IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'articolo 48 del decreto-legge 30  settembre  2003  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco, ed, in particolare, il comma 33,  che
disciplina il procedimento di negoziazione del prezzo per i  prodotti
rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e Produttori; 
  Visto l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre  2012,  n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.
189, come modificato dall'articolo  1,  comma  585,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, ulteriormente novellato dall'art. 9-ter, comma
10,  lettera  b)  del  decreto-legge  n.  78/2015,   convertito   con
modificazioni dalla legge n. 125/2015, in base al quale «Entro il  30
settembre 2015, l'AIFA conclude le procedure di rinegoziazione con le
aziende farmaceutiche volte alla riduzione del prezzo di rimborso dei
medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito  di
raggruppamenti   di   medicinali    terapeuticamente    assimilabili,
individuati sulla base dei dati relativi  al  2014  dell'Osservatorio
nazionale  sull'impiego  dei  medicinali  OSMED-AIFA,   separando   i
medicinali a brevetto scaduto da  quelli  ancora  soggetti  a  tutela
brevettuale, autorizzati con indicazioni comprese nella medesima area
terapeutica, aventi il medesimo regime di rimborsabilita' nonche'  il
medesimo  regime  di  fornitura.  L'azienda   farmaceutica,   tramite
l'accordo negoziale  con  l'AIFA,  potra'  ripartire,  tra  i  propri
medicinali inseriti nei raggruppamenti terapeuticamente assimilabili,
la riduzione di  spesa  a  carico  del  Servizio  sanitari  nazionale
attesa, attraverso l'applicazione selettiva di riduzioni  del  prezzo
di rimborso. Il risparmio atteso in  favore  del  Servizio  sanitario
nazionale attraverso la rinegoziazione con l'azienda farmaceutica  e'
dato dalla sommatoria del valore differenziale tra il prezzo a carico
del  Servizio  sanitario  nazionale  di  ciascun  medicinale  di  cui
l'azienda e' titolare inserito  nei  raggruppamenti  terapeuticamente
assimilabili  e  il  prezzo  piu'  basso  tra  tutte  le   confezioni
autorizzate e commercializzate che consentono la medesima  intensita'
di  trattamento  a  parita'  di  dosi  definite   giornaliere   (DDD)
moltiplicato per i corrispondenti consumi registrati nell'anno  2014.
In caso di mancato accordo, totale  o  parziale,  l'AIFA  propone  la
restituzione  alle  regioni   del   risparmio   atteso   dall'azienda
farmaceutica, da effettuare  con  le  modalita'  di  versamento  gia'
consentite ai sensi dell'articolo 1, comma  796,  lettera  g),  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296,  fino  a  concorrenza  dell'ammontare
della   riduzione   attesa    dall'azienda    stessa,    ovvero    la
riclassificazione dei medicinali terapeuticamente assimilabili di cui
l'azienda e' titolare  con  l'attribuzione  della  fascia  C  di  cui
all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  fino
a concorrenza  dell'ammontare  della  riduzione  attesa  dall'azienda
stessa»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  "Visti
semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto l'articolo 1, comma 225, della legge  27  dicembre  2013,  n.
147; 
  Visto il verbale della riunione del 1° settembre 2015  tra  AIFA  e
aziende farmaceutiche nel corso della quale sono stati resi  noti  la
metodologia, i contenuti generali e le modalita' di svolgimento delle
negoziazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del  decreto  legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189, e successive modifiche; 
  Considerati  i  raggruppamenti   di   medicinali   terapeuticamente
assimilabili, individuati  sulla  base  dei  dati  relativi  al  2014
dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei  medicinali  OSMED-AIFA,
separando i medicinali a brevetto scaduto da quelli ancora soggetti a
tutela  brevettuale,  autorizzati  con  indicazioni  comprese   nella
medesima   area   terapeutica,   aventi   il   medesimo   regime   di
rimborsabilita' nonche' il medesimo regime di fornitura; 
  Considerato   che   i   suddetti   raggruppamenti   di   medicinali
terapeuticamente  assimilabili  sono  stati  individuati  nell'ambito
delle  seguenti  classi   farmacologiche:   inibitori   della   pompa
protonica, inibitori  dell'enzima  di  conversione  dell'angiotensina
(come  monocomposti  distintamente  da   quelli   in   associazione);
antagonisti del recettore  dell'angiotensina  II  (come  monocomposti
distintamente da quelli in associazione); statine e ezetimibe per  il
trattamento di I° livello in nota AIFA 13 distintamente da quelle per
il trattamento di II° livello; beta2-agonisti a lunga durata d'azione
(come monocomposti distintamente da quelli in  associazione),  agenti
antimuscarinici a lunga  durata  d'azione,  inibitori  selettivi  del
reuptake  della  serotonina;  eparine  a   basso   peso   molecolare;
bifosfonati e farmaci attivi sul metabolismo osseo; 
  Considerato  che   i   predetti   raggruppamenti   terapeuticamente
assimilabili non individuano raggruppamenti di medicinali equivalenti
sul piano terapeutico, ai sensi dell'articolo 15,  comma  11-ter  del
decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visti i procedimenti avviati d'ufficio nei  confronti  di  Menarini
Industrie  Farmaceutiche  Riunite  S.r.l.,  Glaxosmithkline   S.p.A.,
Chiesi Farmaceutici S.p.A.,  Takeda  Italia  S.p.A.,  Astrazeneca  UK
Limited, MSD Italia S.r.l., Sanofi-Aventis, Mylan S.p.A., Teva Italia
S.r.l., Doc Generici S.r.l., Sigmatau Industrie Farmaceutiche Riunite
S.p.A.,  Eg  S.p.A.,   Boehringer   Ingelheim   International   Gmbh,
Mediolanum Farmaceutici S.p.A., Italfarmaco  S.p.A.,  Sandoz  S.p.A.,
Novartis Farma S.p.A., Lundbeck A/S, Recordati  Industria  Chimica  e
Farmaceutica S.p.A., Bayer  Pharma  AG,  Mundipharma  Pharmaceuticals
S.r.l., Novartis Consumer Health S.p.A., Pensa Pharma S.p.A., Synthon
B.V., Roche S.p.A., Ranbaxy Italia  S.p.A.,  Addenda  Pharma  S.r.l.,
Hexal S.p.A., Daiichi Sankyo  Europe  Gmbh,  Abiogen  Pharma  S.p.A.,
Actavis Group Ptc EHF, Bgp Products B.V., Almus  S.r.l.,  S.F.  Group
S.r.l., Laboratori Alter  S.r.l.,  Sandoz  Gmbh,  Farmaceutici  Caber
S.p.A., Polifarma S.p.A., So.Se.Pharm S.r.l.,  Aspen  Pharma  Trading
Limited,  Istituto  Biochimico  Nazionale  Savio  S.r.l.,   Errekappa
Euroterapici S.p.A.,  Aziende  Chimiche  Riunite  Angelini  Francesco
S.p.A., Warner Chilcott Italy  S.r.l.,  Krka  D.D.  Novo  Mesto,  Ucb
Pharma S.p.A., Bracco S.p.A., Pfizer Italia S.r.l., Pharmaswiss Ceska
Republika  S.R.O.,  Bristol  Myers  Squibb  S.r.l.,  Crinos   S.p.A.,
Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l.,  Alfa  Wassermann  S.p.A.,  Abc
Farmaceutici S.p.A., Fenix Pharma - Societa' Cooperativa, Meda Pharma
S.p.A.,  Elpen,  Italchimici  S.p.A.,  Genetic   S.p.A.,   A.G.I.P.S.
Farmaceutici  S.r.l.,  Benedetti  &  Co.  S.p.A.,  Hexal   AG,   Piam
Farmaceutici S.p.A., Societa' Prodotti  Antibiotici  S.p.A.,  Pharmeg
S.r.l., Epifarma S.r.l., Sandoz B.V.; 
  Considerato che all'esito della negoziazione sono stati individuati
gli importi  dovuti  da  ogni  azienda  farmaceutica  convocata,  con
specificazione dei medicinali coinvolti e le  relative  modalita'  di
acquisizione del risparmio atteso, per i quali l'azienda ha optato; 
  Visti gli accordi  sottoscritti  tra  le  aziende  farmaceutiche  e
l'AIFA,  che  hanno  recepito  gli  esiti  dell'attivita'   negoziale
conclusa nei giorni 11, 17, 18, 21, 22, 24, 25,  28  e  29  settembre
2015; 
  Visti  gli  allegati  che  costituiscono  parte  integrante   della
presente determinazione; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Modalita' di riduzione di spesa a carico del SSN 
 
  1. Le modalita'  di  riduzione  di  spesa  a  carico  del  Servizio
sanitario  nazionale  prescelte  da  ciascuna   azienda   interessata
nell'ambito degli  accordi  negoziali  richiamati  in  premessa  sono
riportate  negli  Allegati  alla  presente  determinazione,  che   ne
costituiscono parte integrante, articolati come segue: 
    - Allegato A, contenente l'elenco  delle  specialita'  medicinali
riclassificate in fascia C) di cui all'art. 8,  comma  10,  della  L.
537/1993 fino al 31 dicembre 2017; 
    -  Allegato  B,  contenente  l'elenco  completo  all'esito  della
negoziazione dei medicinali autorizzati e regolarmente  in  commercio
alla data del 30 settembre 2015, elaborato ai sensi dell'articolo  7,
comma 1, del  decreto-legge  n.  347/2001,  convertito  in  legge  n.
405/2001, e successive modifiche, che sara' pubblicato esclusivamente
sul sito istituzionale dell'Agenzia a far data dall'entrata in vigore
della     presente     determinazione,     al      seguente      link
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/liste-di-trasparenza-e-ri
mborsabilit%C3%A0; 
    - Allegato C, contenente l'elenco  delle  specialita'  medicinali
per le quali i titolari di  AIC  corrisponderanno  un  rimborso  alle
Regioni, con le modalita' gia' consentite del pay-back; 
    - Allegato D, contenente l'elenco delle  specialita'  medicinali,
non presenti nell'allegato B, che subiranno una riduzione del  prezzo
al pubblico.