IL DIRETTORE GENERALE 
                            delle Finanze 
 
 
                                  e 
 
 
                       IL RAGIONIERE GENERALE 
                             dello Stato 
 
  Visto il decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 settembre  2011,  n.  148,  concernente
«Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo»; 
  Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   recante
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici»; 
  Visto l'art. 1, comma 508, primo periodo, della legge  27  dicembre
2013, n. 147, il quale stabilisce  che,  al  fine  di  assicurare  il
concorso delle regioni a statuto speciale e delle  province  autonome
di  Trento  e  di  Bolzano  all'equilibrio   dei   bilanci   e   alla
sostenibilita' del debito pubblico, in attuazione dell'art. 97, primo
comma, della Costituzione,  le  nuove  e  maggiori  entrate  erariali
derivanti dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,  e   dal
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono riservate all'Erario,  per
un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, per essere
interamente destinate alla copertura degli oneri per il servizio  del
debito pubblico,  al  fine  di  garantire  la  riduzione  del  debito
pubblico stesso nella misura e nei tempi stabiliti dal Trattato sulla
stabilita',  sul  coordinamento  e   sulla   governance   nell'Unione
economica e monetaria, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012,  ratificato
ai sensi della legge 23 luglio 2012, n. 114; 
  Visto l'art. 1, comma 508, secondo periodo, della legge n. 147  del
2013, il  quale  dispone  che  con  apposito  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze,  sentiti  i  Presidenti  delle  giunte
regionali interessati, da adottare entro sessanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della stessa legge, sono stabilite le  modalita'
di  individuazione   del   maggior   gettito,   attraverso   separata
contabilizzazione; 
  Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,  recante  la  «Approvazione  del   testo   unico   delle   leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige» ed, in particolare, gli articoli da 69 a 75-bis nei quali sono
indicate le quote dei tributi erariali spettanti alla regione ed alle
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  nonche'  il  decreto
legislativo  16  marzo  1992,  n.  268,  concernente  le  «Norme   di
attuazione dello Statuto speciale della Regione  Trentino-Alto  Adige
in materia di finanza regionale e provinciale»; 
  Visti la legge costituzionale 31 gennaio 1963,  n.  1,  recante  lo
«Statuto speciale  della  Regione  Friuli  Venezia  Giulia»,  ed,  in
particolare, l'art. 49 nel quale sono indicate le quote delle entrate
tributarie spettanti alla regione, nonche' il decreto del  Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, concernente  le  «Norme  di
attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia
in materia di finanza regionale»; 
  Visti la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.  3,  recante  lo
«Statuto speciale per la Sardegna» ed, in particolare, l'art.  8  nel
quale sono indicate le quote delle entrate tributarie spettanti  alla
regione, nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio
1949, n. 250, concernente  le  «Norme  di  attuazione  dello  Statuto
speciale della Regione Sardegna»; 
  Visti  la  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.   2,   di
conversione del regio decreto legislativo 15  maggio  1946,  n.  455,
recante «Approvazione dello Statuto della Regione siciliana», nonche'
il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965,  n.  1074,
concernente le «Norme  di  attuazione  dello  statuto  della  regione
siciliana in materia finanziaria», ed, in particolare, l'art.  2  che
stabilisce le quote delle entrate tributarie spettanti alla regione; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  17
ottobre 2008, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  268  del  15
novembre 2008 - supplemento ordinario n. 252,  recante  «Disposizioni
in  materia  di  finanza  regionale  del  Friuli  Venezia  Giulia»  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  20
luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 19 agosto
2011, recante disposizioni in tema di «Attuazione dell'art. 2,  comma
108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia  di  versamenti
diretti delle quote dei  proventi  erariali  spettanti  alla  Regione
Trentino-Alto Adige/Sudtirol ed alle province autonome di Trento e di
Bolzano»; 
  Visto l'art. 1, comma 511, della legge 23 dicembre 2014, n. 190  il
quale dispone che a decorrere  dall'anno  2015,  le  riserve  di  cui
all'art. 1,  comma  508,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,
afferenti al territorio  della  regione  Sardegna,  sono  finalizzate
nella misura di 50 milioni di euro alle spese in conto capitale della
regione e per il restante importo alla riduzione del debito regionale
e degli enti locali ricadenti nel territorio della medesima regione; 
  Considerata la necessita' di contabilizzare separatamente anche  le
riserve afferenti al territorio della regione Sardegna; 
  Visto il  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  237,  recante
disposizioni relative alla modifica della disciplina  in  materia  di
servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del
14 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269  del  19
novembre 2001, avente ad oggetto  l'approvazione  del  nuovo  modello
«F23» per il pagamento di tasse, imposte, sanzioni ed altre entrate; 
  Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  e
le  relative  disposizioni  di  attuazione,   che   disciplinano   il
versamento unitario delle imposte, tasse,  contributi  e  premi,  con
eventuale compensazione dei crediti; 
  Visto il regolamento approvato  con  decreto  interministeriale  22
maggio 1998, n. 183, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  138  del
16 giugno 1998, recante norme per l'individuazione della Struttura di
gestione, prevista dall'art. 22, comma 3, del decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, nonche' la determinazione  delle  modalita'  per
l'attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno  di  essi
spettanti, alla quale e' affidato il compito di ripartire  in  favore
degli enti destinatari le somme riscosse attraverso  il  sistema  del
versamento unificato; 
  Visto il decreto interministeriale del 15 ottobre 1998,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre  1998,  recante  norme
per la determinazione delle modalita' tecniche  di  ripartizione  fra
gli enti destinatari dei versamenti unitari delle somme a ciascuno di
essi spettanti; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del
19  giugno  2013  prot.  2013/75075,  pubblicato  sul  sito  internet
dell'Agenzia delle entrate il 19 giugno 2013, ai sensi  dell'art.  1,
comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  avente  ad  oggetto
l'approvazione delle nuove versioni dei modelli di versamento  «F24»,
«F24 Accise» e «F24 Semplificato», per  l'esecuzione  dei  versamenti
unitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
241; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del
28  giugno  2013  prot.  2013/79090,  pubblicato  sul  sito  internet
dell'Agenzia delle entrate il 28 giugno 2013, ai sensi  dell'art.  1,
comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, avente  ad  oggetto,
tra l'altro, l'approvazione della nuova  versione  del  modello  «F24
enti pubblici» (F24 EP), che utilizzano  gli  enti  pubblici,  alcune
amministrazioni statali ed altre  pubbliche  amministrazioni  per  il
versamento dei tributi erariali; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  contabilizzare  separatamente  e  far
affluire  all'Erario  gli  incrementi  di   imposta   derivanti   dal
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e dal decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, ivi compreso il maggior gettito afferente ai  territori
delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento
e Bolzano; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  11
settembre 2014, con il quale sono state  stabilite  le  modalita'  di
individuazione  del  maggior  gettito  relativo  all'anno   2014   da
riservare all'Erario, attraverso separata contabilizzazione, ai sensi
dell'art. 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con  il
quale e' stato  previsto  che  con  successivi  decreti  per  ciascun
esercizio finanziario dal 2015 al 2018 sono determinate le  incidenze
percentuali degli incrementi di  gettito  dei  tributi  da  riservare
all'Erario in applicazione dei predetti decreti-legge sono, altresi',
individuati gli appositi capitoli ed articoli di  entrata  sui  quali
devono essere separatamente contabilizzate tali entrate; 
  Vista la nota prot. n. 36169 del 3 settembre  2015  trasmessa  alle
regioni  Trentino-Alto  Adige,  Friuli  Venezia   Giulia,   Sardegna,
Sicilia, nonche' alle province autonome di Trento e Bolzano,  con  la
quale il Ministero dell'economia e  delle  finanze  ha  reso  noti  i
criteri di contabilizzazione delle nuove e maggiori entrate  erariali
derivanti dai citati decretilegge n. 138 del 2011 e n. 201 del  2011,
al fine di ottemperare alla disposizione del  citato  art.  1,  comma
508, secondo periodo, della legge n. 147 del 2013, il  quale  prevede
che siano sentiti i Presidenti delle giunte regionali interessati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nell'allegata tabella A, che costituisce  parte  integrante  del
presente decreto, sono riportate le previsioni  degli  incrementi  di
gettito dei tributi per l'anno 2015, distinte  per  capitolo/articolo
di imputazione del bilancio dello Stato, derivanti dal: 
    a)  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
    b)  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  2. Nell'allegata tabella A sono raffrontate, per ciascuno  dei  due
citati provvedimenti, le previsioni di cui  al  comma  1  con  quelle
complessive di competenza dei medesimi capitoli/articoli  di  entrata
del bilancio dello Stato, al fine di: 
    a) determinare  le  incidenze  percentuali  degli  incrementi  di
gettito derivanti dai provvedimenti di cui al comma 1, lettere  a)  e
b), del presente articolo rispetto al  gettito  complessivo  previsto
per i citati capitoli/articoli; 
    b) individuare gli  appositi  capitoli/articoli  di  entrata  sui
quali  devono  essere  separatamente  contabilizzate  tali   maggiori
entrate, riservate all'Erario, secondo le disposizioni  del  presente
decreto. 
  3. Nell'allegata tabella B, che costituisce  parte  integrante  del
presente  decreto,  sono   riportate   le   entrate   derivanti   dai
provvedimenti di cui al comma  1,  lettere  a)  e  b),  del  presente
articolo, distinte per capitolo/articolo di imputazione del  bilancio
dello Stato, riservate interamente all'Erario. Per tali  fattispecie,
le percentuali di riserva sono determinate  nella  misura  fissa  del
100%.