IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 30 marzo 2001, n. 152, recante Nuova disciplina per
gli istituti di patronato e di assistenza sociale;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2015);
Visto l'art. 10, comma 1, lettera a) della legge 30 marzo 2001, n.
152, come sostituito dall'art. 1, comma 310, lettera c), della legge
n. 190 del 2014 che prevede che gli Istituti di patronato possono
svolgere senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, con esclusione
di quelle ammesse al finanziamento di cui all'art. 13, in favore di
soggetti privati e pubblici, «attivita' di sostegno, informative, di
consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza tecnica in
materia di: previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro,
sanita', diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e
legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro»,
demandando ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentiti gli enti di patronato e i Ministeri competenti per
materia l'approvazione dello schema di convenzione che ne definisce
le modalita' di esercizio;
Visto l'art. 2229 del codice civile, secondo il quale la legge
determina le professioni per l'esercizio delle quali e' necessaria
l'iscrizione in appositi albi o elenchi;
Visto l'art. 348 del codice penale che vieta l'esercizio abusivo di
una professione per la quale e' richiesta una speciale abilitazione
dello Stato;
Ritenuto di dover dare attuazione alle predette disposizioni;
Sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero
dell'economia e delle finanze, il Ministero della giustizia, il
Ministero della salute;
Sentiti gli Istituti di patronato e di assistenza sociale;
Decreta:
Art. 1
1. E' approvato, nel testo allegato al presente decreto, lo schema
di convenzione che definisce le modalita' di esercizio delle
attivita' di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di
servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche
amministrative in favore di soggetti privati e pubblici nelle
seguenti materie:
a) previdenza e assistenza sociale;
b) diritto del lavoro;
c) sanita';
d) diritto di famiglia e delle successioni;
e) diritto civile e legislazione fiscale;
f) risparmio;
g) tutela e sicurezza sul lavoro.
2. Gli Istituti di patronato svolgono le attivita' di cui al comma
1 senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, con esclusione di
quelle ammesse al finanziamento di cui all'art. 13 della legge n. 152
del 2001.
3. Resta fermo che le attivita' rientranti nell'ambito delle
professioni di cui all'art. 2229 del codice civile possono essere
svolte esclusivamente dagli iscritti negli appositi albi o elenchi.
4. Le convenzioni stipulate con enti pubblici ed enti privati sono
pubblicate nei siti internet degli Istituti di patronato e di
assistenza sociale.
5. Le convenzioni stipulate secondo lo schema allegato, ovvero che
contengano modifiche o integrazioni, sono trasmesse a cura
dell'Istituto di patronato, entro trenta giorni dalla data di
stipula, alla Direzione territoriale del lavoro competente.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 settembre 2015
Il Ministro: Poletti
Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, foglio n. 4290