IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,
che,  tra  l'altro,  attribuisce  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri la gestione del Fondo aree sottoutilizzate  (FAS)  istituito
con gli articoli 60 e  61  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289
(finanziaria 2003); 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  88  recante
disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi  speciali
per la rimozione di  squilibri  economici  e  sociali  in  attuazione
dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009 n. 42, che all'art. 4 dispone,
tra l'altro, che il FAS assuma  la  denominazione  di  Fondo  per  lo
sviluppo e  la  coesione  (FSC)  e  sia  finalizzato  a  dare  unita'
programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a
finanziamento nazionale che sono rivolti al riequilibrio economico  e
sociale tra le diverse aree del Paese; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante
l'attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g)  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
«Fondo opere» e del «Fondo progetti»; 
  Visto  l'art.  10  del  decreto  legge  31  agosto  2013,  n.  101,
convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che
ha  ripartito  le  funzioni  relative  alla  politica   di   coesione
attribuite precedentemente al  Dipartimento  per  lo  sviluppo  e  la
coesione economica del Ministero  dello  sviluppo  economico  tra  la
Presidenza del Consiglio dei ministri e  l'Agenzia  per  la  coesione
territoriale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del  Consiglio
dei ministri o del ministro delegato; 
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilita' 2014) e
sue successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il  comma
6 dell'art. 1, che individua le risorse del FSC  per  il  periodo  di
programmazione  2014-2020  destinandole  a  sostenere  esclusivamente
interventi per lo sviluppo, anche di natura  ambientale,  secondo  la
chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno  e  20  per
cento in quelle del Centro-Nord; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di  stabilita'  2015)
ed in particolare il comma 703 dell'art. 1, il quale, ferme  restando
le  vigenti  disposizioni  sull'utilizzo  del  FSC,  detta  ulteriori
disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di
programmazione 2014-2020; 
  Vista la Strategia italiana per la Banda ultra larga approvata  dal
Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015 (di seguito: Strategia); 
  Vista la Decisione C(2010) 2956 del 30 aprile 2010 con la quale  la
Commissione Europea ha deciso di non  sollevare  obiezioni  circa  la
compatibilita' con il Trattato sul funzionamento dell'Unione  Europea
(TFUE) con riferimento al regime di aiuto N 646/2009  concernente  il
Progetto nazionale «Banda Larga nelle aree rurali d'Italia»; 
  Vista la Decisione C(2012) 3488 del 24 maggio 2012 con la quale  la
Commissione Europea ha deciso di non  sollevare  obiezioni  circa  la
compatibilita' con il Trattato sul funzionamento dell'Unione  Europea
(TFUE)  con  riferimento  al  regime  di  aiuto   SA.33807   (2011/N)
concernente il Piano nazionale Banda Larga Italia; 
  Vista la Decisione C(2012) 9833 del 18 dicembre 2012 con  la  quale
la Commissione Europea ha deciso di non sollevare obiezioni circa  la
compatibilita' con  il  TFUE  con  riferimento  al  regime  di  aiuto
SA.34199 (2012/N) concernente il Piano digitale - Banda Ultra Larga; 
  Vista la  Comunicazione  della  Commissione  Europea  (2013C-25/01)
concernente «Orientamenti comunitari relativi all'applicazione  delle
norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo  rapido
di reti a banda larga» (di seguito: Orientamenti); 
  Viste  le  delibere  di  questo  Comitato   sulla   obbligatorieta'
dell'attribuzione del codice unico di progetto (CUP); 
  Tenuto  conto  che,  in  coerenza  con  gli  obiettivi  dell'Agenda
digitale europea, l'obiettivo della Strategia  e'  quello  di  avere,
entro il 2020, la sottoscrizione, da parte di  almeno  il  50%  della
popolazione, di servizi a piu' di 100 Mbps (mega bit per secondo), da
realizzare portando la copertura per le reti ultraveloci ad oltre 100
Mbps fino all'85% della  popolazione  e  di  portare  il  100%  della
popolazione ad almeno 30 Mbps; 
  Tenuto  conto  che  la  Strategia  interessa  le  aree  del   Paese
classificate secondo quattro tipologie di cluster (denominati  A,  B,
C, D) gia' definite dalla Strategia, in linea con le  definizioni  di
aree nere, grigie e bianche di cui ai sopra citati Orientamenti della
Commissione Europea, sulla base di  caratteristiche  tecniche  legate
all'esistenza o meno dell'infrastruttura e dell'interesse del mercato
a investire nell'area; e che, in particolare il Cluster A corrisponde
alle cd. aree  nere  NGA  (Next  Generation  Access),  il  Cluster  B
corrisponde alle cd. aree grigie,  e  i  Cluster  C  e  D  alle  aree
bianche, intendendo, specificamente, che nel Cluster C  rientrano  le
aree nelle quali e' prevedibile o e' previsto un co-investimento  dei
privati solo a fronte della  concessione  di  incentivi;  e  che  nel
Cluster D rientrano le aree nelle quali non vi sono le condizioni per
investimenti privati neanche a fronte della concessione di incentivi; 
  Considerato, inoltre, che i Cluster A e B comprendono circa il  65%
della popolazione italiana e rappresentano zone in cui gli  operatori
privati sono gia'  presenti  in  qualche  forma  (o  hanno  piani  di
investimento, in autonomia o in compartecipazione  pubblico-privato),
ma solo in minima parte con copertura prevista ad almeno  100Mbps;  e
che i Cluster C e D includono  una  popolazione  complessiva  pari  a
circa il 35% della popolazione italiana e sono le  zone  definite  «a
fallimento di mercato», totale o parziale; 
  Considerato, conseguentemente, che  nei  Cluster  A,  B,  C  dovra'
essere garantita un'offerta di servizi ultraveloci in conformita'  ai
punti da 82) a 85) degli Orientamenti (di seguito: reti ultraveloci),
nel Cluster C sara' prevista un'offerta di servizi ultraveloci  nelle
aree  in  cui  siano   presenti   particolari   caratteristiche,   in
particolare  in  presenza  di   centri   urbani,   aree   industriali
strategiche e snodi logistici,  attivita'  produttive  e  turistiche,
servizi alla popolazione  (pubbliche  amministrazioni,  con  riguardo
anche a strutture sanitarie, scuole universita', centri  di  ricerca,
poli tecnologici) e ad almeno 30Mbps nelle altre aree e nel Cluster D
ad almeno 30Mbps; 
  Considerato che il sostegno per la realizzazione di tali  obiettivi
prevede  l'utilizzo  di  una  serie  di  misure  di  intervento   e/o
incentivazione per il raggiungimento dei predetti  obiettivi,  e  che
gli strumenti di aiuto saranno  oggetto  di  apposita  notifica  alla
Commissione Europea per la relativa valutazione di  compatibilita'  e
potranno essere impiegati una  volta  giudicati  compatibili  con  la
normativa in tema di aiuti di Stato; 
  Considerato, altresi', che alcuni di tali strumenti di  aiuto  sono
gia' stati valutati positivamente dalla Commissione con le  decisioni
sopra citate e che  il  Governo  ha  concordato  con  la  Commissione
Europea (in particolare nel corso degli incontri tenutisi il 9  e  il
23 giugno 2015) di notificare complessivamente il Piano operativo per
la banda ultra-larga chiedendo alla Commissione europea di  procedere
con approvazioni successive; 
  Considerato che la Strategia ha stimato per  la  realizzazione  dei
suoi obiettivi la necessita' di investimenti complessivi fino a circa
12 miliardi  di  euro  e  che  tali  investimenti  dovrebbero  essere
realizzati per circa 5 miliardi di euro con l'apporto degli operatori
privati ed i restanti 7 miliardi di euro circa con fondi pubblici; 
  Considerato  che,  con  riferimento   ai   fondi   pubblici,   sono
disponibili le risorse previste nell'ambito della programmazione  dei
Fondi  strutturali  comunitari,   come   definita   dall'Accordo   di
partenariato 2014-2020, pari a circa 2 miliardi di euro che  verranno
garantiti  nei  Programmi  operativi  (regionali  e  nazionali)  gia'
approvati o in corso  di  approvazione  da  parte  della  Commissione
Europea, tra cui 230  milioni  programmati  attraverso  il  Programma
Operativo Nazionale «Imprese e Competitivita'» 2014-2020 approvato il
23 giugno 2015 dalla Commissione europea e che  le  restanti  risorse
pubbliche, per un volume complessivo di 4,9 miliardi di euro  saranno
individuate nel bilancio dello Stato nei  limiti  degli  stanziamenti
previsti a legislazione vigente; 
  Considerato che la lettera d) del sopracitato art.  1,  comma  703,
della legge n. 190/2014, prevede che, nelle more  dell'individuazione
delle aree tematiche e dell'adozione dei  piani  operativi  ai  sensi
delle lettere a),  b)  e  c)  del  comma  703  medesimo,  l'Autorita'
politica  per  la  coesione  possa  sottoporre  all'approvazione  del
Comitato un piano stralcio per  la  realizzazione  di  interventi  di
immediato  avvio  dei  lavori,  con  l'assegnazione   delle   risorse
necessarie nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio, e  che
tali interventi confluiscano nei piani operativi in coerenza  con  le
aree tematiche cui afferiscono; 
  Tenuto conto della necessita' che, ai fini dell'immediato avvio del
programma di interventi, funzionale al conseguimento degli  obiettivi
sopra descritti entro  i  termini  temporali  indicati,  il  Comitato
provveda ad approvare l'articolazione degli interventi nella forma di
una  serie  di  misure  di  intervento  e/o  incentivazione  per   il
raggiungimento dei predetti obiettivi  e  ad  assegnare  le  relative
risorse, in anticipazione  della  programmazione  complessiva,  quale
articolazione del piano stralcio di cui alla sopracitata  lettera  d)
dell'art. 1, comma 703, della legge n. 190/2014; 
  Considerato che, ai sensi della lettera i)  del  medesimo  art.  1,
comma 703,  della  legge  n.  190/2014,  le  assegnazioni  di  questo
Comitato al piano stralcio e ai piani operativi approvati  consentono
a  ciascuna  amministrazione  l'avvio  delle   attivita'   necessarie
all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziate; 
  Vista la nota USS_DEVINCENTI 1526 del 5 agosto 2015, con  la  quale
il  Sottosegretario  di  Stato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, d'ordine del Presidente del Consiglio in  quanto  Autorita'
politica per la  coesione  territoriale,  ha  richiesto  l'iscrizione
all'ordine del giorno del CIPE, per il relativo esame, della proposta
di assegnazione di risorse al Piano di investimenti per la diffusione
della Banda Ultra Larga  e  la  successiva  nota,  di  pari  oggetto,
USS_DEVINCENTI 1576 del 6  agosto  2015  acquisita  direttamente  nel
corso della seduta del Comitato tenutasi lo stesso giorno; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62); 
  Vista la odierna nota  n.  3561  del  6  agosto  2015,  predisposta
congiuntamente  dal  Dipartimento  per   la   programmazione   e   il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta  a
base della presente seduta del Comitato; 
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, 
 
                              Delibera: 
 
1. Strumenti. 
  1.1. Per raggiungere gli obiettivi della Strategia,  come  indicati
nelle premesse, sono previsti i seguenti strumenti: 
    a) contributi in conto capitale agli investimenti privati; 
    b) contributi in forma di voucher agli utenti finali; 
    c) credito di imposta per gli interventi infrastrutturali; 
    d) garanzia dello Stato sui mutui stipulati o sulle  obbligazioni
di  progetto  emesse  per   il   finanziamento   degli   investimenti
finalizzati all'attuazione del piano; 
    e) intervento pubblico diretto, per realizzare con  finanziamenti
pubblici collegamenti NGA in aree nelle quali gli  operatori  privati
non sono interessati a  investire  neanche  a  fronte  di  contributi
pubblici; 
    f) forme di Partnership pubblico-privato (PPP) che  prevedano  un
rapporto di collaborazione tra il soggetto  pubblico  e  uno  o  piu'
soggetti privati, individuati tramite procedura di evidenza pubblica,
che  co-investano  per  la  realizzazione  delle  infrastrutture   di
accesso. 
  1.2. Fermo restando che gli  strumenti  di  aiuto  potranno  essere
utilizzati solo se giudicati compatibili con la normativa in tema  di
aiuti di Stato da parte della Commissione europea, e che le due forme
di incentivazione, di cui ai  sopracitati  punti  c)  e  d)  verranno
disciplinate con successivi provvedimenti a carattere normativo,  gli
strumenti di cui al punto 1.1 saranno adottati  secondo  le  seguenti
modalita': 
    Contributi in conto capitale agli investimenti privati: si tratta
di un contributo per la realizzazione di impianti, secondo un modello
analogo  al  «Modello  C:  Incentivo»  gia'  notificato   nell'ambito
dell'aiuto n. SA.34199 (2012/N) approvato dalla  Commissione  europea
con Decisione C(2012) 9833 del 18 dicembre 2012; il  modello  prevede
una  gara  a  evidenza  pubblica  basata  sul  criterio  dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa per la selezione di un operatore  che
realizzera' le infrastrutture a  fronte  di  un  contributo  a  fondo
perduto (fino a un importo non superiore al  70%  dell'investimento);
le  infrastrutture  realizzate  con  tali   contributi   saranno   di
proprieta' del privato che le realizza  e  questi  dovra'  sottostare
agli obblighi previsti dal regime di aiuto e rendere  disponibili  le
infrastrutture agli altri operatori che ne facciano richiesta,  sulla
base  di  prezzi  definiti  dall'Autorita'  per  le  garanzie   nelle
comunicazioni, che tengano conto del contributo ricevuto dallo Stato;
la gestione amministrativa e la definizione della disciplina di  tale
strumento e' di competenza del Ministero dello sviluppo economico. 
    Voucher corrisposto  a  beneficio  degli  utenti  finali:  e'  un
contributo finalizzato all'accensione di  servizi  su  reti  a  banda
larga ultraveloci. La gestione amministrativa e la definizione  della
disciplina di tale strumento e' di  competenza  del  Ministero  dello
sviluppo economico. 
    Credito  d'imposta  per  investimenti  infrastrutturali:   potra'
essere formulato in maniera da non comportare  oneri  aggiuntivi  sul
bilancio dello Stato, agevolando investimenti privati che in  assenza
della misura non sarebbero stati altrimenti realizzati. 
  Fondo di garanzia per il prestito agevolato: e' uno  strumento  con
il quale si intende facilitare l'accesso al credito tramite  garanzia
pubblica, al fine di abbassarne il costo, anche in connessione con il
fondo Feis del Piano Juncker. 
  1.3. L'intervento pubblico diretto di cui al precedente  punto  1.1
lettera e) ha l'obiettivo di  realizzare,  secondo  un  principio  di
neutralita' tecnologica, le parti passive della rete di  accesso  che
sono date in concessione attraverso una procedura aperta, secondo  un
modello analogo a quello gia' notificato  nell'ambito  dell'aiuto  n.
SA.34199 (2012/N) approvato dalla Commissione europea  con  Decisione
C(2012) 9833 del 18 dicembre 2012. Esso prevede: 
    i) l'affidamento dei lavori mediante gara ad evidenza pubblica da
esperire attraverso Infratel, soggetto in-house del  Ministero  dello
sviluppo economico, che e' soggetto attuatore  dello  strumento;  nel
caso la gara per la selezione  del  concessionario  andasse  deserta,
sara' assegnata a  Infratel  la  gestione  e  la  manutenzione  delle
infrastrutture realizzate senza alcun compenso; 
    ii) la proprieta' delle infrastrutture,  al  completamento  delle
opere, interamente pubblica; 
    iii) un concessionario, selezionato  mediante  gara  ad  evidenza
pubblica, che si impegna a gestire  e  manutenere  le  infrastrutture
realizzate e a garantire altresi' l'accesso passivo,  con  i  Service
Level Agreement-SLA concordati, a tutti gli operatori  attraverso  la
cessione a titolo oneroso dei diritti d'uso; 
    iv) la presenza di operatori che si occuperanno  di  collegare  i
clienti finali al servizio di connettivita' di nuova generazione; 
    v) la regolamentazione, da parte dell'Autorita' per  le  garanzie
nelle comunicazioni, prima del bando  di  gara,  delle  modalita'  di
fornitura dell'accesso ai vari segmenti di rete e la  definizione  di
un regime tariffario congruo. 
  Al fine di offrire le infrastrutture realizzate con modello diretto
anche a operatori medio-piccoli, spesso  localizzati  geograficamente
in aree limitate del territorio italiano, si prevede di  adottare  la
modalita' di pagamento delle fibre acquisite c.d.  pay  per  use,  al
fine di facilitare i piccoli operatori, ai quali, nella misura in cui
non dovranno sostenere costi fissi iniziali per  sviluppare  la  loro
rete, sara' permesso di avere un modello di costi variabili legati ai
soli clienti che sottoscriveranno il contratto. 
  1.4. La Partnership pubblico-privato (PPP), di  cui  al  precedente
punto 1.1. lettera f), prevede la partecipazione pubblica al capitale
di una societa' mista pubblico-privato che agisce da operatore avente
natura di rivenditore wholesale, secondo un modello analogo a  quello
gia' notificato nell'ambito dell'aiuto n. SA.34199 (2012/N) approvato
dalla Commissione europea con Decisione C(2012) 9833 del 18  dicembre
2012. Per questo modello, l'intervento pubblico in  aree  oggetto  di
piani di operatori privati e' possibile, in conformita' ai punti 51),
82) e 83) degli Orientamenti, quando: 
    i)  le  reti  NGA  esistenti  o   programmate   non   raggiungono
l'abitazione dell'utente finale con reti in fibra ottica; 
    ii) la situazione del  mercato  non  evolve  verso  la  fornitura
concorrenziale di servizi ultraveloci; 
    iii)  esiste  una  domanda,  in  prospettiva,  relativa  a   tali
miglioramenti qualitativi; 
    iv)   la   rete   oggetto   dell'aiuto   presenta   significative
caratteristiche tecnologiche e  prestazioni  avanzate  rispetto  alle
caratteristiche e alle prestazioni verificabili delle reti  esistenti
o previste; 
    v) la rete sovvenzionata sara' basata su  un'architettura  aperta
gestita esclusivamente come rete all'ingrosso; 
    vi)  l'aiuto  non  comporta  una  distorsione   eccessiva   della
concorrenza  rispetto  alle  altre  tecnologie  NGA  che  sono  state
recentemente oggetto di nuovi investimenti infrastrutturali da  parte
degli operatori del mercato, nelle stesse zone interessate. 
2. Utilizzo degli strumenti nei diversi cluster. 
  2.1. Nel cluster A gli operatori privati sono in grado  di  fornire
la connessione con reti ultraveloci nell'arco di un  triennio,  senza
alcun contributo  pubblico.  L'intervento  previsto  in  queste  aree
territoriali e' pertanto sul lato della domanda  tramite  l'emissione
di voucher agli utenti finali. 
  2.2. Il cluster B e' fornito di una  infrastruttura  per  la  banda
ultralarga a 30 Mbps, mentre il raggiungimento di reti ultraveloci da
parte  dei  privati  richiede  un  incentivo  statale.   L'intervento
previsto   in   queste   aree   territoriali   e'   pertanto   basato
sull'applicazione di una delle misure di cui al  punto  1.2  o  della
misura di cui al punto 1.4,  ovvero  di  una  combinazione  tra  tali
misure,  tale  da  rispettare  il   limite   del   70%   del   valore
dell'investimento, in conformita' alla normativa comunitaria. 
  2.3. Ai cluster A e B saranno destinati circa il 50% del volume  di
risorse complessive definito dalla Strategia, utilizzabili sia per le
infrastrutture che per gli incentivi all'utente finale. 
  2.4. Nel cluster C, essendo gia' fornito di una infrastruttura  per
la   banda   larga   con   capacita'    inferiore    a    30    Mbps,
l'infrastrutturazione della banda  ultralarga  potrebbe  ottenere  un
parziale coinvolgimento del mercato solo a fronte  di  un  importante
incentivo pubblico, pari al 70% quale limite massimo  in  conformita'
alla normativa comunitaria, che  sara'  erogato  come  contributo  in
conto capitale, ovvero sotto forma  di  Partnership  pubblico-privata
(PPP) ovvero ancora sotto forma di voucher agli utenti, come definiti
nei precedenti punti 1.2 e 1.4. 
  2.5. Il cluster D e' fornito di una  infrastruttura  per  la  banda
larga con capacita' inferiore  a  30  Mbps,  e  l'infrastrutturazione
della  banda  ultralarga  non  e'   possibile   se   non   attraverso
l'intervento diretto dello Stato, come definito al  precedente  punto
1.3. 
  2.6. Ai cluster C e D saranno destinati circa il 50% del volume  di
risorse complessive definito dalla Strategia utilizzabili sia per  le
infrastrutture che per gli incentivi all'utente finale. 
  2.7. La composizione dei cluster e'  oggetto  di  aggiornamento  su
base annuale alla luce di una consultazione, che e' svolta  sotto  la
regia del Ministero della sviluppo  economico,  sulle  intenzioni  di
investimento degli operatori del settore di riferimento,  secondo  le
modalita' descritte nel successivo punto 3. 
3. Modalita' di attuazione della Strategia. 
  3.1. In conformita' alla struttura di  governance  descritta  nella
Strategia, e' prevista l'istituzione del Comitato per la Banda  Ultra
Larga (CoBUL)  che  ne  coordinera'  l'attuazione  e  monitorera'  la
combinazione degli  strumenti  in  ognuno  dei  cluster,  cosi'  come
l'intensita' d'uso delle diverse misure in funzione dello scostamento
rispetto agli obiettivi sopra definiti, determinato dal fallimento di
mercato esistente e sulla base  di  revisioni  periodiche  effettuate
tenendo conto dell'aggiornamento annuale del fabbisogno  in  base  ai
piani  d'investimento  degli  operatori  privati   e   all'evoluzione
tecnologica  e  favorendo  soluzioni  che  garantiscano  un  utilizzo
efficace delle risorse pubbliche, in  base  a  valutazioni  di  costi
benefici, dando priorita' a soluzioni  che  evitino  duplicazioni  di
costi infrastrutturali, anche mediante l'utilizzo  di  infrastrutture
gia' esistenti. Eventuali combinazioni tra  gli  strumenti  di  aiuto
dovranno essere modulate in modo da mantenere il rapporto complessivo
tra contributi  pubblici  (non  superiori  al  70%  dell'investimento
complessivo)   e   capitale   privato   (non   inferiore    al    30%
dell'investimento complessivo). 
  3.2. Il modello di attuazione della  Strategia  si  articola  in  4
macro fasi sulla base del percorso tracciato dagli  Orientamenti  dal
punto 61) al punto 65). 
  3.3. Fase 0: Aggiornamento dei cluster A, B, C e D. 
    Sulla base della consultazione condotta da Infratel per conto del
Ministero  dello  Sviluppo  Economico,  si  provvede  ad   aggiornare
annualmente il quadro della situazione infrastrutturale esistente e a
censire i piani d'intervento pianificati  dai  privati  nel  triennio
successivo (con indicazione del numero di unita' immobiliari coperte,
tipologia di infrastruttura e termine di realizzazione). 
    La consultazione consentira'  di  aggiornare  la  classificazione
delle  94.645  aree  territoriali  in  cui  e'  stato  suddiviso   il
territorio nazionale,  classificandole  singolarmente  come  bianche,
grigie o nere ai fini delle reti NGA  e  inserendole  nei  rispettivi
cluster. 
    Prima della consultazione gli operatori saranno avvisati  che  in
relazione ai piani  da  loro  presentati  saranno  richiesti  impegni
formali, come previsto al punto 65) degli Orientamenti europei. 
    La consultazione verra'  eseguita  con  modalita'  esclusivamente
online. I dati forniti saranno considerati  come  riservati,  e  resi
disponibili a terzi esclusivamente in formato aggregato. 
  3.4. Fase 1: Pubblicazione del progetto di aiuto. 
    Sulla base delle conoscenze acquisite mediante  la  consultazione
(Fase 0), si procede alla pubblicazione della  situazione  aggiornata
delle 94.645 aree territoriali di riferimento, indicando per ciascuna
di esse o loro aggregazioni (cluster) gli obiettivi della  strategia,
gli strumenti  di  aiuto  che  si  intendono  utilizzare  e  la  loro
intensita'. 
  3.5. Fase 2: Contrattualizzazione degli impegni dei privati. 
    Sulla base del progetto di aiuto, gli operatori sono  chiamati  a
confermare gli impegni di investimento che sono contrattualizzati per
ognuna delle 94.645 aree territoriali indicate  per  gli  impegni  di
investimento (punto 65 degli  Orientamenti).  A  fronte  dell'impegno
contrattualizzato dagli operatori  privati,  il  piano  di  aiuti  e'
sospeso  nelle  aree  indicate  come  d'interesse  dai  privati.   Il
contratto potrebbe prevedere una serie di scadenze, che devono essere
rispettate nell'arco del ciclo di programmazione nonche'  un  obbligo
di rendicontazione dei progressi intermedi raggiunti. Se una scadenza
intermedia non viene rispettata, l'autorita' che concede l'aiuto,  al
fine di  minimizzare  il  rischio  che  la  mera  «manifestazione  di
interesse»  da  parte  di  un  investitore  privato  non  seguita  da
effettivo investimento, possa ritardare la  fornitura  di  servizi  a
banda  larga  e  ultralarga  nell'area   interessata,   procede   con
l'esecuzione del suo piano d'intervento pubblico. 
    I piani dichiarati in Consultazione pubblica  per  essere  validi
devono essere  chiaramente  riferibili  a  decisioni  strategiche  ed
esecutive della societa', adottate dai competenti organi di indirizzo
e gestione; le coperture devono essere dichiarate  con  carattere  di
veridicita' e sottoscritte dal legale rappresentante o procuratore. 
  3.6. Fase 3: Aggiornamento dei piani di investimento privati. 
    In risposta  alla  pubblicazione  degli  interventi  pubblici,  i
privati possono modificare i propri piani  decidendo  di  intervenire
autonomamente. In tal caso i nuovi impegni  degli  operatori  vengono
formalizzati (v. Fase 1) e l'intervento di aiuto sospeso. 
  3.7. Fase 4: Realizzazione dell'intervento pubblico. 
    L'intervento pubblico si realizzera', sulla base delle  decisioni
del Ministero dello sviluppo economico, mediante varie combinazioni e
diverse intensita' degli strumenti di aiuto in  conformita'  con  gli
orientamenti del Comitato Banda Ultra Larga, sulla base  degli  esiti
della consultazione e in relazione al cluster di  appartenenza  delle
aree oggetto di intervento. 
    Avranno priorita' quei contesti territoriali capaci di sviluppare
un'aggregazione della domanda dal basso tale da rendere  l'iniziativa
economicamente sostenibile. 
    Le procedure competitive verranno realizzate  esclusivamente  con
modalita' telematiche. 
    Rispetto  all'esito   della   Consultazione   pubblica,   vengono
pubblicati dal Ministero dello sviluppo economico i  «Piani  pubblici
d'intervento» che dovranno tener conto, in coerenza con l'Accordo  di
Partenariato 2014-2020 per  l'impiego  dei  fondi  strutturali  e  di
investimento europei, anche della Strategia per le aree interne.  Per
la loro attuazione saranno siglati opportuni accordi con le  Regioni.
Gli accordi con le Regioni prevedono un accordo di  livello  politico
fra il Ministero dello sviluppo economico  e  le  Regioni  nel  quale
stabilire  obiettivi,  strumenti,  modalita'  e  risorse  necessarie,
seguito da una o piu'  convenzioni  operative  per  la  realizzazione
degli interventi. 
    Nelle aree bianche, se ci sono operatori disposti a  co-investire
per il raggiungimento degli obiettivi dichiarati dal  Piano,  possono
essere subito indette le gare  per  la  cablatura.  Se  non  ci  sono
operatori disposti a co-investire  Il  MiSE  puo'  procedere  con  un
intervento diretto. Se i lavori non sono ancora partiti, l'area viene
reinserita nel successivo giro di programmazione. 
    Per quanto attiene le aree  grigie  o  nere  si  dovra'  valutare
preventivamente la presenza di un eventuale  fallimento  del  mercato
rispetto agli obiettivi del Piano  prima  di  poter  intervenire.  In
queste aree, superata tale verifica,  se  vi  e'  iniziativa  privata
disponibile a co-investire per  realizzare  reti  che  permettano  un
salto di qualita' verso  reti  abilitanti  per  servizi  ultraveloci,
allora si possono indire  le  relative  gare  e  firmare  i  connessi
impegni di realizzazione. Se invece non  vi  e'  iniziativa  privata,
l'area viene reinserita nel successivo giro di programmazione. 
4. Assegnazione di risorse. 
  4.1.  Per  la  realizzazione  del  piano  di  investimenti  per  la
diffusione della Banda Ultra Larga, a valere sulle  risorse  del  FSC
per il ciclo di programmazione 2014-2020, sono destinati fino  a  3,5
miliardi di euro,  di  cui  2,2  miliardi  di  euro  sono  assegnati,
nell'ambito del piano stralcio di cui all'art. 1, comma 703,  lettera
d), della legge 190/2014, a interventi di immediata  attivazione  per
il finanziamento degli strumenti di cui al punto 1 lettere a), e)  ed
f), come sopra definite, da utilizzare nelle aree bianche (cluster  C
e D), per un importo non superiore a 1,9 miliardi  di  euro  per  gli
strumenti di cui alle lettere a) e f), e per la residua parte per  lo
strumento di cui alla lettera e). 
  4.2.  Tali  risorse  sono  assegnate  per  il  perseguimento  delle
finalita' sopra descritte al Ministero dello sviluppo economico,  che
si avvarra' della sua societa' in-house  Infratel,  con  funzioni  di
soggetto attuatore. 
  4.3. Con successiva delibera il Comitato provvedera' ad  assegnare,
in relazione agli effettivi fabbisogni, risorse a valere sul FSC  nel
limite massimo di ulteriori 1,3 miliardi di euro e comunque fino alla
concorrenza dell'importo di 3,5 miliardi di euro di cui al punto 4.1.
Un importo residuo aggiuntivo, fino a ulteriori 1,4 miliardi di euro,
secondo le previsioni della Strategia italiana  per  la  Banda  Ultra
Larga, sara' conferito con successivi  provvedimenti  normativi,  nel
rispetto degli equilibri di finanza  pubblica  e  previo  reperimento
della copertura finanziaria. 
  4.4. Ai sensi della lettera l), del medesimo comma, le risorse  del
Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 di  cui  al  precedente
punto 4.1, per l'importo di 2,2  miliardi  di  euro,  sono  assegnate
secondo il profilo indicato nella  tabella  di  seguito  riportata  e
sono,  a  seguito  della  delibera,  immediatamente  impegnabili  per
l'avvio  delle  gare,  fermo  l'utilizzo  nei  limiti  delle  risorse
annualmente disponibili. 
 
Tabella 1 - Profilo temporale di impiego delle  risorse  (milioni  di
                                euro) 
 
=====================================================================
|                     | 2016  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Totale  |
+=====================+=======+======+======+======+======+=========+
| Assegnazioni        | 300   | 450  | 500  | 500  | 450  |  2.200  |
+---------------------+-------+------+------+------+------+---------+
 
  4.5.  L'amministrazione  competente,  a  seguito  dell'avvio  degli
interventi, monitora l'andamento anche ai fini di eventuali richieste
al CIPE di  rimodulazioni  delle  risorse  assegnate  annualmente.  I
trasferimenti  al  soggetto  attuatore  sono  disposti   sulla   base
dell'andamento della spesa assoggettata a monitoraggio.  Al  soggetto
attuatore viene assegnato un volano di anticipazione da  ricostituire
di volta in volta allorquando si sia  realizzato  un  costo  pari  ad
almeno il 75% della somma trasferita. 
  4.6.  Eventuali  economie  realizzate  nell'attuazione  del   Piano
saranno nuovamente destinate dal Comitato per  le  finalita'  di  cui
alla presente delibera, su  proposta  del  Ministero  dello  sviluppo
economico, formulata sulla base delle indicazioni del Comitato per la
Banda Ultra Larga, in  coerenza  con  l'eventuale  rimodulazione  del
profilo temporale delle assegnazioni annuali di cui al punto 4.4. 
  4.7. Il Comitato, nell'adottare la ripartizione complessiva del FSC
prevista dalla lettera c) del citato  art.  1,  comma  703  legge  n.
190/2014,  assicura  che  la  dotazione  complessiva  del  Fondo  sia
impiegata per un importo non  inferiore  all'80%  per  interventi  da
realizzare nei territori delle Regioni del Mezzogiorno, anche tenendo
conto dell'utilizzo delle risorse di cui alla presente delibera. 
5. Monitoraggio. 
  5.1. Per quanto riguarda il monitoraggio del Piano restano ferme le
disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito  del  Fondo
utilizzando allo scopo le infrastrutture  messe  a  disposizione  dal
sistema  SGP-BDU  nel   cui   contesto   sara'   aperta   un'apposita
articolazione programmatica. 
  5.2. Inoltre il monitoraggio degli interventi del Piano cosi'  come
il miglior utilizzo delle infrastrutture  esistenti  sara'  posto  in
essere sia attraverso il sistema informativo  federato  del  sopra  e
sottosuolo (SINFI) di cui al  DL.  n.  133  del  12  settembre  2014,
gestito dal MiSE, sia attraverso il controllo ex-ante ed ex-post gia'
operato da Infratel nella realizzazione delle infrastrutture a  banda
larga e ultra larga. 
    Roma, 6 agosto 2015 
 
                                                 Il Presidente: Renzi 
 
Il Segretario: Lotti 

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2015 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg.ne prev. n. 2977