IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;
Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora
operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16
aprile 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
in relazione alla riattivazione del movimento franoso nel territorio
del comune di Montaguto, in provincia di Avellino;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12
febbraio 2011, con il quale il predetto stato di emergenza e' stato
prorogato, da ultimo, fino al 30 aprile 2012;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3868 del 21 aprile 2010, n. 3920 del 28 gennaio 2011 e n. 4011 del 22
marzo 2012;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
12 maggio 2006, con il quale e' stato dichiarato lo stato di
emergenza in relazione al grave movimento franoso in atto nel
territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
2 maggio 2006, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
a seguito degli eventi franosi verificatisi nella frazione di
Pilastri nel comune di Ischia, il 30 aprile 2006;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11
marzo 2005, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in
relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il
territorio della regione Campania nei giorni 4 e 5 marzo 2005;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27
marzo 2009, con il quale i predetti stati di emergenza sono stati
prorogati, da ultimo, fino al 31 dicembre 2009;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3484 del 22 dicembre 2005, n. 3521 del 2 maggio 2006, n. 3532 del 13
luglio 2006, n. 3591 del 24 maggio 2007, n. 3849 del 19 febbraio 2010
e n. 3863 del 31 marzo 2010, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 73 del 2 aprile 2013, recante «Ordinanza di protezione civile per
favorire e regolare il subentro delle amministrazioni ordinariamente
competenti nelle iniziative finalizzate al superamento delle
situazioni di criticita' in atto nei territori dei comuni di
Montaguto (Avellino), Ischia (Napoli) - frazione Pilastri,
Casamicciola Terme (Napoli) e Nocera Inferiore (Salerno)»;
Vista la nota prot. n. 181 del 23 febbraio 2015, con cui
l'Assessore ai lavori pubblici, alla difesa del suolo ed alla
protezione civile della Regione Campania ha rappresentato la
necessita' che venga assicurata la prosecuzione delle attivita' di
monitoraggio della frana di Montaguto;
Vista la nota prot. n. 590 del 13 aprile 2015, con cui l'Assessore
ai lavori pubblici, alla difesa del suolo ed alla protezione civile
della Regione Campania, al fine di garantire il completamento degli
interventi gia' programmati per il superamento dei contesti di
criticita' di cui alla sopra citata ordinanza di protezione civile n.
73/2013 ha rappresentato l'esigenza di mantenere in vita per
ulteriori dodici mesi le contabilita' speciali istituite ai sensi
della previgente normativa emergenziale;
Ravvisata la necessita' di garantire il rapido completamento, da
parte dell'Amministrazione pubblica subentrante, delle iniziative
finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticita'
in rassegna, limitatamente alla situazione di criticita' in atto nel
territorio di Montaguto di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 73/2013;
Ritenuto di dover assicurare il celere espletamento degli
adempimenti di natura amministrativa e contabile finalizzati al
subentro delle amministrazioni competenti in via ordinaria
all'ultimazione degli interventi ancora da eseguirsi nei contesti di
criticita' in atto nei territori di Ischia (Napoli) - frazione
Pilastri, Casamicciola Terme (Napoli) e Nocera Inferiore (Salerno) di
cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 73/2013;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione
civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del
decreto-legge convertito n. 59/2012, con cui consentire la
prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al
superamento delle situazioni di criticita' in atto;
Acquisita l'intesa della Regione Campania;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. Per consentire il completamento delle attivita' gia' programmate
per il superamento della situazione di criticita' conseguente alla
riattivazione del movimento franoso nel territorio del comune di
Montaguto, in provincia di Avellino, di cui all'art. 2 dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 73/2013 citata
in premessa, il termine di chiusura della contabilita' speciale n.
3180 di cui all'art. 2, comma 3, della medesima ordinanza n. 73/2013
e' prorogato fino al 30 giugno 2016.
2. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attivita' di
monitoraggio strumentale della frana di Montaguto di cui al punto 5
della Tabella «Interventi di competenza in ordinario della Regione
Campania» allegata all'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 73/2013, e' autorizzato l'utilizzo delle risorse
indicate al punto 7 (Imprevisti e somme urgenze) della Tabella
medesima.
3. Eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti da sentenze
sfavorevoli o altri imprevisti dovranno trovare copertura finanziaria
nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale
ovvero con risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio
dell'amministrazione ordinariamente competente.
4. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5,
comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.