IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2015,
con la quale e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno
dalla data del medesimo provvedimento, lo stato di emergenza in
conseguenza del grave movimento franoso verificatosi nel comune di
Calatabiano (CT) il giorno 24 ottobre 2015 e del danneggiamento
dell'acquedotto Fiumefreddo, principale fonte idrica del comune di
Messina;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 295 del 7 novembre 2015, recante «Primi interventi urgenti di
protezione civile per fronteggiare l'emergenza idrica nella citta' di
Messina»;
Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione dei necessari
interventi urgenti finalizzati a fronteggiare il sopra citato
contesto emergenziale;
Acquisita l'intesa della Regione Siciliana;
Dispone:
Art. 1
Integrazione linee dell'azione commissariale
1. All'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 295 del 7 novembre 2015, e' aggiunto il
seguente periodo: «Il Commissario delegato puo' avvalersi, inoltre,
di personale appartenente alla pubblica amministrazione gia' posto in
posizione di comando ai sensi dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 117 del 25 settembre 2013 e
successive modifiche ed integrazioni, nei limiti di una unita'. A
tale personale spettano i compensi per prestazioni di lavoro
straordinario di cui all'art. 5.».
2. All'art. 1, comma 3, della citata ordinanza n. 295 del 7
novembre 2015, dopo le parole: «all'art. 2» sono aggiunte le
seguenti: «, ad eccezione degli interventi di cui alla lettera b) del
presente comma».
3. All'art. 1, dell'ordinanza n. 295 del 2015, dopo il comma 4 e'
aggiunto il seguente: «4-bis. Gli interventi di cui alla presente
ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica
utilita'.».
4. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 295 del 7 novembre 2015,
dopo le parole: «presente ordinanza» sono aggiunte le seguenti: «, ad
eccezione degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettera b),».
5. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 295 del 7 novembre 2015,
le parole: «da un massimo di 50 unita'», sono sostituite dalle
seguenti: «per i primi 15 giorni da un massimo di 100 unita' e
successivamente da un massimo di 30 unita'».
6. L'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 295 del 2015, e' sostituito
dal seguente: «Al personale non dirigenziale, direttamente impiegato
nelle attivita' della struttura operativa di cui all'art. 3, comma 1,
dal 6 novembre 2015 fino al termine dello stato di emergenza puo'
essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo di 50 ore
mensili pro-capite, di compensi per prestazioni di lavoro
straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai
rispettivi ordinamenti.».
7. All'art. 5, comma 4, dell'ordinanza n. 295 del 2015, le parole:
«di 10 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «di 20 unita'».
8. Nell'ambito delle risorse finanziarie stanziate dall'art. 2
dell'ordinanza n. 295 del 7 novembre 2015, il Dipartimento della
protezione civile e' autorizzato a provvedere direttamente alla
quantificazione, relativa istruttoria e liquidazione delle somme
corrispondenti all'applicazione al personale del medesimo
Dipartimento delle disposizioni di cui all'art. 5, commi 1 e 2 della
medesima ordinanza.»