LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive
modificazioni;
Vista la delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive
modificazioni, con la quale e' stato adottato il regolamento
concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Viste le previsioni contenute negli articoli 1, 7 e 8, della
direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i
regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010
per quanto riguarda i poteri dell'Autorita' europea di vigilanza
(Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e
professionali) e dell'Autorita' europea di vigilanza (Autorita'
europea degli strumenti finanziari e dei mercati);
Ritenuto necessario modificare le disposizioni contenute
nell'articolo 6 del regolamento adottato con la citata delibera del
14 maggio 1999, n. 11971, al fine di conformarle all'articolo 5 della
direttiva 2003/71/CE, come modificata dalla citata direttiva
2014/51/UE;
Ritenuto non necessario sottoporre a pubblica consultazione le
modifiche alle disposizioni contenute nell'articolo 6 del regolamento
adottato con la citata delibera del 14 maggio 1999, n.11971, tenuto
conto del carattere vincolato e non discrezionale di tali modifiche,
Delibera:
Art. 1
Modifiche al regolamento concernente la disciplina degli emittenti
adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive
modificazioni
All'articolo 6 del regolamento di attuazione del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente le disciplina degli
emittenti, approvato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e
successive modificazioni, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Se le condizioni definitive dell'offerta non sono incluse nel
prospetto di base ne' in un supplemento, esse, unitamente alla nota
di sintesi relativa alla specifica emissione, sono messe a
disposizione degli investitori, nel rispetto di quanto indicato
dall'articolo 33 del Regolamento n. 809/2004/CE e depositate presso
la Consob. Quando la Consob e' l'autorita' dello Stato Membro di
origine, essa comunica tali condizioni definitive, ove applicabile,
alle autorita' competenti degli Stati membri ospitanti, non appena
possibile, e, se possibile, prima dell'inizio dell'offerta, in
occasione di ciascuna offerta al pubblico. Le condizioni definitive
sono altresi' comunicate dalla Consob all'AESFEM. Le condizioni
definitive includono solo informazioni riferite alla nota informativa
sugli strumenti finanziari e non sono utilizzate per integrare il
prospetto di base. In ogni caso il prospetto di base contiene i
criteri e/o le condizioni in base ai quali il prezzo d'offerta
definitivo e la quantita' dei titoli che verranno offerti al pubblico
saranno determinati. Nel caso del prezzo, in alternativa ai criteri e
alle condizioni, puo' essere indicato anche il prezzo massimo.".