IL DIRETTORE GENERALE
per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 luglio 2008 recante norme in materia di
accreditamento e di vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti che ha abrogato il regolamento (CEE)
n. 339/93;
Vista la decisione (CE) n. 768/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la
commercializzazione dei prodotti che ha abrogato la decisione (CEE)
465/93;
Vista la direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e
le apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco
riconoscimento della loro conformita';
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, di attuazione
della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le
apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco
riconoscimento della loro conformita';
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, in
cui si dispone, tra l'altro, che il Ministero delle comunicazioni
designa gli organismi nel rispetto di cui all'allegato VI annesso al
decreto stesso per le procedure di valutazione della conformita'
previste dall'art. 11;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, recante
modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del
Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6
luglio 2002, n. 137 e in particolare l'art. 6;
Vista l'ordinanza del Segretario generale del Ministero delle
comunicazioni in data 6 giugno 2006 con la quale e' stato costituito
il Comitato tecnico incaricato di esprimere parere sulle domande di
designazione degli organismi notificati ai sensi della direttiva
1999/5/CE e l'allegata procedura per la designazione stessa degli
organismi notificati di cui al provvedimento direttoriale della
Direzione generale regolamentazione e qualita' dei servizi del 5
settembre 2000;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito dalla
legge 14 luglio 2008, n. 121 e, in particolare, i commi 1, 2 e 7
dell'art. 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5
dicembre 2013, n. 158 recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero dello sviluppo economico»;
Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2014, relativo
all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale
del Ministero dello sviluppo economico;
Considerata la nuova organizzazione del Ministero dello sviluppo
economico secondo i sunnominati regolamenti del Ministero medesimo,
nonche' la mancata nomina del titolare di vertice amministrativo del
Segretariato generale;
Vista l'ordinanza del 2 aprile 2015 del direttore generale per la
pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico, con la
quale viene rinnovato il Comitato tecnico di cui alla citata
ordinanza del segretario generale in data 6 giugno 2006, per la
designazione degli organismi notificati ai sensi dell'art. 12 del
decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
Vista la Convenzione, del 17 novembre 2011, rinnovata il 14
novembre 2013 con revisione in data 6 febbraio 2014, rinnovata da
ultimo il 6 luglio 2015, tra il Ministero dello sviluppo economico ha
affidato all'Organismo nazionale italiano di accreditamento -
ACCREDIA, avente ad oggetto, fra l'altro, l'accreditamento per gli
organismi di valutazione della conformita' per la direttiva
1999/05/CE;
Visto in particolare l'art. 3, comma 4, della succitata
Convenzione, secondo il quale, in applicazione al principio generale
del contenimento della spesa pubblica per le Amministrazioni dello
Stato, per l'autorizzazione quale «Organismo notificato» ai sensi
della direttiva 1999/05/CE per l'Istituto superiore delle
comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione si ricorre alla
procedura prevista dall'art. 5, comma 2 del richiamato regolamento CE
n. 765/2008;
Vista la comunicazione della Commissione nell'ambito
dell'applicazione del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, decisione n. 768/2008/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008,
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 novembre 2009;
Vista in particolare, la norma EN ISO/IEC 17065:2012 relativa
recante «Valutazione della conformita' - Requisiti per organismi che
certificano prodotti, processi e servizi»;
Visto il decreto del capo dipartimento per le comunicazioni del 22
febbraio 2012 di rinnovo della designazione dell'Istituto superiore
delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione quale
Organismo notificato (denominato in seguito ISCTI) ai sensi dell'art.
12 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 che e' stato
notificato all'Istituto stesso in data 10 aprile 2012, scaduto in
data 10 aprile 2015;
Vista la domanda di rinnovo di autorizzazione come Organismo
notificato presentata dall'Istituto superiore delle comunicazioni e
tecnologia, datata 9 marzo 2015 e pervenuta in data 11 marzo 2015, ai
fini della relativa autorizzazione a svolgere attivita' di
valutazione di conformita' di cui alla direttiva 1999/05/CE;
Vista la nomina del Gruppo di lavoro in data 2 aprile 2015 per la
designazione di organismi notificati di cui alla direttiva 1999/5/CE
per i quali si applica la procedura prevista all'art. 5, comma 2, del
citato regolamento CE n. 765/2008;
Considerato che l'istruttoria e' da ritenersi completa e regolare
ai sensi della normativa vigente ai fini dell'autorizzazione per
organi di valutazione di conformita' in esame;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato tecnico formulato
nella riunione del giorno 9 ottobre 2015;
Decreta:
Art. 1
1. L'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione, con sede legale ed operativa in viale America, 201
- 00144 Roma, e' autorizzato ad effettuare la valutazione di
conformita' ai sensi della direttiva 1999/05/CE per le
apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di
telecomunicazioni, relativamente alle procedure riportate negli
allegati III, IV e V della citata direttiva.
2. La valutazione e' effettuata dall'organismo conformemente alle
disposizioni contenute nell'art. 11 del decreto legislativo 9 maggio
2001, n. 269 citato.