IL DIRETTORE GENERALE della prevenzione sanitaria del Ministero della salute di concerto con IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Visto l'art. 88 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, e successive modificazioni, che individua i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili vari di cui devono essere provviste le navi mercantili da traffico, da pesca e da diporto; Visto il regolamento per la pesca marittima approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modificazioni; Vista la legge 5 giugno 1974, n. 282, che, integrando il citato art. 88 della legge n. 1045 del 1939, consente ai Ministri della sanita' e della marina mercantile di aggiornare o modificare le tabelle annesse alla citata legge n. 1045 del 1939; Visto il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991 n. 435 e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, recante il regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera; Vista la direttiva 92/ 29/ CEE del Consiglio del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi; Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 e successive modificazioni recante «Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali»; Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298 e successive modificazioni recante «Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca»; Visto l'art. 75 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008 n. 146 recante «Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2009, n. 225, S.O.; Visto il decreto interdirigenziale 28 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2012, avente come oggetto «Modificazioni delle disposizioni concernenti i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi nazionali destinate al traffico mercantile, alla pesca e al diporto nautico»; Considerata la necessita' di apportare modifiche alle tabelle allegate al citato decreto interministeriale 28 febbraio 2012, alla luce di alcune indisponibilita' sul mercato, sopravvenute nel corso dell'iter legislativo previsto per la emanazione del provvedimento, di determinate preparazioni farmaceutiche e/o di alcuni errori materiali riportati nelle Tabelle in parola; Facendo seguito alle precisazioni, correzioni e integrazioni contenute nella circolare del Ministero della salute n. 20592 del 28 settembre 2012; Visto il decreto dirigenziale 29 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2012, n. 295, di sospensione fino al 31 dicembre 2012 delle disposizioni di cui al decreto interdirigenziale 28 febbraio 2012; Visto il decreto dirigenziale 27 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 2013, n. 42 di sospensione delle disposizioni del decreto interdirigenziale 28 febbraio 2012 sopra citato sino all'entrata in vigore del nuovo decreto di revisione delle tabelle allegata al decreto ministeriale 25 maggio 1988, n. 279; Ritenuto dover provvedere all'aggiornamento delle dotazioni di medicinali e di altro materiale sanitario, ivi compresi i presidi salvavita, per le navi al fine di evitare possibili conseguenze sulla sicurezza e sulla salute tanto del personale marittimo quanto dei passeggeri; Decreta: Art. 1 1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto le navi mercantili da traffico e da pesca, nonche' le imbarcazioni e le navi da diporto devono avere in dotazione, secondo le istruzioni indicate nell'allegato 1, i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili vari indicati nelle tabelle riportate in allegato 2. 2. L'allegato 1 - «Istruzioni» e l'allegato 2 - «Tabelle Dotazioni» costituiscono parte integrante del presente decreto. 3. Il decreto interministeriale 28 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2012 e' abrogato. Roma, 1° ottobre 2015 Il direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute Guerra Il direttore generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Pujia Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2015 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 4284