La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Il Governo e' delegato  ad  adottare,  entro  ventiquattro  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,  per  gli
affari europei, dell'economia e delle finanze, della salute,  per  la
semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione,  della  giustizia,
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  dello  sviluppo
economico e dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, uno o
piu' decreti legislativi di revisione  ed  integrazione  del  decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della  nautica  da
diporto  ed  attuazione   della   direttiva   2003/44/CE,   a   norma
dell'articolo 6  della  legge  8  luglio  2003,  n.  172,  e  per  la
disciplina delle seguenti materie: 
  a) regime amministrativo e navigazione delle unita' da diporto, ivi
comprese le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003,  n.
172; 
  b) attivita' di controllo in materia di sicurezza della navigazione
da diporto e di prevenzione  degli  incidenti  in  prossimita'  della
costa con l'obiettivo della salvaguardia della vita umana in  mare  e
nelle acque  interne,  anche  in  relazione  alle  attivita'  che  si
svolgono  nelle   medesime   acque,   con   particolare   riferimento
all'attivita' subacquea; 
  c) revisione  della  disciplina  sanzionatoria  in  relazione  alla
gravita' e  al  pregiudizio  arrecato  alla  tutela  degli  interessi
pubblici nonche' alla  natura  del  pericolo  derivante  da  condotte
illecite al fine di garantire comunque l'effettivita' degli  istituti
sanzionatori; 
  d)  aggiornamento  dei  requisiti  psicofisici  necessari  per   il
conseguimento della patente nautica; 
  e) procedure per l'approvazione e  l'installazione  di  sistemi  di
alimentazione  con  gas  di  petrolio  liquefatto  (GPL),  metano  ed
elettrici, su unita' da diporto e relativi motori di propulsione,  di
nuova costruzione o gia' immessi sul mercato. 
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  in
conformita' con i criteri di semplificazione delle procedure, tali da
consentire  la  revisione  del  codice  della  nautica  da   diporto,
mantenendone fermi l'assetto e il riparto delle competenze nonche' al
fine di migliorare le condizioni di effettiva  concorrenzialita'  del
settore nell'ambito della Strategia europea per una maggiore crescita
e occupazione nel turismo costiero  e  marittimo  (COM(2014)86),  nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
  a) coordinamento e armonizzazione della  normativa  in  materia  di
nautica  da  diporto  e  di  iscrizione  delle  unita'  da   diporto,
coniugando la  semplificazione  degli  adempimenti  formali  posti  a
carico dell'utenza e delle procedure amministrative e di controllo; 
  b) semplificazione del regime amministrativo  e  degli  adempimenti
relativi alla navigazione da diporto, anche ai fini commerciali; 
  c) revisione, secondo criteri di semplificazione, della  disciplina
in materia di  navigazione  temporanea  di  imbarcazioni  e  navi  da
diporto non abilitate e non munite dei  prescritti  documenti  ovvero
abilitate e provviste di documenti di  bordo  ma  affidate  in  conto
vendita o in riparazione e assistenza ai cantieri navali; 
  d)  semplificazione   della   procedura   amministrativa   per   la
dismissione di bandiera; 
  e)  regolamentazione  dell'attivita'  di  locazione  dei   natanti,
secondo  criteri  di  semplificazione  nel  rispetto  dei   requisiti
generali di sicurezza anche ai fini della salvaguardia delle  persone
trasportate; 
  f) previsione, nell'ambito delle strutture ricettive della nautica,
di un numero congruo di accosti riservati alle  unita'  in  transito,
con particolare attenzione ai posti di ormeggio per  i  portatori  di
handicap; 
  g) regolamentazione puntuale, allo scopo di tutelare l'ecosistema e
di  vietare  l'ancoraggio  al  fondale  nelle  aree  marine  protette
all'interno del campo boa, dei campi di  ormeggio  attrezzati,  anche
con l'impiego di tecnologie informatiche e telematiche, nelle zone di
riserva generale (zone B ) o di riserva parziale (zone C  ),  per  le
unita'  da  diporto  autorizzate  alla  navigazione,  prevedendo  una
riserva di ormeggi alle imbarcazioni a vela; 
  h)  destinazione  d'uso  per  la  nautica  minore  delle  strutture
demaniali,   pontili,   arenili   e    piazzali,    che    presentino
caratteristiche particolarmente idonee per  essere  utilizzati  quali
ricovero a secco (dry storage) di  piccole  imbarcazioni,  garantendo
comunque la fruizione pubblica delle medesime aree; 
  i) revisione della disciplina della  mediazione  nei  contratti  di
costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio  di  navi  e
nei contratti di  trasporto  marittimo  al  fine  di  adattarla  alle
specifiche esigenze e caratteristiche del settore  della  nautica  da
diporto; 
  l) rivalutazione e semplificazione dei requisiti  psicofisici,  con
particolare  riferimento  a  quelli  visivi   e   uditivi,   per   il
conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche e  revisione  delle
procedure di accertamento e certificazione degli stessi; 
  m) introduzione di una normativa semplificata della mediazione  nel
diporto; 
  n) revisione dei titoli  professionali  del  diporto  in  relazione
all'introduzione di un titolo semplificato  per  lo  svolgimento  dei
servizi di coperta per unita' da diporto; 
  o) previsione di criteri di  razionalizzazione  ed  economia  delle
risorse istituzionali destinate all'attivita' di controllo in materia
di sicurezza della navigazione e  previsione,  in  tale  ottica,  del
Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera  quale  autorita'
alla quale  competono  in  via  esclusiva  la  pianificazione  ed  il
coordinamento dei controlli, tenuto conto delle vigenti  attribuzioni
istituzionali in tale settore; 
  p) pieno adeguamento del decreto legislativo 24 marzo 2011, n.  53,
alla direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, in materia di attivita' di controllo da  parte  dello
Stato di approdo, con particolare riguardo  al  corretto  recepimento
della  definizione  di  «interfaccia  nave/porto»  e  all'ambito   di
applicazione della normativa riguardante le imbarcazioni  da  diporto
che si dedicano ad operazioni  commerciali  rispetto  agli  obiettivi
fissati dalla direttiva; 
  q) revisione della disciplina in materia di sicurezza delle  unita'
e delle dotazioni anche alla  luce  dell'adeguamento  all'innovazione
tecnologica; 
  r) equiparazione, a tutti gli  effetti,  alle  strutture  ricettive
all'aria aperta, delle strutture  organizzate  per  la  sosta  ed  il
pernottamento  di  turisti  all'interno  delle  proprie  imbarcazioni
ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo  i
requisiti  stabiliti  dal  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti, sentiti i Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
  s) eventuale inserimento della cultura del mare e dell'insegnamento
dell'educazione marinara nei piani formativi scolastici, nel rispetto
dei principi costituzionali e della normativa vigente, senza nuovi  o
maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  anche  attraverso
l'attivazione di specifici corsi e l'istituzione della  giornata  del
mare nelle scuole; 
  t) istituzione della figura professionale dell'istruttore  di  vela
nel rispetto dei principi generali della sicurezza  nautica  e  della
salvaguardia della vita umana in mare,  fatte  salve  le  prerogative
costituzionali delle regioni, prevedendo: 
  1)  l'istituzione  di  un  elenco  nazionale,   aggiornato,   degli
istruttori professionali, consultabile nel sito  istituzionale  della
Federazione italiana vela (FIV) e della Lega navale italiana (LNI)  e
nei siti dei comuni nel cui territorio sono presenti  centri  velici.
Gli oneri  derivanti  dall'istituzione  e  dalla  tenuta  dell'elenco
nazionale di cui al precedente periodo  sono  posti  a  carico  degli
iscritti; 
  2) che gli istruttori di vela siano in possesso del brevetto  della
FIV,  della  Marina  militare  attraverso   le   proprie   competenti
articolazioni o  della  LNI,  rilasciato  nel  rispetto  del  Sistema
Nazionale di Qualifiche (SNaQ) dei tecnici sportivi del  CONI  e  del
Quadro europeo delle qualifiche -  European  Qualification  Framework
(EQF) dell'Unione europea; 
  u) razionalizzazione delle attivita' di controllo delle  unita'  da
diporto attraverso metodologie di verifiche atte ad evitare forme  di
accertamenti  ripetuti  a  carico  delle  stesse  unita'  in   ambiti
temporali limitati nel rispetto della sicurezza nautica; 
  v) revisione della disciplina sanzionatoria,  aumentando  l'entita'
delle sanzioni vigenti di un terzo, sia nel minimo  che  nel  massimo
edittale, relativamente alle violazioni, commesse mediante l'utilizzo
di  un'unita'  da  diporto,   concernenti   l'inosservanza   di   una
disposizione  di  legge  o  di  regolamento  o  di  un  provvedimento
legalmente emanato dall'autorita' competente in materia  di  uso  del
demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque  interne,  ivi
compresi i porti, ovvero l'inosservanza di una disposizione di  legge
o di un regolamento in  materia  di  sicurezza  della  navigazione  e
prevedendo   altresi'   l'inasprimento   delle   sanzioni    relative
all'inosservanza dei  limiti  di  velocita',  anche  da  parte  delle
imbarcazioni commerciali, negli specchi d'acqua portuali, nei  pressi
di campi  boa,  di  spiagge  e  di  lidi,  nel  passaggio  vicino  ad
imbarcazioni alla fonda e nella navigazione all'interno degli specchi
acquei riservati alla balneazione; 
  z) nell'ambito della revisione della  disciplina  sanzionatoria  di
cui alla lettera v), previsione di sanzioni piu' severe a  carico  di
coloro che conducono unita' da diporto in stato di ebbrezza  o  sotto
l'effetto di  stupefacenti,  nonche'  nei  confronti  di  coloro  che
utilizzando  unita'  da  diporto  causano  danni  ambientali,  ovvero
determinano una situazione  di  grave  rischio  per  la  salvaguardia
dell'ambiente e dell'ecosistema  marino,  attraverso  misure  che,  a
seconda della gravita' della  violazione,  vadano  dal  ritiro  della
patente al sequestro dell'unita' da diporto; 
  aa)  semplificazione  dei  procedimenti  per  l'applicazione  e  il
pagamento  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  al  fine   di
garantire  l'efficacia  del  sistema  sanzionatorio,  in  particolare
prevedendo la graduazione delle sanzioni in funzione  della  gravita'
delle fattispecie, della frequenza e dell'effettiva pericolosita' del
comportamento,  con  l'introduzione   anche   di   misure   riduttive
dell'entita' delle sanzioni in caso di assolvimento dell'obbligo  del
pagamento in tempi ristretti, nonche' l'ampliamento delle fattispecie
incidenti nella materia della  sicurezza  nautica  per  le  quali  e'
prevista la sospensione e la revoca delle patenti nautiche; 
  bb) adeguamento alla direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 20 novembre 2013; 
  cc) abrogazione espressa delle norme incompatibili. 
  3. Gli schemi dei decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
adottati d'intesa con la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  4. Gli schemi dei decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei  pareri  da  parte
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari. I pareri sono resi  entro  venti  giorni  dalla  data  di
trasmissione e  indicano  specificamente  le  eventuali  disposizioni
ritenute non conformi ai principi  e  criteri  direttivi  di  cui  al
presente articolo. Il Governo, esaminati i pareri,  ritrasmette  alle
Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni,  il
testo  per  il  parere  definitivo   delle   competenti   Commissioni
parlamentari,  da  esprimere  entro  venti  giorni  dalla   data   di
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere
emanati. 
  5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei  decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei  principi  e  criteri
direttivi previsti dal comma 2 e con le modalita' di cui al  presente
articolo, il Governo e' autorizzato ad adottare uno  o  piu'  decreti
legislativi contenenti  disposizioni  correttive  e  integrative  dei
decreti legislativi medesimi. 
  6. Con uno o piu' decreti da adottare ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  il  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto   con   i   Ministri
interessati, modifica la disciplina prevista dal regolamento  di  cui
al decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  29
luglio 2008, n. 146, al fine di assicurare piena  compatibilita'  con
le innovazioni introdotte nell'esercizio della  delega  di  cui  alla
presente legge. 
  7. Dai decreti legislativi di cui al comma 1  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri  o  diminuzioni  di  entrate  a  carico  della
finanza pubblica ed essi non devono comportare aggravio di spese  per
i cittadini. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge  31
dicembre  2009,  n.  196,  qualora  uno  o  piu'  decreti   attuativi
determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino  compensazione  al
proprio interno, i decreti legislativi dai  quali  derivano  nuovi  o
maggiori oneri sono emanati solo  successivamente  o  contestualmente
all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che  stanzino  le
occorrenti risorse finanziarie. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 7 ottobre 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del Consiglio dei 
                                ministri 
 
                                Delrio, Ministro delle infrastrutture 
                                e dei trasporti 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice
          della nautica da  diporto  ed  attuazione  della  direttiva
          2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della  legge  8  luglio
          2003, n. 172) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  31
          agosto 2005, n. 202, supplemento ordinario. 
              - La direttiva 16 giugno 2003, n. 2003/44/CE (Direttiva
          del Parlamento europeo e  del  Consiglio  che  modifica  la
          direttiva 94/25/CE sul  ravvicinamento  delle  disposizioni
          legislative, regolamentari  e  amministrative  degli  Stati
          membri  riguardanti  le   imbarcazioni   da   diporto)   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del
          26 agosto 2003, n. L 214. 
              - Si riportano i testi degli articoli 3 e 6 della legge
          8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni per il  riordino  e  il
          rilancio della nautica da diporto e del  turismo  nautico),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2003, n. 161: 
              «Art. 3 (Navi destinate esclusivamente al noleggio  per
          finalita' turistiche). - 1.  Possono  essere  iscritte  nel
          Registro  internazionale  di   cui   all'articolo   1   del
          decreto-legge 30 dicembre 1997,  n.  457,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  27  febbraio  1998,  n.  30,  e
          successive  modificazioni,  ed  essere  assoggettate   alla
          relativa  disciplina,  le  navi  con  scafo  di   lunghezza
          superiore a  24  metri  e  comunque  di  stazza  lorda  non
          superiore alle 1.000  tonnellate,  adibite  in  navigazione
          internazionale esclusivamente  al  noleggio  per  finalita'
          turistiche. 
              2. Le navi di cui al comma  1,  iscritte  nel  Registro
          internazionale: 
              a) sono abilitate al trasporto  di  passeggeri  per  un
          numero non superiore a 12, escluso l'equipaggio; 
              b) sono munite di certificato di classe  rilasciato  da
          uno  degli  organismi  autorizzati  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 3 agosto 1998,  n.  314,  come  modificato  dal
          decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169; 
              c) sono sottoposte alle norme tecniche e di  conduzione
          previste dal regolamento di sicurezza di cui al comma 3. 
              3. Entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle
          infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' emanato  il
          regolamento di sicurezza recante le  norme  tecniche  e  di
          conduzione cui sono sottoposte le navi di cui  al  comma  1
          (21). 
              4. Le navi di cui al comma 1 sono armate di  norma  con
          equipaggio  di  due  persone,  piu'   il   comandante,   di
          nazionalita' italiana o di altro Stato  membro  dell'Unione
          europea. Qualora lo ritenga necessario, il comandante  puo'
          aggiungere all'equipaggio componenti di altra nazionalita'. 
              5. Alle navi di cui  al  comma  1  non  si  applica  la
          limitazione concernente i servizi  di  cabotaggio  disposta
          dall'articolo 1, comma 5,  del  decreto-legge  30  dicembre
          1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni. 
              6. Le disposizioni del presente articolo, ad  eccezione
          di quelle di cui al comma  3,  hanno  effetto  a  decorrere
          dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  del
          regolamento di cui al comma 2, lettera c). 
              7. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a 4,338 milioni di  euro  per  l'anno  2003,
          7,288 milioni di euro per l'anno 2004 e  6,024  milioni  di
          euro a  decorrere  dall'anno  2005,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto,  ai
          fini  del   bilancio   triennale   2003-2005,   nell'ambito
          dell'unita' previsionale di base di parte  corrente  «Fondo
          speciale»  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2003,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          medesimo Ministero. 
              8.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.» 
              «Art. 6 (Delega al Governo per l'emanazione del  codice
          sulla nautica da diporto.  Disposizioni  varie).  -  1.  Il
          Governo e' delegato ad adottare, entro due anni dalla  data
          di entrata in vigore della presente legge, su proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con gli altri Ministri interessati, un decreto  legislativo
          recante il  codice  delle  disposizioni  legislative  sulla
          nautica da diporto, in conformita' ai seguenti  principi  e
          criteri direttivi: 
              a) coordinamento e armonizzazione di tutte le normative
          nazionali e comunitarie comunque  rilevanti  nella  materia
          della nautica da diporto; 
              b)  semplificazione  e  snellimento  delle   procedure,
          tenendo conto anche delle seguenti misure: 
              1) semplificazione e snellimento  del  procedimento  di
          iscrizione   e   di   trascrizione   nei   registri   delle
          imbarcazioni e delle navi  da  diporto  e  delle  procedure
          attinenti al rilascio  e  al  rinnovo  del  certificato  di
          sicurezza nonche' alla istituzione di registri nazionali; 
              2) revisione dell'obbligo di stazzatura per  le  unita'
          da diporto; 
              3) rinvio alle norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la
          misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da  diporto  e
          alle norme EN/ISO 8665 per l'accertamento della potenza dei
          relativi motori,  ai  sensi  della  direttiva  94/25/CE  16
          giugno 1994 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  e
          successive modificazioni; 
              4) previsione di una nuova tabella unica in materia  di
          tributi per le prestazioni e i servizi  resi  dagli  organi
          dello  Stato  competenti  in  materia  di  navigazione   da
          diporto, che sostituisca le tabelle previste da  precedenti
          disposizioni; 
              5)  semplificazione  degli  adempimenti  amministrativi
          relativi all'utilizzo, per le sole  esigenze  di  soccorso,
          delle stazioni radiotelefoniche in dotazione alle unita' da
          diporto; 
                c)  eliminazione  delle  duplicazioni  di  competenza
          sulla base delle seguenti ulteriori misure: 
              1) revisione delle competenze degli uffici marittimi  e
          della  motorizzazione  civile  in  materia  di  nautica  da
          diporto; 
              2) affidamento al Ministero delle infrastrutture e  dei
          trasporti e al Ministero delle attivita'  produttive  della
          vigilanza  sulla  rispondenza  alle   norme   tecniche   di
          attrezzature e dotazione da utilizzare a bordo di unita' da
          diporto; 
              d)  previsione  di  soluzioni  organizzative  tali   da
          garantire una completa, efficace e tempestiva  informazione
          a favore dell'utenza; 
              e) revisione della disciplina  delle  patenti  nautiche
          nel  contesto  comunitario  e  in  quello   degli   accordi
          internazionali stipulati dall'Italia, in modo da coordinare
          le competenze amministrative e definire  nuovi  criteri  in
          materia di requisiti  fisici  per  il  conseguimento  della
          patente nautica, in particolare per le persone disabili; 
              f) previsione  dell'impegno  della  scuola  pubblica  e
          privata nell'insegnamento  dell'educazione  marinara  anche
          prevedendo la creazione di specifici  corsi  di  istruzione
          per il settore del turismo nautico; 
              g) previsione dell'emanazione delle norme regolamentari
          necessarie all'adeguamento delle disposizioni attuative  in
          materia di  nautica  da  diporto,  ivi  incluse  quelle  in
          materia di sicurezza  della  navigazione,  prevedendo,  tra
          l'altro, l'uso obbligatorio  di  dispositivi  di  sicurezza
          elettronici in grado di consentire, in caso  di  caduta  in
          mare,  oltre  alla   individuazione   della   persona,   la
          disattivazione  del  pilota  automatico  e  l'arresto   dei
          motori; 
              h)  indicazione  espressa  delle  norme  da   intendere
          abrogate  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
          legislativo. 
              2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato
          d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo  8
          del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
              3. Il  Governo  trasmette  alle  Camere  lo  schema  di
          decreto  legislativo  di  cui  al  comma  1,   accompagnato
          dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi  dell'impatto
          della regolamentazione, per  l'espressione  del  parere  da
          parte delle competenti Commissioni  parlamentari.  Ciascuna
          Commissione esprime il proprio parere  entro  venti  giorni
          dall'assegnazione, indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni ritenute non conformi ai  principi  e  criteri
          direttivi di cui al presente articolo. 
              4. Il Governo, esaminati i pareri di cui  al  comma  3,
          ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e  con  le
          eventuali modificazioni, il testo per il parere  definitivo
          delle competenti Commissioni parlamentari, che deve  essere
          espresso  entro  venti  giorni  dall'assegnazione.  Decorsi
          inutilmente i  termini  previsti  dal  presente  comma,  il
          decreto legislativo puo' comunque essere emanato. 
              5. Entro due anni dalla data di entrata in  vigore  del
          decreto legislativo di cui al comma  1,  nel  rispetto  dei
          principi  e  criteri  direttivi  stabiliti   dal   presente
          articolo, il Governo puo' emanare, con la procedura di  cui
          al presente articolo,  e  previo  parere  delle  competenti
          Commissioni  parlamentari,   disposizioni   integrative   o
          correttive del medesimo decreto legislativo. 
              6.  Gli  uffici  competenti  a  ricevere  il   rapporto
          previsto dall'articolo 17,  primo  comma,  della  legge  24
          novembre  1981,  n.  689,   relativamente   agli   illeciti
          amministrativi di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e al D.M. 15 marzo  2001
          del Ministro dei trasporti e della navigazione,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile  2001,  n.  78,  sono  le
          Capitanerie di porto. 
              7. A decorrere dal  1°  luglio  2004,  le  attribuzioni
          relative ai beni del  demanio  marittimo,  gia'  trasferite
          alla regione Sicilia ai sensi del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 1° luglio 1977, n.  684,  sono  esercitate
          direttamente dall'amministrazione regionale. 
              8. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o  maggiori  oneri  per  il  bilancio  dello
          Stato.». 
              -  Il  decreto  legislativo  24  marzo  2011,   n.   53
          (Attuazione della direttiva  2009/16/CE  recante  le  norme
          internazionali per la sicurezza delle navi, la  prevenzione
          dell'inquinamento e le condizioni di vita  e  di  lavoro  a
          bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e  che
          navigano nelle acque sotto  la  giurisdizione  degli  Stati
          membri) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  27  aprile
          2011, n. 96. 
              - La direttiva 23 aprile 2009, n. 2009/16/CE (Direttiva
          del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio   relativa   al
          controllo da parte dello Stato di  approdo)  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 28  maggio
          2009, n. L 131. 
              -  La  Direttiva  20  novembre   2013   n.   2013/53/UE
          (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio  relativa
          alle imbarcazioni da diporto e  alle  moto  d'acqua  e  che
          abroga la direttiva 94/25/CE (Testo rilevante ai  fini  del
          SEE) e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
          Europea del 28 dicembre 2013, n. L 354. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
          agosto 1997, n. 202: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12  settembre
          1988, n. 214, supplemento ordinari: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).». 
              - Il  decreto  ministeriale  29  luglio  2008,  n.  146
          (Regolamento di attuazione  dell'articolo  65  del  decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della
          nautica da diporto) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          22 settembre 2008, n. 222, supplemento ordinario. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma  2  della
          legge 31 dicembre 2009 n.  196  (Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica) pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  31
          dicembre 2009, n. 303, supplemento ordinario: 
              «Art.  17  (Copertura  finanziaria  delle   leggi).   -
          (Omissis). 
              2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i  mezzi
          di copertura necessari per l'adozione dei relativi  decreti
          legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
          per  la  complessita'  della  materia  trattata,  non   sia
          possibile  procedere  alla  determinazione  degli   effetti
          finanziari   derivanti   dai   decreti   legislativi,    la
          quantificazione  degli  stessi  e'  effettuata  al  momento
          dell'adozione dei singoli decreti  legislativi.  I  decreti
          legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti
          risorse  finanziarie.  A   ciascuno   schema   di   decreto
          legislativo e' allegata una relazione tecnica,  predisposta
          ai sensi del comma  3,  che  da'  conto  della  neutralita'
          finanziaria  del  medesimo  decreto  ovvero  dei  nuovi   o
          maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
          di copertura. 
              (Omissis).».