita
con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese; 
  Visto il decreto del Direttore  generale  per  gli  incentivi  alle
imprese del Ministero dello sviluppo economico 30 aprile 2015, di cui
al comunicato pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 110 del 14 maggio 2015, con il quale, all'art. 10,  comma
5, viene fissata, nella misura del 2 per cento  dell'ammontare  delle
risorse finanziarie disponibili, la quota con la quale alimentare  il
predetto strumento di garanzia per gli interventi agevolativi di  cui
ai citati decreti ministeriali 15 ottobre 2014; 
  Ritenuto di dover istituire un unico strumento di garanzia per  gli
interventi agevolativi di cui ai  predetti  decreti  ministeriali  20
giugno 2013 e 15 ottobre 2014 tramite la  costituzione  di  un  unico
fondo indisponibile; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    b) «soggetto gestore»:  il  soggetto  a  cui  sono  affidati  gli
adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria  delle
proposte progettuali, l'erogazione delle  agevolazioni,  l'esecuzione
di monitoraggi, ispezioni e controlli; 
    c) «Fondo crescita sostenibile»: il fondo di cui all'art. 23  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
    d) «strumento di  garanzia»  (o  «strumento»):  lo  strumento  di
garanzia di cui all'art. 12, comma 3,  del  decreto  ministeriale  20
giugno 2013  e  di  cui  agli  articoli  13,  comma  2,  dei  decreti
ministeriali 15 ottobre 2014; 
    e)  «imprese  beneficiarie»:  le  imprese  beneficiarie  di   una
anticipazione a valere sul Fondo crescita sostenibile.