IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'articolo 16 del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per  la  crescita  del  Paese»,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,
come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre  2012,
n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale
e pluriennale dello Stato  (Legge  di  stabilita'  2013)»,  il  quale
demanda ad uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  della  Giustizia  la
fissazione della data a decorrere  dalla  quale  le  notificazioni  a
persona diversa dall'imputato  a  norma  degli  articoli  148,  comma
2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura  penale,  nei
procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti  di  appello,  debbano
avvenire esclusivamente per via  telematica  all'indirizzo  di  posta
elettronica certificata risultante da  pubblici  elenchi  o  comunque
accessibili alle pubbliche  amministrazioni,  secondo  la  normativa,
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e
la ricezione dei documenti informatici; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia in data  21  febbraio
2011 n. 44, pubblicato nella G.U. n. 89 del 18 aprile  2011,  recante
«Regolamento  concernente  le  regole  tecniche  per  l'adozione  nel
processo   civile   e   nel   processo   penale   delle    tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, in attuazione  dei  principi
previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni,  ai  sensi  dell'articolo  4,  commi  1   e   2,   del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,  convertito  nella  legge  22
febbraio 2010 n. 24.»; 
  Verificata  la  funzionalita'  dei  servizi  di  comunicazione  dei
documenti informatici degli uffici giudiziari  nel  Tribunale  per  i
minorenni di Cagliari,  nella  Procura  della  Repubblica  presso  il
Tribunale per i minorenni di Cagliari, nel Tribunale di  sorveglianza
di Catanzaro, nel Tribunale di sorveglianza di Palermo,  nell'Ufficio
di sorveglianza di Catanzaro, nell'Ufficio di sorveglianza di Cosenza
e nell'Ufficio di sorveglianza di Palermo, come da comunicazione  del
Responsabile per i Sistemi informativi Automatizzati; 
  Rilevata  la  necessita'  di  dare  attuazione  a  quanto  previsto
dall'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito  con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  come  modificato
dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (Legge di  stabilita'  2013)»  per  il  Tribunale  per  i
minorenni  di  Cagliari,  la  Procura  della  Repubblica  presso   il
Tribunale per i minorenni di Cagliari, il Tribunale  di  sorveglianza
di Catanzaro, il Tribunale di sorveglianza di Palermo,  l'Ufficio  di
sorveglianza di Catanzaro, l'Ufficio di  sorveglianza  di  Cosenza  e
l'Ufficio  di  sorveglianza  di  Palermo,  limitatamente  al  settore
penale; sentiti  l'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  il  Consiglio
Nazionale  Forense  e  i  Consigli  dell'Ordine  degli  Avvocati   di
Cagliari,  Lanusei,  Oristano,  Castrovillari,  Catanzaro,   Cosenza,
Crotone, Lamezia Terme, Paola,  Vibo  Valentia,  Agrigento,  Marsala,
Palermo, Sciacca, Termini Imerese e Trapani; 
 
                                Emana 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' accertata la funzionalita' dei servizi  di  comunicazione  di
cui all'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.
179, recante «Ulteriori misure urgenti per la  crescita  del  Paese»,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,
come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre  2012,
n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale
e pluriennale dello Stato  (Legge  di  stabilita'  2013)»  presso  il
Tribunale per i minorenni di Cagliari, la  Procura  della  Repubblica
presso il Tribunale per i minorenni  di  Cagliari,  il  Tribunale  di
sorveglianza di Catanzaro, il Tribunale di sorveglianza  di  Palermo,
l'Ufficio di sorveglianza di Catanzaro, l'Ufficio di sorveglianza  di
Cosenza e l'Ufficio di sorveglianza di Palermo; 
  2. Negli uffici giudiziari di cui al comma 1,  le  notificazioni  a
persona diversa dall'imputato  a  norma  degli  articoli  148,  comma
2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale,  sono
effettuate esclusivamente per via telematica;