IL MINISTRO 
 
  Visto l'art. 11, comma 5-bis, della legge 23 dicembre 1992, n. 498,
il quale dispone che «Con decreto del Ministro  delle  infrastrutture
sono stabiliti i casi in  cui  i  progetti  relativi  alle  opere  da
realizzare da parte di ANAS S.p.  a.  e  delle  altre  concessionarie
devono essere sottoposte al parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici per la loro valutazione tecnico-economica»; 
  Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 per la realizzazione  delle
infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici d'interesse
nazionale; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante «Codice
dei contratti pubblici relativi ai lavori,  servizi  e  forniture  in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» ed in particolare
gli articoli 127, commi 1, 3, 5, e 163; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27  aprile
2006,  n.  204,  recante  «Regolamento  di  riordino  del   Consiglio
superiore dei lavori pubblici»; 
  Visto il proprio decreto 12 maggio 2009, n. 399, ed in  particolare
l'art. 1, il quale, in attuazione del citato comma 5-bis dell'art. 11
della legge  23  dicembre  1992,  n.  498,  dispone  che  i  progetti
preliminari, definitivi e le perizie di  variante  e  suppletive,  di
importo complessivo superiore a 25 milioni  di  euro,  relativi  alle
opere  da  realizzare  da  parte  dell'ANAS  S.p.A.  e  delle   altre
Concessionarie autostradali, sono sottoposti alla valutazione tecnico
economica del Consiglio superiore dei lavori pubblici; 
  Visto il proprio decreto 21 luglio 2009, n. 622, il quale  all'art.
1 dispone che «All'art. 1 del proprio decreto 12 maggio 2009, n. 399,
dopo le parole «, sono sottoposti,» sono aggiunte le seguenti  parole
"ove le societa' ne facciano richiesta"»; 
  Considerato che, nell'ambito delle opere da realizzare da parte  di
ANAS S.p.a. e  delle  altre  concessionarie,  l'attivita'  di  ordine
tecnico, volta all'esame  e  alla  risoluzione  di  problemi  tecnici
specialistici,  implica  l'erogazione  di  ingenti  somme  di  denaro
pubblico; 
  Ritenuto, pertanto, per motivi di garanzia dell'interesse pubblico,
di dover disporre che i progetti definitivi e le perizie di  variante
e suppletive, di importo complessivo superiore a 25 milioni di  euro,
relativi alle opere da realizzare da parte dell'ANAS S.p.A.  e  delle
altre Concessionarie autostradali, di competenza statale  o  comunque
finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato,  siano  sottoposti
alla valutazione tecnico economica del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, quale supremo Organo di consulenza tecnica dello Stato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I progetti definitivi e le perizie  di  variante  e  suppletive,
d'importo complessivo superiore a 25 milioni di euro,  relativi  alle
opere di competenza statale o comunque finanziati per  almeno  il  50
per cento dallo Stato, da realizzare da parte di ANAS S.p.A. e  delle
altre Concessionarie autostradali, sono sottoposti  alla  valutazione
tecnico-economica del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.