IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Rilevata la necessita' e l'urgenza di adottare misure che
assicurino la compensazione degli effetti finanziari connessi alla
disposizione prevista dall'articolo 1, comma 629, lettera a), numero
3), capoverso d-quinquies, della legge 29 dicembre 2014, n.190;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di consentire un termine piu'
lungo per la presentazione della richiesta di accesso alla procedura
di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a
5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e di contenere i
correlati termini di decadenza per l'accertamento e l'atto di
contestazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 29 settembre 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Copertura effetti finanziari negativi mediante utilizzo delle
maggiori entrate di cui all'art. 1 della legge n. 186 del 2014
1. All'articolo 1, comma 632, terzo periodo, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "misure di deroga," e' inserito il seguente
periodo: "alla copertura dei relativi effetti finanziari negativi si
provvede, per l'anno 2015, con le maggiori entrate di cui
all'articolo 1 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, attestate
dall'Agenzia delle entrate nel medesimo anno sulla base delle
richieste di accesso alla procedura di collaborazione volontaria di
cui alla medesima legge 15 dicembre 2014, n. 186, acquisite dalla
medesima Agenzia, che, pertanto, sono iscritte in bilancio;";
b) conseguentemente, dopo le parole: "con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli" sono soppresse le
parole: ", da adottare entro il 30 settembre 2015,";
c) conseguentemente nell'ultimo periodo, penultima parte, la
data: "2015" e' sostituita dalla data: "2016" e la cifra: "1.716" e'
sostituita dalla cifra: "728".