IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di
risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di
investimento;
Vista la comunicazione della Commissione europea 2013/C-216/01
concernente l'applicazione dal 1° agosto 2013 delle regole in materia
di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto
della crisi finanziaria;
Visto il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, che attua la
direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15
maggio 2014;
Visti il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22
novembre 2015 di approvazione del provvedimento di avvio della
risoluzione della Banca delle Marche S.p.A. in amministrazione
straordinaria, di cui alla deliberazione n. 553/2015 in data 21
novembre 2015 della Banca d'Italia; il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2015 di approvazione
del provvedimento di avvio della risoluzione della Banca popolare
dell'Etruria e del Lazio - Societa' cooperativa in amministrazione
straordinaria, di cui alla deliberazione n. 554/2015 in data 21
novembre 2015 della Banca d'Italia; il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2015 di approvazione
del provvedimento di avvio della risoluzione della Cassa di risparmio
di Ferrara S.p.A. in amministrazione straordinaria, di cui alla
deliberazione n. 555/2015 in data 21 novembre 2015 della Banca
d'Italia; il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del
22 novembre 2015 di approvazione del provvedimento di avvio della
risoluzione della Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A.
in amministrazione straordinaria, di cui alla deliberazione n.
556/2015 del 21 novembre 2015 della Banca d'Italia (i "Provvedimenti
di avvio della risoluzione");
Visto il provvedimento n. 1226609/15 del 18 novembre 2015 della
Banca d'Italia con il quale e' stato istituito presso il medesimo
Istituto un fondo di risoluzione ai sensi dell'articolo 78 del
decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (di seguito il "Fondo di
risoluzione nazionale");
Considerato che i provvedimenti di avvio della risoluzione sopra
menzionati prevedono il ricorso al Fondo nazionale di risoluzione;
Viste la decisione della Commissione europea del 22 novembre 2015,
concernente la risoluzione della Banca delle Marche S.p.A. (SA
39543-2015/N), sulla conformita' della procedura di risoluzione alla
direttiva 2014/59/UE e sulla compatibilita' dell'intervento del Fondo
nazionale di risoluzione con il quadro normativo dell'Unione europea
in materia di aiuti di Stato; la decisione della Commissione europea
del 22 novembre 2015, concernente la risoluzione della Banca Popolare
dell'Etruria e del Lazio - Societa' cooperativa (SA 41134-2015/N),
sulla conformita' della procedura di risoluzione alla direttiva
2014/59/UE e sulla compatibilita' dell'intervento del Fondo nazionale
di risoluzione con il quadro normativo dell'Unione europea in materia
di aiuti di Stato; la decisione della Commissione europea del 22
novembre 2015, concernente la risoluzione della Cassa di risparmio di
Ferrara S.p.A. (SA 41925-2015/N), sulla conformita' della procedura
di risoluzione alla direttiva 2014/59/UE e sulla compatibilita'
dell'intervento del Fondo nazionale di risoluzione con il quadro
normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato; la
decisione della Commissione europea del 22 novembre 2015, concernente
la risoluzione della Cassa di risparmio della provincia di Chieti
S.p.A. (SA 43547-2015/N), sulla conformita' della procedura di
risoluzione alla direttiva 2014/59/UE e sulla compatibilita'
dell'intervento del Fondo nazionale di risoluzione con il quadro
normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
Considerato che i Provvedimenti di avvio della risoluzione
prevedono la costituzione di enti-ponte ai sensi dell'articolo 42 del
decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;
Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di adottare
disposizioni volte a garantire la tempestiva costituzione degli
enti-ponte, al fine della migliore tutela dei depositanti e degli
investitori e al fine di evitare effetti negativi sulla stabilita'
finanziaria ed economica, in particolare nell'area di insediamento
delle banche in questione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 22 novembre 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Costituzione di enti-ponte ai sensi dell'articolo 42 del decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180
1. Sono costituite, con effetto dalle ore 00,00 del giorno della
pubblicazione del presente decreto-legge, quattro societa' per
azioni, denominate Nuova Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., Nuova
Banca delle Marche S.p.A., Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio
S.p.A, Nuova Cassa di risparmio di Chieti S.p.A, (di seguito "le
societa'") tutte con sede in Roma, via Nazionale, 91, aventi per
oggetto lo svolgimento dell'attivita' di ente-ponte ai sensi
dell'articolo 42 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180,
con riguardo rispettivamente alla Cassa di risparmio di Ferrara
S.p.A., alla Banca delle Marche S.p.A., alla Banca popolare
dell'Etruria e del Lazio - Societa' cooperativa e alla Cassa di
risparmio di Chieti S.p.A, in risoluzione, con l'obiettivo di
mantenere la continuita' delle funzioni essenziali precedentemente
svolte dalle medesime banche e, quando le condizioni di mercato sono
adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti,
le attivita' o le passivita' acquistate, in conformita' con le
disposizioni del medesimo decreto legislativo.
2. Alle societa' di cui al comma 1 possono essere trasferiti
azioni, partecipazioni, diritti, nonche' attivita' e passivita' delle
banche in risoluzione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 43
del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.
3. Il capitale sociale della Nuova Cassa di risparmio di Ferrara
S.p.A. e' stabilito in euro 191.000.000 ed e' ripartito in n.
10.000.000 (dieci milioni) di azioni; il capitale sociale della Nuova
Banca delle Marche S.p.A. e' stabilito in euro 1.041.000.000 ed e'
ripartito in n. 10.000.000 (dieci milioni) di azioni; il capitale
sociale della Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A, e'
stabilito in euro 442.000.000 ed e' ripartito in n. 10.000.000 (dieci
milioni) di azioni; il capitale sociale della Nuova Cassa di
risparmio della provincia di Chieti S.p.A. e' stabilito in euro
141.000.000 ed e' ripartito in n. 10.000.000 (dieci milioni) di
azioni. Le azioni sono interamente sottoscritte dal Fondo nazionale
di risoluzione; nel rispetto dell'articolo 42, comma 2, del decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180, il capitale di nuova emissione
della societa' potra' essere sottoscritto anche da soggetti diversi
dal Fondo nazionale di risoluzione.
4. La Banca d'Italia con proprio provvedimento adotta lo statuto,
nomina i primi componenti degli organi di amministrazione e controllo
e ne determina i compensi. Resta fermo, per la fase successiva alla
costituzione, quanto stabilito dall'articolo 42, comma 3, del decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180. Se gia' adottati al momento di
entrata in vigore del presente decreto, tali atti s'intendono
convalidati.
5. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto
tiene luogo di tutti gli adempimenti di legge richiesti per la
costituzione delle societa'. Dalla medesima data per le obbligazioni
sociali rispondono soltanto le societa' con il proprio patrimonio.
6. Fermo restando quanto disposto al comma 5, gli adempimenti
societari saranno perfezionati dagli amministratori delle societa'
nel piu' breve tempo possibile dall'atto del loro insediamento.