IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni,
recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni, ed
in particolare l'art. 16 che individua nel Dipartimento per le pari
opportunita' la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei
ministri operante nell'area funzionale inerente alla promozione e al
coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari
opportunita' e della parita' di trattamento e delle azioni di governo
volte a prevenire e rimuovere ogni forma e causa di discriminazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4
dicembre 2012 di riorganizzazione del Dipartimento per le pari
opportunita', in attuazione del sopracitato art. 16 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri l° ottobre 2012;
Vista la legge 1° marzo 2006, n. 67 recante «Misure per la tutela
giudiziaria delle persone con disabilita' vittime di
discriminazione», ed in particolare gli articoli 3 e 4;
Visto il D.M. del 21 giugno 2007 recante «Associazioni ed enti
legittimati ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con
disabilita'»;
Visto in particolare l'art. 4 del citato D.M. del 21 giugno 2007
che affida ad una apposita Commissione di valutazione, nominata con
decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunita' l'esame
delle domande delle Associazioni e degli Enti che chiedono il
riconoscimento della legittimazione ad agire per la tutela
giudiziaria delle persone con disabilita', vittime di
discriminazioni;
Visto il D.M. del 30 aprile 2008 dei Ministri pro tempore
rispettivamente per i diritti e le pari opportunita' e della
solidarieta' sociale recante approvazione delle Associazioni e degli
enti di cui all'art. 4 del menzionato D.M. del 21 giugno 2007;
Visto il D.M. del 5 marzo 2010 dei Ministri pro tempore
rispettivamente per le pari opportunita' e del lavoro e delle
politiche sociali recante approvazione delle Associazioni e degli
enti di cui all'art. 4 del menzionato D.M. del 21 giugno 2007;
Visto l'art. 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria» convertito, con modificazioni,
dall'art. 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11
gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92, del 21
aprile 2011 recante «Proroga degli organismi collegiali operanti
presso il Ministero delle pari opportunita'».
Visto in particolare l'art. 1, comma 1, lett. d) del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 gennaio 2011 che ha
prorogato, per un periodo non superiore a due anni, tra i vari
organismi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per le pari opportunita' - la «Commissione di
valutazione per la legittimazione ad agire per la tutela delle
persone con disabilita'»;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario» convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n.
135;
Visto in particolare l'art. 12, comma 20, del citato decreto-legge
n. 95/2012 che stabilisce che, a decorrere dalla data di scadenza
degli organismi collegiali operanti in regime di proroga ai sensi
dell'art. 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, le
attivita' svolte dagli organismi stessi devono essere
«definitivamente trasferite ai competenti uffici delle
amministrazioni nell'ambito delle quali operano»;
Tenuto conto che sulla base di quanto disposto dal sopra menzionato
articolo, le funzioni svolte dalla «Commissione di valutazione
incaricata dell'istruttoria delle domande di riconoscimento della
legittimazione ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con
disabilita', vittime di discriminazioni, inoltrate da parte delle
associazioni e degli enti» organismo collegiale istituito presso il
Dipartimento per le pari opportunita' con decreto del Ministro per le
pari opportunita' pro tempore del 21 giugno 2007 - sono state
trasferite in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento er le pari opportunita';
Visto l'ordine di servizio n. 8 del 3 settembre 2014 con il quale
il Capo del Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza
del Consiglio dei ministri ha ritenuto opportuno costituire - presso
il citato Dipartimento - un apposito Gruppo di lavoro avente il
compito di valutare le domande, inoltrate da enti e Associazioni, per
il riconoscimento della legittimazione ad agire in giudizio in
rappresentanza delle persone con disabilita', vittime di
discriminazioni nonche' di redigere, con cadenza semestrale, un
elenco dei soggetti legittimati ad agire in giudizio;
Visto l'art. 5 del sopra citato D.M. del 21 giugno 2007 che
stabilisce che ogni due anni le Associazioni devono chiedere la
conferma del riconoscimento della legittimazione ad agire in giudizio
in rappresentanza delle persone con disabilita';
Vista la nota del 24 febbraio 2015 del Capo Dipartimento per le
pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri,
indirizzata alle Associazioni ed agli Enti la cui legittimazione e'
stata riconosciuta da un tempo superiore a due anni al fine di
verificare l'attualita' delle istanze medesime;
Visti i verbali del Gruppo di lavoro sopra menzionato;
Visto l'esito dell'istruttoria svolta dal citato Gruppo di lavoro;
Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.
198, che affida al Presidente del Consiglio dei ministri la
promozione e il coordinamento delle azioni di Governo volte, tra
l'altro, ad assicurare pari opportunita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 febbraio
2014 con il quale e' stato nominato Presidente del Consiglio dei
Ministri il Dott. Matteo Renzi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2015
con il quale il Prof. Claudio De Vincenti e' stato nominato
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23
aprile 2015 con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha
conferito al Sottosegretario di Stato, Prof. Claudio De Vincenti, tra
l'altro, la delega per la firma dei decreti, degli atti e dei
provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Decreta:
Art. 1
Riconoscimento e conferma delle Associazioni e degli enti legittimati
ad agire in giudizio in difesa delle persone con disabilita',
vittime di discriminazioni
1. E' approvato l'elenco di cui all'allegato A, che costituisce
parte integrante del presente decreto, con il quale si riconosce la
legittimazione delle Associazioni e degli enti ad agire per la tutela
giudiziaria delle persone con disabilita', vittime di
discriminazioni.
2. E' approvato l'elenco di cui all'allegato B, che costituisce
parte integrante del presente decreto, con il quale si conferma il
riconoscimento alla legittimazione ad agire delle Associazioni e
degli enti per la tutela giudiziaria delle persone con disabilita',
vittime di discriminazioni.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo secondo
la normativa vigente.
Roma, 2 ottobre 2015
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri: De Vincenti