IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo
1974, n. 381, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per
la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere
pubbliche», che prevede che la classificazione come strade statali
delle strade locali e provinciali e la sclassificazione delle strade
statali siano effettuate dallo Stato d'intesa con la provincia
interessata;
Visto l'art. 2, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, recante «Nuovo codice della
strada», che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti la competenza in materia di classificazione e
declassificazione delle strade statali, nei casi e con le modalita'
indicate dal regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice
della strada;
Visto l'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni,
recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice
della strada», che prescrive che per le strade statali la
declassificazione e' disposta con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAS o della regione
interessata per territorio, secondo le procedure individuate all'art.
2, comma 2, del regolamento medesimo;
Visti, altresi', i commi 2 e 3 dell'art. 4, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, che dispongono,
rispettivamente, che l'assunzione e la dismissione di strade statali
o di singoli tronchi avvenga con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta di uno degli enti
interessati, previo parere degli altri enti competenti, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici e che, in deroga alla
procedura di cui al comma 2, i tratti di strade statali esistenti
dismessi a seguito di varianti, che non alterano i capisaldi del
tracciato della strada, perdono di diritto la classifica di strade
statali e, ove siano ancora utilizzabili, sono obbligatoriamente
trasferiti alla provincia o al comune;
Visto il richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 381
del 1974, ed in particolare l'art. 19 che, cosi' come modificato dal
decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320, prevede che, a
decorrere dal 1° luglio 1998, sono delegate alle province autonome di
Trento e Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in
materia di viabilita' stradale dello Stato quale ente proprietario e
dell'Ente nazionale per le strade (ANAS), escluse le autostrade;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e
successive modificazioni, recante «Individuazione della rete
autostradale e stradale nazionale, a norma dell'articolo 98, comma 2,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», che prevede che nelle
province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle specifiche
competenze alle stesse attribuite, l'individuazione della rete
autostradale e stradale nazionale rimane disciplinata da quanto gia'
disposto dalle apposite norme di attuazione dello statuto;
Considerato che le suddette norme statutarie fanno salva la
previgente disciplina prevista dal decreto legislativo n. 285 del
1992 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992,
in materia di classificazione delle strade statali in quanto
complementare alla stessa disciplina statutaria, con la sola
differenza che le stesse province sono subentrate all'ANAS in
qualita' di ente gestore delle strade statali, ai sensi del citato
art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974;
Vista la nota n. 3344 del 7 giugno 2012 con cui il Comune di
Vandoies ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla
classificazione a strada statale della nuova circonvallazione, ed
alla declassificazione a strada provinciale del tratto sotteso;
Visto il decreto n. 12-00219 del 22 ottobre 2012, con cui la
Provincia Autonoma di Bolzano ha deliberato che la nuova
circonvallazione di Vandoies, che si estende dal km. 12,750 al km.
14,400 della S.S. 49 «della Pusteria», e' da classificare strada
statale, e che il relativo tratto sotteso deve essere declassificato
in strada provinciale;
Vista la nota n. 12.7/23.02/645164 del 29 novembre 2012, con cui la
Provincia Autonoma di Bolzano ha trasmesso il suddetto decreto
chiedendo la classificazione a strada statale, quale parte della S.S.
49 «della Pusteria», della nuova circonvallazione di Vandoies, che si
estende dal km 12,750 al km 14,400, e la contestuale
declassificazione a strada provinciale del tratto sotteso;
Visto il voto n. 37/13 reso nell'adunanza del 20 febbraio 2014, con
il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici - V Sezione - ha
espresso parere favorevole sulla richiesta di classificazione a
strada statale S.S. 49 «della Pusteria» della nuova circonvallazione
di Vandoies e della contestuale declassificazione a strada
provinciale del relativo tratto;
Vista la nota n. 2890 del 26 marzo 2015, con cui il Consiglio
superiore dei lavori pubblici ha trasmesso il suddetto parere;
Decreta:
Art. 1
Classificazione della nuova circonvallazione di Vandoies
La nuova circonvallazione di Vandoies, di lunghezza pari a km.
1,650, che sottende il tratto esistente di S.S. 49 «della Pusteria»
dal km. 12,750 al km. 14,400, e' classificata strada statale S.S. 49
nuova circonvallazione di Vandoies (BZ).