IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge 15  maggio  2012,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto  l'art.  10  del  decreto-legge  14  agosto  2013,   n.   93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6  novembre  2015,
con la quale e' stato  dichiarato,  fino  al  centottantesimo  giorno
dalla data del medesimo  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in
conseguenza del grave movimento franoso verificatosi  nel  comune  di
Calatabiano (CT) il giorno  24  ottobre  2015  e  del  danneggiamento
dell'acquedotto Fiumefreddo, principale fonte idrica  del  comune  di
Messina; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 295 del 7 novembre 2015,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile per fronteggiare l'emergenza idrica nella citta' di
Messina»; 
  Ravvisata la necessita'  di  disporre  l'attuazione  dei  necessari
interventi  urgenti  finalizzati  a  fronteggiare  il  sopra   citato
contesto emergenziale; 
  Acquisita l'intesa della Regione Siciliana; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Integrazione linee dell'azione commissariale 
 
  1. All'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 295 del 7 novembre 2015,  e'  aggiunto  il
seguente periodo: «Il Commissario delegato puo'  avvalersi,  inoltre,
di personale appartenente alla pubblica amministrazione gia' posto in
posizione  di  comando  ai  sensi   dell'ordinanza   del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile n. 117 del 25 settembre  2013  e
successive modifiche ed integrazioni, nei limiti  di  una  unita'.  A
tale  personale  spettano  i  compensi  per  prestazioni  di   lavoro
straordinario di cui all'art. 5.». 
  2. All'art. 1, comma  3,  della  citata  ordinanza  n.  295  del  7
novembre  2015,  dopo  le  parole:  «all'art.  2»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, ad eccezione degli interventi di cui alla lettera b) del
presente comma». 
  3. All'art. 1, dell'ordinanza n. 295 del 2015, dopo il comma  4  e'
aggiunto il seguente: «4-bis. Gli interventi  di  cui  alla  presente
ordinanza  sono  dichiarati  urgenti,  indifferibili  e  di  pubblica
utilita'.». 
  4. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 295 del 7 novembre  2015,
dopo le parole: «presente ordinanza» sono aggiunte le seguenti: «, ad
eccezione degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettera b),». 
  5. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 295 del 7 novembre  2015,
le parole: «da un  massimo  di  50  unita'»,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per i primi 15 giorni  da  un  massimo  di  100  unita'  e
successivamente da un massimo di 30 unita'». 
  6. L'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 295 del 2015, e' sostituito
dal seguente: «Al personale non dirigenziale, direttamente  impiegato
nelle attivita' della struttura operativa di cui all'art. 3, comma 1,
dal 6 novembre 2015 fino al termine dello  stato  di  emergenza  puo'
essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo  di  50  ore
mensili  pro-capite,  di   compensi   per   prestazioni   di   lavoro
straordinario  effettivamente  rese,  oltre  i  limiti  previsti  dai
rispettivi ordinamenti.». 
  7. All'art. 5, comma 4, dell'ordinanza n. 295 del 2015, le  parole:
«di 10 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «di 20 unita'». 
  8. Nell'ambito delle  risorse  finanziarie  stanziate  dall'art.  2
dell'ordinanza n. 295 del 7  novembre  2015,  il  Dipartimento  della
protezione civile  e'  autorizzato  a  provvedere  direttamente  alla
quantificazione, relativa  istruttoria  e  liquidazione  delle  somme
corrispondenti   all'applicazione   al   personale    del    medesimo
Dipartimento delle disposizioni di cui all'art. 5, commi 1 e 2  della
medesima ordinanza.»