IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE 
              GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 
                    del Ministero della giustizia 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
             del Ministero dell'economia e delle finanze 
 
  Visto l'art. 20, punto 3 del D.P.R. del  30  maggio  2002  n.  115,
relativo al Testo Unico delle discipline legislative e  regolamentari
in materia di spese di giustizia, il quale prevede  che  con  decreto
dirigenziale del  Ministero  della  giustizia,  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, si provveda  all'adeguamento
dell'indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari, in base alla
variazione dell'indice dei prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di
operai  e  di  impiegati,  accertata   dall'Istituto   nazionale   di
statistica e verificatasi nell'ultimo triennio; 
  Visti gli artt. 133 e 142 del D.P.R. 15 dicembre  1959  n.  1229  e
successive modificazioni; 
  Visti gli artt. 26 e 35 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115; 
  Considerato che l'adeguamento previsto dal succitato art. 20, punto
3 del D.P.R. del 30 maggio 2002 n.115, calcolato  in  relazione  alla
variazione percentuale dei prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di
operai e impiegati verificatasi nel  triennio  1°  luglio  2012 -  30
giugno 2015, e' pari a + 1,3; 
  Visto il decreto interdirigenziale del 7  novembre  2014,  relativo
all'ultima variazione dell'indennita' di trasferta per gli  ufficiali
giudiziari; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.L'indennita' di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario per il
viaggio di andata e ritorno e' stabilita nella seguente misura: 
    a) fino a 6 chilometri € 2,18; 
    b) fino a 12 chilometri € 3,97; 
    c) fino a 18 chilometri € 5,49; 
    d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso  di  6  chilometri  o
frazione superiore a  3  chilometri  di  percorso  successivo,  nella
misura di cui alla lett. c), aumentata di € 1,16. 
  2. L'indennita' di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario,  per
il viaggio di andata e ritorno  per  ogni  atto  in  materia  penale,
compresa la maggiorazione per l'urgenza e' cosi' corrisposta: 
    a) fino a 10 chilometri € 0,57; 
    b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri € 1,46; 
    c) oltre i 20 chilometri € 2,18;