IL CAPO REPARTO CAPITANO DI VASCELLO 
 
  Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante norme sul
riordino  della  legislazione  in  materia  portuale,  e   successive
modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza  in  materia
di sicurezza della navigazione al Comando generale  del  Corpo  delle
capitanerie di porto; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 72 in
data 11 febbraio 2014 «Regolamento di  organizzazione  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti»; 
  Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171, titolo  «Codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE,  a
norma dell'art. 6, delle legge 8 luglio 2003, n. 172»; 
  Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo  delle
capitanerie di porto n. 1211 in data 20 novembre  2009  e  successivi
emendamenti,   relativo   alle   strutture   organizzative    e    le
corrispondenti linee di attivita' dei  reparti  e  degli  uffici  del
comando generale; 
  Visto il decreto 29  luglio  2008,  n.  146,  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti titolo «Regolamento di  attuazione  di
cui all'art. 65 del decreto  legislativo  18  luglio  2005,  n.  171,
recante il codice della nautica da diporto»; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione  in
data 12 agosto 2002,  n.  219  «regolamento  recante  caratteristiche
tecniche e requisiti  delle  zattere  di  salvataggio  da  utilizzare
esclusivamente sulle unita' da diporto»; 
  Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo  delle
capitanerie di porto n. 758  in  data  7  luglio  2010,  relativo  al
conferimento delle deleghe all'adozione del provvedimento finale; 
  Visto il decreto di tipo approvato rilasciato dal Comando  generale
delle capitanerie di porto n. 254  in  data  9  marzo  2009,  per  le
zattere di salvataggio da diporto, da utilizzare esclusivamente sulle
unita' da diporto in navigazione entro  12  miglia  dalla  costa,  di
produzione della Arimar S.p.A. denominate COASTAL 12p in  contenitore
valigia (morbido) da 12 (dodici) persone; 
  Vista l'istanza in data 15 settembre 2015 della Societa' MED  Srl.,
con sede in Montaletto di Cervia (RA) Via Beneficio II Tronco,  57/A,
intesa ad ottenere la volturazione dei decreti di tipo approvato  per
le  zattere  di  salvataggio  da  diporto,  di   propria   produzione
denominate Zattera Coastal 12p in contenitore a valigia (morbido)  da
12 (dodici) persone; 
  Visto: l'esito degli accertamenti  tecnici  eseguiti  dal  Registro
Italiano  Navale  -  Direzione  generale  -  Genova,   indicati   nel
Rapporto/Relazione Tecnica n. 2008 CS 01 5404 in data 04 marzo 2009; 
  Considerato il subentro alla societa' richiedente Marittima S.p.A.,
gia' Arimar S.p.A., da parte  della  MED  Srl  come  attestato  dalla
visura ordinaria della C.C.I.A.A. di Ravenna; 
  Visto l'atto costitutivo della societa' MED Srl; 
  Tenuto conto  che  la  societa'  MED  Srl  risulta  aver  mantenuto
immutati tutti i requisiti gia' in  possesso  della  societa'  Arimar
S.p.A.  ivi  compresi,  locali,  tecnici  qualificati,  processi   di
produzione, macchinari e le procedure di sistema; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Sono dichiarate di «tipo approvato» le zattere  di  salvataggio  da
diporto, da utilizzare esclusivamente  sulle  unita'  da  diporto  in
navigazione entro  le  12  miglia  dalla  costa,  denominate  Zattere
Coastal 12P in contenitore valigia (morbido) da 12  (dodici)  persone
prodotte dalla Societa' MED Srl, con sede  in  Montaletto  di  Cervia
(RA) Via Beneficio II Tronco, 57/A.