IL MINISTRO
Visto l'art. 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che
autorizza, a decorrere dall'anno 2015, la spesa di 250 milioni di
euro annui per interventi in favore del settore dell'autotrasporto;
Visto l'art. 1, comma 151, della citata legge n. 190 del 2014 che
dispone che, a valere sulla quota riservata all'incentivazione di
progetti di investimento nel settore, una quota parte non superiore
al 20 per cento delle risorse medesime e' destinata alle imprese che
pongono in essere iniziative dirette a realizzare processi di
ristrutturazione e aggregazione;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 29
aprile 2015, n. 130 che in applicazione del citato art. 1, comma 150,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha ripartito le suddette
risorse fra le diverse aree d'intervento per il triennio 2015-2017,
avuto riguardo alle esigenze del settore dell'autotrasporto;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6
agosto 2015 n. 283 che, al fine di garantire una congrua misura delle
deduzioni forfetarie di spese non documentate, tenuto conto delle
difficolta' in cui versa il settore ed in particolare le imprese
artigiane, ha incrementato le risorse destinate alla copertura delle
deduzioni forfetarie stesse e, per il corrente anno 2015, ha
rimodulato la ripartizione effettuata con il decreto 29 aprile 2015,
n. 130;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera d) del citato decreto
interministeriale n. 130 del 2015, come modificato dal decreto
ministeriale 6 agosto 2015, n. 283, che ha destinato 15 milioni di
euro per l'anno 2015 per investimenti finalizzati allo sviluppo
dell'intermodalita' e della logistica e ad iniziative dirette a
realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione, rinviando ad
apposito decreto, da adottarsi da parte del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, la disciplina delle modalita' di
erogazione di dette risorse, nonche' gli oneri di gestione e le spese
di funzionamento degli interventi ai sensi dell'art. 19, comma 5, del
decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato,
ed in particolare l'art. 2, paragrafo 1, punto 29 e gli articoli 17 e
36 che consentono aiuti agli investimenti a favore delle piccole e
medie imprese;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
Preso atto che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili,
occorre fare riferimento, in via generale, al sovra costo necessario
per acquisire la tecnologia piu' evoluta da un punto di vista tecnico
ed ambientale;
Visto l'art. 6 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee", che prevede
l'onere per i destinatari degli aiuti di dichiarare di non rientrare
fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o
depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali
o incompatibili dalla Commissione europea;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, il
quale prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti
per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente
la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato e
che gli oneri relativi alla gestione dei predetti fondi ed interventi
pubblici siano a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;
Valutata l'utilita' di garantire l'incentivazione all'acquisto di
veicoli industriali a motorizzazione alternativa a gas naturale e
biometano, onde assicurare un minor livello di emissioni inquinanti
nei territori piu' sensibili e nelle piu' lunghe percorrenze, al fine
di massimizzare gli effetti benefici sull'ambiente, in continuita'
con la misura prevista per l'esercizio finanziario 2014;
Ritenuto opportuno incentivare, per le piccole e medie imprese,
l'acquisizione di semirimorchi volti al rinnovo del parco veicolare e
a diversificare la produzione massimizzando l'utilizzo delle
modalita' di trasporto alternative al trasporto stradale, nonche'
incentivare l'acquisto di beni capitali destinati al trasporto
intermodale, ovvero container e casse mobili, anche al fine di
ottimizzare la catena logistica;
Considerato che l'incentivazione per l'acquisto di semirimorchi
dotati di dispositivi innovativi non ancora obbligatori atti a
ridurre i consumi puo' essere diretta a tutte le imprese e non solo
alle piccole e medie imprese, nel limite del 40 per cento dei costi
di investimento necessari per innalzare il livello di tutela
ambientale o per andare oltre le norme dell'Unione europea;
Ritenuto che l'insieme degli interventi di cui sopra, unito ad una
maggiorazione degli incentivi a favore delle reti di imprese che
effettuano gli investimenti previsti, consente di dare un primo
impulso al rinnovamento ed alla ristrutturazione del settore, con
particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, allo sviluppo dei
servizi logistici ed al riequilibrio modale, anche andando ad
incidere sulla attuale polverizzazione che connota il settore stesso;
Sentite le associazioni di categoria dell'autotrasporto
maggiormente rappresentative;
Vista la nota della Direzione generale per il trasporto stradale e
per l'intermodalita' n. 15616 del 6 agosto 2015;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la
ripartizione e le modalita' di erogazione delle risorse finanziarie
relative all'anno 2015, nel limite di spesa pari a 15 milioni di
euro, di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto
interministeriale del 29 aprile 2015, n. 130, come modificato dal
decreto interministeriale 6 agosto 2015, n. 283.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate all'incentivazione a
beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi
attive sul territorio italiano, in regola con i requisiti di
iscrizione al Registro elettronico nazionale e all'Albo degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi, per il rinnovo e
l'adeguamento tecnologico del parco veicolare, per l'acquisizione di
beni strumentali per il trasporto intermodale, nonche' per favorire
iniziative di collaborazione e di aggregazione fra le imprese del
settore nei limiti e secondo le modalita' di cui al presente decreto.
3. Le misure di incentivazione sono erogate nel rispetto dei
principi generali e delle disposizioni settoriali del regolamento
generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato.
4. Ad ogni tipologia dei seguenti investimenti sono destinati gli
importi di seguito specificati, corrispondenti ad una quota parte
delle risorse globalmente disponibili, pari a 15 milioni di euro:
a) 6,5 milioni di euro per acquisizione, anche mediante locazione
finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto
di merci di massa complessiva a pieno carico da 3,5 a 7 tonnellate,
nonche' pari o superiori a 16 tonnellate, a trazione alternativa a
metano CNG e gas naturale liquefatto LNG;
b) 6,5 milioni di euro per acquisizione anche mediante locazione
finanziaria, di semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto
combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il
trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla
normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire
maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica;
c) 2 milioni di euro per l'acquisizione, da parte di piccole e
medie imprese, anche mediante locazione finanziaria, di container e
casse mobili, intesi quali unita' di carico intermodale
standardizzate in modo da assicurarne la compatibilita' con tutte le
tipologie di mezzi di trasporto, cosi' da facilitare l'utilizzazione
di differenti modalita' di trasporto in combinazione fra loro, senza
alcuna rottura di carico, ovvero senza che la merce venga trasbordata
o manipolata dal vettore, o dal caricatore.
5. I contributi, di cui al comma 4, sono erogabili fino a
concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di
tipologie di investimenti. La ripartizione degli stanziamenti
nell'ambito delle predette aree di intervento puo' essere rimodulata
con decreto del Direttore della Direzione generale per il trasporto
stradale e per l'intermodalita' qualora, per effetto delle istanze
presentate, si rendano disponibili risorse a favore di aree in cui le
stesse non risultino sufficienti.
6. Ove, a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili per
ciascuna area anche dopo l'eventuale rimodulazione di cui al comma 5,
il numero delle imprese ammesse al beneficio non consenta
l'erogazione degli importi a ciascuna spettanti, con decreto del
Direttore della Direzione generale per il trasporto stradale e per
l'intermodalita' si procedera' alla riduzione proporzionale dei
contributi fra le stesse imprese collocate nelle aree rispetto alle
quali le risorse si sono rivelate insufficienti.
7. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui
all'art. 4 del citato regolamento (UE) n. 651/2014, nonche' di
garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti margini
di rappresentativita' del settore, l'importo massimo ammissibile per
gli investimenti di cui al comma 4 per singola impresa non puo'
superare euro 400.000,00. Qualora l'importo superi tale limite viene
ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia non
e' derogabile anche in caso di accertata disponibilita' delle risorse
finanziarie rispetto alle richieste pervenute e dichiarate
ammissibili.
8. Non si procede all'erogazione del contributo nel caso di
trasferimento della disponibilita' dei beni oggetto degli incentivi
nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda
e la data di pagamento del beneficio. Resta fermo che i beni di cui
al comma 4 non possono essere alienati e devono rimanere nella
disponibilita' del beneficiario del contributo fino al 31 dicembre
2018, pena la revoca del contributo erogato.