IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2014/59/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  15  maggio  2014,  che  istituisce  un   quadro   di
risanamento e risoluzione degli enti creditizi  e  delle  imprese  di
investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio,  e
le  direttive   2001/24/CE,   2002/47/CE,   2004/25/CE,   2005/56/CE,
2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE),
n. 1093/2010 e  (UE)  n.  648/2012,  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2014  e  in,
particolare, l'art. 8, recante principi e criteri  direttivi  per  il
recepimento della direttiva 2014/59/UE; 
  Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 10 settembre 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 novembre 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
dello sviluppo economico e con il Ministro della giustizia; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a)  «accordo  di  netting»:  un  accordo  in  virtu'  del   quale
determinati crediti o obbligazioni possono essere  convertiti  in  un
unico credito netto, compresi gli accordi di netting per close-out di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto  legislativo  21
maggio 2004, n. 170; 
    b) «alta dirigenza»:  il  direttore  generale,  i  vice-direttori
generali e le  cariche  ad  esse  assimilate,  i  responsabili  della
principali aree di affari e coloro che sono  rispondono  direttamente
all'organo amministrativo; 
    c) «autorita' competente»: la Banca d'Italia, la  Banca  centrale
europea relativamente ai compiti specifici  ad  essa  attribuiti  dal
Regolamento (UE) n. 1024/2013, o altra autorita' competente straniera
per l'esercizio della vigilanza ai sensi all'articolo 4, paragrafo 1,
punto 40, del Regolamento (UE) n. 575/2013; 
    d) «autorita' di vigilanza su base consolidata»:  l'autorita'  di
vigilanza come definita all'articolo 4, paragrafo 1,  punto  41,  del
Regolamento (UE) n. 575/2013; 
    e)  «autorita'  di  risoluzione  di   gruppo»:   l'autorita'   di
risoluzione  dello  Stato  membro  in  cui  ha  sede  l'autorita'  di
vigilanza su base consolidata; 
    f)  «azione  di  risoluzione»:  la  decisione  di  sottoporre  un
soggetto a risoluzione ai sensi dell'articolo 32, l'esercizio di  uno
o piu' poteri di cui al Titolo IV, Capo V  oppure  l'applicazione  di
una o piu' misure di risoluzione di cui al Titolo IV, Capo IV; 
    g) «bail-in»: la riduzione  o  la  conversione  in  capitale  dei
diritti degli azionisti e dei creditori, secondo quanto previsto  dal
Titolo IV, Capo IV, Sezione III; 
    h) «banca»: una banca come  definita  all'articolo  1,  comma  1,
lettera b), del Testo Unico Bancario; 
    i) «capitale primario di classe 1»: le azioni, le riserve  e  gli
altri strumenti  finanziari  computabili  nel  capitale  primario  di
classe 1 ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013; 
    l) «capogruppo»: la capogruppo di un  gruppo  bancario  ai  sensi
dell'articolo 61 del Testo Unico Bancario; 
    m) «cessionario»: il soggetto al quale sono ceduti azioni,  altre
partecipazioni, titoli di debito, attivita', diritti o passivita',  o
una combinazione degli stessi, dall'ente sottoposto a risoluzione; 
    n) «clausola di close-out netting»: una  clausola  come  definita
all'articolo 1, comma 1,  lettera  f),  del  decreto  legislativo  21
maggio 2004, n. 170; 
    o) «contratti finanziari» i seguenti contratti e accordi: 
      1) contratti su valori mobiliari, fra cui: 
        i) contratti di acquisto, vendita o prestito di un  titolo  o
gruppi o indici di titoli; 
        ii) opzioni su un titolo o gruppi o indici di titoli; 
        iii) operazioni di vendita attive  o  passive  con  patto  di
riacquisto su ciascuno di questi titoli, o gruppi o indici di titoli; 
      2) contratti connessi a merci, fra cui: 
        i) contratti di acquisto,  vendita  o  prestito  di  merci  o
gruppi o indici di merci per consegna futura; 
        ii) opzioni su merci o gruppi o indici di merci; 
        iii) operazioni di vendita con patto di riacquisto  attive  o
passive su merci o gruppi o indici di merci; 
      3) contratti standardizzati a  termine  (futures)  e  contratti
differenziali  a  termine  (forward),  compresi   i   contratti   per
l'acquisto, la vendita o la cessione, a un dato  prezzo  a  una  data
futura, di merci o beni di qualsiasi altro tipo, servizi,  diritti  o
interessi; 
      4) accordi di swap, tra cui: 
        i) swap e opzioni su  tassi  d'interesse;  accordi  a  pronti
(spot) o altri accordi su cambi, valute, indici  azionari  o  azioni,
indici obbligazionari o titoli di debito, indici di  merci  o  merci,
variabili climatiche, quote di emissione o tassi di inflazione; 
        ii) total return swap, credit default swap o credit swap; 
        iii) accordi o transazioni analoghe agli accordi  di  cui  ai
punti i) o ii) negoziati abitualmente sui mercati degli  swap  o  dei
derivati; 
    5) accordi di prestito  interbancario  in  cui  la  scadenza  del
prestito e' pari o inferiore a tre mesi; 
    6) accordi quadro per i contratti o accordi di cui ai  numeri  1,
2, 3, 4 e 5; 
      p) «controparte centrale»: un soggetto di cui  all'articolo  2,
punto 1, del Regolamento (UE) n. 648/2012; 
      q) «depositi»: i crediti  relativi  ai  fondi  acquisiti  dalle
banche con obbligo di rimborso; non costituiscono depositi i  crediti
relativi a fondi acquisiti dalla  banca  debitrice  rappresentati  da
strumenti finanziari indicati dall'articolo 1,  comma  2,  del  Testo
Unico della Finanza, o il cui capitale non e' rimborsabile alla pari,
o il cui  capitale  e'  rimborsabile  alla  pari  solo  in  forza  di
specifici accordi  o  garanzie  concordati  con  la  banca  o  terzi;
costituiscono  depositi  i  certificati  di  deposito   purche'   non
rappresentati da valori mobiliari emessi in serie; 
      r) «depositi ammissibili al rimborso»: i depositi che, ai sensi
dell'articolo 96-bis, commi 3 e 4, del  Testo  Unico  Bancario,  sono
astrattamente idonei a essere rimborsati da un  sistema  di  garanzia
dei depositanti; 
      s) «depositi protetti»: i depositi ammissibili al rimborso  che
non superano il limite di rimborso da parte del sistema  di  garanzia
dei depositanti previsto dall'articolo 96-bis,  comma  5,  del  Testo
Unico Bancario; 
      t)   «derivato»:   uno   strumento   derivato   come   definito
all'articolo 2, punto 5, del Regolamento (UE) n. 648/2012; 
      u) «elementi di classe  2»:  gli  strumenti  di  capitale  e  i
prestiti subordinati ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013  (Tier
2)  o  della  direttiva  2006/48/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio e delle relative disposizioni di attuazione; 
      v) «ente-ponte»: la societa' di capitali  costituita  ai  sensi
del Titolo IV, Capo IV, Sezione II, Sottosezione II,  per  acquisire,
detenere  e  vendere,  in  tutto  o  in   parte,   azioni   o   altre
partecipazioni  emesse  da  un  ente  sottoposto  a  risoluzione,   o
attivita', diritti e passivita' di  uno  o  piu'  enti  sottoposti  a
risoluzione per preservarne le funzioni essenziali; 
      z) «ente sottoposto a risoluzione»: uno dei  soggetti  indicati
all'articolo  2  in  relazione  al  quale  e'  avviata  un'azione  di
risoluzione; 
        aa) «evento determinante  l'escussione  della  garanzia»:  un
evento come definito all'articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto
legislativo 21 maggio 2004, n. 170; 
        bb) «funzioni essenziali»: attivita', servizi o operazioni la
cui interruzione potrebbe compromettere la prestazione in uno o  piu'
Stati membri di servizi essenziali per  il  sistema  economico  o  la
stabilita' finanziaria, in ragione della dimensione, della  quota  di
mercato, delle interconnessioni esterne o interne, della complessita'
o dell'operativita' transfrontaliera di una banca o di un gruppo, con
particolare riguardo alla sostituibilita' dell'attivita', dei servizi
o delle operazioni; 
        cc) «giorno lavorativo»: qualsiasi giorno tranne  il  sabato,
la domenica o le festivita' pubbliche; 
        dd) «gruppo»: una societa' controllante e le societa' da essa
controllate ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico Bancario; 
        ee) «infrastruttura  di  mercato»:  un  sistema  di  gestione
accentrata, un  sistema  di  pagamento,  un  sistema  di  regolamento
titoli, una controparte  centrale  o  un  repertorio  di  dati  sulle
negoziazioni; 
        ff) «legge fallimentare»: il r.d. 16 marzo 1942,  n.  267,  e
successive modificazioni; 
        hh) «linee di operativita' principali»: linee di operativita'
e servizi connessi che rappresentano fonti significative di  entrate,
di utili o di valore di avviamento della banca o di un gruppo di  cui
fa parte una banca; 
        ii) «meccanismi terminativi»: clausole che attribuiscono alle
parti di un contratto il diritto di scioglierlo contratto o chiuderlo
per close-out, di esigere  l'intera  prestazione  con  decadenza  dal
beneficio del termine, di compensare obbligazioni, anche  secondo  un
meccanismo di netting, e ogni analoga disposizione  che  consente  la
sospensione, la modifica o l'estinzione di un'obbligazione  da  parte
di un contraente o che impedisce l'insorgere di un  obbligo  previsto
dal contratto; 
        ll)  «misura  di  gestione   della   crisi»:   un'azione   di
risoluzione  o  la  nomina  di  un  commissario  speciale  ai   sensi
dell'articolo 37; 
        mm) «misura di  prevenzione  della  crisi»:  l'esercizio  dei
poteri previsti dall'articolo 69-sexies, comma  3,  del  Testo  Unico
Bancario, l'applicazione  di  una  misura  di  intervento  precoce  o
dell'amministrazione straordinaria a norma del Testo Unico  Bancario,
l'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 14 e 15 e  dei  poteri
di riduzione o di conversione a norma del Titolo IV, Capo II; 
        nn) «obbligazioni bancarie garantite»: i titoli di debito  di
cui all'articolo 7-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130; 
        oo) «organo di amministrazione»: l'organo o gli organi di una
societa' cui e'  conferito  il  potere  di  stabilire  gli  indirizzi
strategici, gli obiettivi e la direzione generale, che supervisionano
e monitorano le decisioni della dirigenza e  comprendono  le  persone
che dirigono  di  fatto  la  societa';  nelle  societa'  per  azioni,
societa' in accomandita per azioni e societa' cooperative per  azioni
a  responsabilita'  limitata  aventi  sede  legale  in  Italia,  esso
identifica: (i) quando e' adottato il sistema tradizionale  o  quello
monistico, il consiglio di amministrazione; (ii) quando  e'  adottato
il sistema dualistico, il consiglio di gestione; nel caso in cui  sia
adottato il sistema dualistico e lo statuto attribuisca al  consiglio
di sorveglianza il compito di deliberare in  ordine  alle  operazioni
strategiche e ai piani industriali e  finanziari  della  societa'  ai
sensi dell'articolo  2409-terdecies,  comma  1,  lettera  f-bis,  del
codice civile, anche il consiglio di sorveglianza; 
        pp)  «partecipazioni»:   azioni,   quote,   altri   strumenti
finanziari che attribuiscono  diritti  amministrativi  o  comunque  i
diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile,
nonche' titoli convertibili in - o che  conferiscono  il  diritto  di
acquisire, o che rappresentano - azioni, quote  o  i  suddetti  altri
strumenti finanziari; 
        qq) «passivita' ammissibili»: gli strumenti di  capitale  non
computabili nel patrimonio di vigilanza e le altre  passivita'  e  di
uno dei soggetti indicati all'articolo 2, non escluse dall'ambito  di
applicazione del bail-in in virtu' dell'articolo 49, comma 1; 
        rr) «passivita' garantita»: una passivita' per  la  quale  il
diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento e'
garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di  garanzia
con trasferimento del titolo in  proprieta'  o  con  costituzione  di
garanzia reale, comprese le passivita'  derivanti  da  operazioni  di
vendita con patto di riacquisto; 
        ss) «prestazione della garanzia»: il  compimento  degli  atti
indicati all'articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo
21 maggio 2004, n. 170; 
        tt) «repertorio di dati sulle negoziazioni»: un  soggetto  di
cui all'articolo 2, punto 2, del Regolamento (UE) n. 648/2012; 
        uu)  «risoluzione»:  l'applicazione  di  una  o  piu'  misure
previste al Titolo IV, Capo IV, per realizzare gli obiettivi indicati
nell'articolo 21; 
        vv) «sede di  negoziazione»:  un  mercato  regolamentato,  un
sistema multilaterale di negoziazione o  un  sistema  organizzato  di
negoziazione  come  definiti  dall'articolo  4,  paragrafo  1,  della
direttiva 2014/65/UE; 
        zz) «SEVIF»: il Sistema europeo di vigilanza  finanziaria  di
cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  h-bis),  del  Testo  Unico
Bancario; 
        aaa) «SIM»: una societa' di intermediazione  mobiliare,  come
definita ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e),  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  o  un'impresa  di  investimento
avente sede legale in un altro Stato membro, come definita  ai  sensi
dell'articolo 4, paragrafo  1,  punto  2,  del  Regolamento  (UE)  n.
575/2013 che presta uno o piu' dei seguenti servizi  o  attivita'  di
investimento: 
      1) negoziazione per conto proprio; 
      2) sottoscrizione e/o collocamento con  assunzione  a  fermo  o
assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; 
      3) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione; 
        bbb) «sistema di gestione accentrata»: un soggetto che presta
i servizi di cui alla Sezione A, punti  1  e/o  2,  dell'Allegato  al
Regolamento (UE) n. 909/2014; 
        ccc) «sistema di pagamento»: un accordo di  cui  all'articolo
2, punto 1, del Regolamento (UE) n. 795/2014; 
        ddd) «sistema di  regolamento  titoli»:  un  sistema  di  cui
all'articolo 2, paragrafo  1,  punto  10,  del  Regolamento  (UE)  n.
909/2014; 
        eee) «sistema di tutela istituzionale» o  «IPS»:  un  accordo
riconosciuto  dalla  Banca  d'Italia  ai  sensi  dell'articolo   113,
paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 575/2013; 
        fff) «societa' controllante»:  la  societa'  controllante  ai
sensi dell'articolo 23 del Testo Unico Bancario; 
        ggg) «societa' controllate»: le societa' che sono controllate
ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico Bancario; 
        hhh) «societa' finanziarie»: le societa' di cui  all'articolo
59, comma 1, lettera b), del Testo Unico Bancario; 
        lll) «societa' veicolo per la gestione delle attivita'»:  una
societa' di capitali costituita ai sensi  del  Titolo  IV,  Capo  IV,
Sezione II, Sottosezione III, per acquisire, in tutto o in parte,  le
attivita', i diritti o le passivita' di uno o piu' enti sottoposti  a
risoluzione o di un ente-ponte; 
        mmm) «sostegno finanziario pubblico straordinario»: un  aiuto
di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1,  del  Trattato  sul
Funzionamento  dell'Unione  Europea  o   qualsiasi   altro   sostegno
finanziario pubblico  a  livello  sovranazionale  che  se  erogato  a
livello nazionale configurerebbe  un  aiuto  di  stato,  fornito  per
mantenere  o  ripristinare  la  solidita',   la   liquidita'   o   la
solvibilita' di uno dei soggetti indicati all'articolo 2; 
        nnn) «Stato terzo»: uno Stato non facente  parte  dell'Unione
Europea; 
        ooo) «Stato membro»:  uno  Stato  facente  parte  dell'Unione
Europea; 
        ppp) «strumenti  di  capitale»:  gli  strumenti  di  capitale
aggiuntivo di classe 1 e gli  elementi  di  classe  2  ai  sensi  del
Regolamento  (UE)  n.  575/2013  o  della  direttiva  2006/48/CE  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e  relative  disposizioni  di
attuazione; 
        qqq) «strumenti di capitale  aggiuntivo  di  classe  1»:  gli
strumenti di cui all'articolo 52, paragrafo 1, del  Regolamento  (UE)
n. 575/2013 o alla direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio e relative disposizioni di attuazione; 
        rrr) «succursale significativa»: una  succursale  considerata
significativa nello Stato membro nel quale essa e' stabilita ai sensi
dell'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE; 
        sss)  «Testo  Unico  Bancario»:  il  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385; 
        uuu) «Testo Unico della Finanza»: il decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58; 
        vvv) «titoli di debito»: le obbligazioni  e  altre  forme  di
debito trasferibile, gli strumenti che creano o riconoscono un debito
e quelli che conferiscono diritti di acquistare titoli di debito. 
 
          Avvertenza: 
              Il presente  decreto  legislativo  e'  pubblicato,  per
          motivi di massima urgenza, senza note, ai  sensi  dell'art.
          8, comma 3 del regolamento di esecuzione  del  testo  unico
          delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sulla
          emanazione dei decreti del Presidente  della  Repubblica  e
          sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  14
          marzo 1986, n. 217. 
              Nella Gazzetta Ufficiale -  Serie  generale  -  del  28
          novembre 2015 si procedera' alla ripubblicazione del  testo
          del presente decreto legislativo corredato  delle  relative
          note, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre
          1985, n. 1092.