IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visti l'articolo 20, commi 2, 3 e 4,  l'articolo  21,  comma  2,  e
l'articolo 181, comma 1 lettera a), del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, recante: "Codice in  materia  di  protezione  dei  dati
personali" e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 21 giugno 2006, n. 244; 
  Vista l'autorizzazione n. 7/2014 al trattamento dei dati giudiziari
da parte dei privati,  di  enti  pubblici  economici  e  di  soggetti
pubblici,  provvedimento   di   carattere   generale   e   rilasciato
annualmente dal Garante per la protezione dei dati personali; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati  personali  ai  sensi
dell'articolo 154 , comma 1, lettera g) del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  nella  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 luglio 2015; 
  Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei  Ministri
del 23 settembre 2015 n. 0007652-P; 
 
                             A d o t t a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Oggetto del regolamento 
 
  1. Il presente regolamento, in attuazione del  decreto  legislativo
30 giugno 2003, n. 196, aggiorna  ed  integra  l'identificazione  dei
tipi di dati sensibili e giudiziari e delle operazioni eseguibili  da
parte dell'Amministrazione dell'interno nello svolgimento  delle  sue
funzioni istituzionali, nonche'  dal  "Fondo  di  assistenza  per  il
personale della pubblica sicurezza", istituito con legge 12  novembre
1964, n. 1279, e dall'"Opera nazionale di assistenza per il personale
del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco",  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 630, gia'  individuati
con il decreto del Ministro dell'interno 21 giugno 2006, n. 244. 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note al titolo: 
 
              Si riporta il testo degli articoli 20 e 21 del  decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice  in  materia  di
          protezione dei dati personali): 
              «Art. 20. (Principi applicabili al trattamento di  dati
          sensibili) 
              1. Il  trattamento  dei  dati  sensibili  da  parte  di
          soggetti pubblici e'  consentito  solo  se  autorizzato  da
          espressa disposizione di legge nella quale sono specificati
          i tipi di dati che possono essere trattati e di  operazioni
          eseguibili e le finalita' di rilevante  interesse  pubblico
          perseguite. 
              2. Nei casi in cui una disposizione di legge  specifica
          la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi
          di  dati  sensibili  e   di   operazioni   eseguibili,   il
          trattamento e' consentito solo in riferimento  ai  tipi  di
          dati e di operazioni identificati e resi  pubblici  a  cura
          dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione
          alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel
          rispetto dei principi di  cui  all'art.  22,  con  atto  di
          natura regolamentare  adottato  in  conformita'  al  parere
          espresso dal Garante  ai  sensi  dell'art.  154,  comma  1,
          lettera g), anche su schemi tipo. 
              3. Se il trattamento non e' previsto  espressamente  da
          una disposizione  di  legge  i  soggetti  pubblici  possono
          richiedere al Garante l'individuazione delle attivita', tra
          quelle demandate ai  medesimi  soggetti  dalla  legge,  che
          perseguono finalita' di rilevante interesse pubblico e  per
          le  quali  e'  conseguentemente   autorizzato,   ai   sensi
          dell'art. 26, comma 2, il trattamento dei  dati  sensibili.
          Il trattamento e' consentito solo se il  soggetto  pubblico
          provvede altresi' a identificare e rendere pubblici i  tipi
          di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2. 
              4. L'identificazione dei tipi di dati e  di  operazioni
          di  cui  ai  commi  2  e  3  e'  aggiornata   e   integrata
          periodicamente.» 
              «Art. 2. (Principi applicabili al trattamento  di  dati
          giudiziari) 
              1. Il  trattamento  di  dati  giudiziari  da  parte  di
          soggetti pubblici e'  consentito  solo  se  autorizzato  da
          espressa disposizione di legge o provvedimento del  Garante
          che  specifichino  le  finalita'  di  rilevante   interesse
          pubblico del trattamento, i tipi  di  dati  trattati  e  di
          operazioni eseguibili. 
              1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari  e'  altresi'
          consentito quando e' effettuato in attuazione di protocolli
          d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni  di
          criminalita'  organizzata  stipulati   con   il   Ministero
          dell'interno o con i suoi uffici periferici di cui all'art.
          15, comma 2, del decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.
          300, previo parere del Garante per la protezione  dei  dati
          personali, che specificano la tipologia dei dati trattati e
          delle operazioni eseguibili. 
              2. Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4,  si
          applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.». 
 
          Note alle premesse: 
 
              Il decreto del Ministro dell'interno 21 giugno 2006, n.
          244 (Regolamento recante identificazione dei dati sensibili
          e  giudiziari  trattati   e   delle   relative   operazioni
          effettuate dal Ministero dell'interno, in attuazione  degli
          articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2006,
          n. 184, S.O. 
              Si riporta il testo degli articoli 154, comma 1, e 181,
          comma 1, del citato decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
          196: 
              «Art. 154. (Compiti) 
              1. Oltre a quanto previsto da specifiche  disposizioni,
          il Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e in conformita'
          al presente codice, ha il compito di: 
              a) controllare se i  trattamenti  sono  effettuati  nel
          rispetto della disciplina applicabile e in conformita' alla
          notificazione, anche in  caso  di  loro  cessazione  e  con
          riferimento alla conservazione dei dati di traffico; 
              b) esaminare i reclami e le segnalazioni  e  provvedere
          sui  ricorsi   presentati   dagli   interessati   o   dalle
          associazioni che li rappresentano; 
              c)  prescrivere  anche  d'ufficio   ai   titolari   del
          trattamento le misure necessarie o  opportune  al  fine  di
          rendere il trattamento conforme alle disposizioni  vigenti,
          ai sensi dell'art. 143; 
              d) vietare anche d'ufficio, in tutto  o  in  parte,  il
          trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne  il
          blocco ai sensi dell'art. 143,  e  di  adottare  gli  altri
          provvedimenti  previsti  dalla  disciplina  applicabile  al
          trattamento dei dati personali; 
              e) promuovere la  sottoscrizione  di  codici  ai  sensi
          dell'art. 12 e dell'art. 139; 
              f) segnalare al Parlamento e al Governo  l'opportunita'
          di  interventi  normativi  richiesti  dalla  necessita'  di
          tutelare i diritti  di  cui  all'art.  2  anche  a  seguito
          dell'evoluzione del settore; 
              g) esprimere pareri nei casi previsti; 
              h)  curare  la  conoscenza  tra   il   pubblico   della
          disciplina rilevante in materia  di  trattamento  dei  dati
          personali e delle relative finalita', nonche' delle  misure
          di sicurezza dei dati; 
              i)  denunciare  i  fatti   configurabili   come   reati
          perseguibili  d'ufficio,  dei  quali  viene  a   conoscenza
          nell'esercizio o a causa delle funzioni; 
              l) tenere il registro  dei  trattamenti  formato  sulla
          base delle notificazioni di cui all'art. 37; 
              m) predisporre annualmente una relazione sull'attivita'
          svolta e sullo stato di attuazione del presente codice, che
          e' trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30  aprile
          dell'anno successivo a quello cui si riferisce. 
              (Omissis).» 
              «Art. 181. (Altre disposizioni transitorie) 
              1. Per i trattamenti di dati personali  iniziati  prima
          del 1° gennaio 2004, in  sede  di  prima  applicazione  del
          presente codice: 
              a) l'identificazione con atto di  natura  regolamentare
          dei tipi di dati e di operazioni ai  sensi  degli  articoli
          20, commi 2  e  3,  e  21,  comma  2,  e'  effettuata,  ove
          mancante, entro il 28 febbraio 2007; 
              b) la determinazione da rendere nota  agli  interessati
          ai sensi dell'art. 26, commi 3, lettera a),  e  4,  lettera
          a), e' adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004; 
              c)  le  notificazioni  previste   dall'art.   37   sono
          effettuate entro il 30 aprile 2004; 
              d)  le  comunicazioni  previste   dall'art.   39   sono
          effettuate entro il 30 giugno 2004; 
              e). 
              f) l'utilizzazione dei  modelli  di  cui  all'art.  87,
          comma 2, e' obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2005. 
              (Omissis).». 
              Per il testo degli articoli 20 e 21 del citato  decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle  note  al
          Titolo. 
              Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3  e  4,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              "Art. 17. (Regolamenti) 
              (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              (Omissis).". 
 
          Note all'art. 1: 
              Per la rubrica del decreto legislativo 30 giugno  2003,
          n. 196, si veda nelle note al Titolo 
              La legge 12 novembre 1964,  n.  1279  (Istituzione  del
          Fondo  di  assistenza  per   il   personale   di   pubblica
          sicurezza),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  10
          dicembre 1964, n. 305. 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  30  giugno
          1959, n. 630 (Erezione in ente morale dell'«Opera Nazionale
          di Assistenza per i Figli dei Vigili del Fuoco",  con  sede
          in Roma,  ed  autorizzazione  all'Opera  ad  accettare  una
          donazione di beni mobili ed immobili), e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 19 agosto 1959 n. 198. 
              Per la rubrica del decreto del Ministro dell'interno 21
          giugno 2006, n. 244, si veda nelle note alle premesse.