IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 12,
che prevede la determinazione dei criteri e delle modalita' per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in
particolare l'art. 45, comma 3 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il «Codice di autoregolamentazione in materia di televendite
e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia
ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il
gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip,
lotterie e giochi similari» approvato dalla Commissione per l'assetto
del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle
emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002;
Visto il «Codice di autoregolamentazione Tv e minori» approvato
dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5
novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni
firmatarie il 29 novembre 2002;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il
«Codice delle Comunicazioni elettroniche» e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, concernente
«Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti
televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448»;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante Testo
Unico della Radiotelevisione, cosi' come modificato dal decreto
legislativo n. 44 del 15 marzo 2010;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 21 gennaio 2008,
n. 36, ed, in particolare, l'art. 4, comma 4, riguardante il
recepimento del «Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di
commento degli avvenimenti sportivi»;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101 ed in particolare
l'art. 8-novies, comma 5 il quale dispone che, al fine di rispettare
il termine del 2012 e di dare attuazione al piano di assegnazione
delle frequenze, con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di natura non regolamentare, d'intesa con l'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni, sia definito un calendario per il passaggio
definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con
l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive
scadenze;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 settembre
2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 2011
recante «Modifiche al calendario nazionale per il passaggio
definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con
relativo allegato 2»;
Vista la delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni n. 353 del 23 giugno 2011 recante «Nuovo regolamento
relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica
digitale» ed in particolare il capo 2 e seguenti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158
del 5 dicembre 2013, concernente «Regolamento di organizzazione del
Ministero dello sviluppo economico;
Visto l'art. 31 del decreto-legge n. 69/2013, convertito nella
legge n. 98/2013, concernente «Semplificazioni in materia di DURC»,
che impone alle amministrazioni la verifica del DURC al momento della
erogazione;
Visto il decreto interministeriale 30 gennaio 2015 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno
2015 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la
semplificazione e la pubblica Amministrazione concernente
«Semplificazione in materia di documento unico di regolarita'
contributiva (DURC)» nel quale vengono specificate le finalita' e le
modalita' di richiesta del DURC;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30
maggio 2014, recante «Delega di attribuzioni al Sottosegretario di
Stato On. le Antonello Giacomelli», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 15 luglio 2014;
Visto il bando contributi alle TV locali relativo all'anno 2014,
adottato il 7 agosto 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 221 del 23 settembre 2014;
Considerata l'opportunita', nelle more della emanazione di norme
modificative del Regolamento di cui al citato decreto 5 novembre
2004, n. 292, di confermare la facolta' ai soggetti gia'
concessionari o autorizzati ed oggi operanti in tecnica digitale
nella veste di fornitore di servizi di media audiovisivi, di
presentare domanda di ammissione ai benefici di cui all'art. 1 del
citato decreto.
Decreta:
Art. 1
Presentazione della domanda
1. La domanda per ottenere i benefici previsti dall'art. 1 decreto
ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, concernente: «Regolamento
recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive
locali dei benefici previsti dall'art. 45, della legge 23 dicembre
1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni», di seguito
denominato «regolamento», puo' essere presentata, per l'anno 2015,
dai titolari di autorizzazione per fornitore di servizi di media
audiovisivi in ambito locale ai sensi della delibera Agcom n.
353/11/Cons, gia' concessionari o autorizzati in tecnica analogica o
legittimamente subentrati, per un marchio diffuso fino alla completa
digitalizzazione della regione di appartenenza in tecnologia
analogica, ammessi o che abbiano ottenuto il parere favorevole
all'ammissione delle provvidenze all'Editoria, di cui all'art. 1,
comma 2 del citato regolamento.
2. I soggetti titolari di piu' di una autorizzazione per fornitore
di servizi di media audiovisivi possono presentare domanda solo per
il/i marchio/i precedentemente esercito/i in tecnica analogica.
3. La domanda deve essere inviata, in duplice copia, di cui
l'originale debitamente documentato, a mezzo raccomandata o via fax,
entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al
comitato regionale per le comunicazioni ovvero, se non ancora
costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi,
competente per territorio. La data apposta sulla raccomandata
dall'ufficio postale accettante fa fede della tempestivita'
dell'invio. Ciascun soggetto puo' presentare la domanda:
a) per la regione o la provincia autonoma nella quale e'
ubicata la sede operativa principale di messa in onda del segnale
televisivo;
b) per le ulteriori regioni o province autonome nelle quali
l'emittente raggiunga, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del regolamento,
una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella
residente nel territorio della regione o provincia autonoma
irradiata. In questo caso il soggetto deve dichiarare, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 il
mux di diffusione degli/dell'operatore/i di rete che diffonde il
programma, i capoluoghi di provincia, le province, i comuni serviti
all'interno del bacino televisivo, specificando, altresi', se la
copertura e' totale o parziale e, in quest'ultimo caso le aree, del
capoluogo di provincia, della provincia o del comune, servite.
In entrambi i casi di cui alle citate lettere a) e b), l'impresa
qualora non sia a carattere comunitario, deve necessariamente avere,
pena il non inserimento nella graduatoria, una quota di fatturato e
per la sola lettera b) almeno un dipendente.
4. La domanda deve contenere a pena di esclusione, dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, relativa a:
a) indicazione degli elementi atti ad individuare il soggetto
richiedente, ed in particolare gli estremi del provvedimento di
autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi in
ambito locale rilasciato dal Ministero, ai sensi della delibera Agcom
n. 353/11/Cons, per il marchio gia' precedentemente diffuso, fino
alla completa digitalizzazione della regione di appartenenza in
tecnologia analogica in virtu' di concessione o autorizzazione;
b) dichiarazione che l'impresa ha assolto a tutti gli obblighi
contabili relativi al pagamento del canone di concessione per gli
anni pregressi e contributi ai sensi dell'art 21 della delibera Agcom
n. 353/11/Cons;
c) il numero di codice fiscale e di partita I.V.A. del
richiedente;
d) la dichiarazione di aver presentato domanda di ammissione per
l'anno 2013 alle provvidenze di cui all'art. 7 del decreto-legge 27
agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1993, n. 422.
L'adozione del provvedimento formale di ammissione, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680,
ovvero l'adozione del parere favorevole all'ammissione da parte della
commissione per le provvidenze alle imprese di radiodiffusione
televisiva di cui all'art. 4 del suindicato decreto del Presidente
della Repubblica, come sostituito dal decreto del Presidente della
Repubblica 3 luglio 1997, n. 269 costituisce, in ogni caso,
condizione per l'erogazione totale del contributo;
e) la dichiarazione di adesione al:
1) codice di autoregolamentazione in materia di televendite e
spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia
ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il
gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip,
lotterie e giochi similari, approvato dalla Commissione per l'assetto
del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle
emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002;
2) codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in
Tv, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema
radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e
dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;
3) codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di
commento degli avvenimenti sportivi, di cui al decreto del Ministro
delle comunicazioni 21 gennaio 2008, n. 36;
5. Nella domanda deve essere indicato il possesso dei requisiti
previsti dall'art. 4 del regolamento, comprovati da idonea
documentazione resa anche ai sensi del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 2000.
In particolare, deve essere indicato:
a) la media dei fatturati realizzati nel triennio 2012 - 2014,
intendendosi per fatturato quanto previsto dall'art. 1, comma 4,
ultimo periodo del regolamento. Nel caso in cui venga presentata la
domanda per piu' regioni o province autonome, deve essere indicata la
quota parte della media dei fatturati riferibile all'esercizio
all'attivita' televisiva in ciascuna regione o provincia autonoma;
qualora tale indicazione non fosse possibile poiche' il fatturato
viene realizzato indistintamente sull'intero territorio servito, la
media dei fatturati dovra' essere suddivisa tra le regioni o province
oggetto di domanda per l'ottenimento del contributo in rapporto alla
popolazione servita in tali regioni o province autonome;
b) il personale con rapporto di lavoro dipendente con carattere
di subordinazione, applicato nell'anno 2014 esclusivamente allo
svolgimento dell'attivita' televisiva per il quale si chiede il
contributo, suddiviso secondo le tipologie contrattuali previste
dall'art. 4, comma 1, lett. b) del regolamento; nel caso in cui si
presenti la domanda per piu' regioni o province autonome deve essere
indicata la quota parte del personale dipendente applicato allo
svolgimento dell'attivita' televisiva in ciascuna regione o provincia
autonoma;
I punteggi da attribuire a ciascuno dei requisiti ci cui alle
citate lettere a) e b) sono indicati nella tabella A allegata al
regolamento.
6. La domanda deve, altresi', contenere:
a) la dichiarazione resa, ai sensi del richiamato DPR n. 445 del
2000 di essere in regola con il versamento dei contributi
previdenziali per il numero dei dipendenti dichiarati alla data di
presentazione della domanda;
b) la dichiarazione di non essere assoggettata a procedura
concorsuale fallimentare, ove non sia intervenuta autorizzazione
all'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b),
del regolamento;
c) la dichiarazione di non essersi impegnata a trasmettere
televendite per oltre l'80% della propria programmazione, ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lett. d), del regolamento;
d) l'indicazione della Banca nonche' delle coordinate bancarie,
comprensive dei codici Abi, Cab ed Iban, intestati alla societa'
titolare del marchio/palinsesto diffuso, a cui effettuare il bonifico
relativo al pagamento del contributo.
7. La domanda presentata dai soggetti che gestiscono piu' di una
attivita', anche non televisiva, deve recare la dichiarazione di aver
instaurato il regime di separazione contabile; nel caso in cui il
richiedente presenti per la prima volta domanda per ottenere il
contributo di cui all'art. 1 deve essere allegato alla domanda uno
schema di bilancio predisposto ai sensi dell'art. 3 del regolamento
con l'impegno ad instaurare entro l'esercizio in corso un regime di
separazione contabile.
8. Ai fini della ripartizione tra le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano dell'ammontare annuo dello stanziamento previsto
dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni, il comitato regionale per le comunicazioni
e, ove non costituito, il comitato regionale per i servizi
radiotelevisivi, deve trasmettere al Ministero dello sviluppo
economico - Direzione generale per i servizi di comunicazione
elettronica, di radiodiffusione e postali- non oltre quindici giorni
dalla scadenza del termine per l'invio delle domande per
l'ottenimento del contributo, la seconda copia della domanda
presentata da ciascun richiedente.